| Nella nuova disciplina dell’accesso al secondo livello della dirigenza del ruolo sanitario rivestono valore determinante il "curriculum professionale" del candidato e il "colloquio" attraverso il quale l’apposita Commissione accerta l’idoneità dell’aspirante. È pertanto, quanto mai utile approfondire i criteri da seguire nella predisposizione del curriculum e le modalità da adottare nello svolgimento del colloquio, tenuto conto che per entrambi nessun elemento-guida si ritrova nel DPR 484/1997 e nei bandi di concorso. Il DPR 484 del 10 dicembre 1997, nell’art. 3, si occupa di "requisiti e criteri per l’accesso al secondo livello dirigenziale" e spiega - lett. B) - che per "criteri" si intendono "le indicazioni concernenti il colloquio ed i contenuti valutabili del curriculum professionale" ai fini della predisposizione dell’elenco dei candidati riconosciuti idonei dalla Commissione di cui all’art.15, comma 3, del Dlgs 502/1992, e successive modificazioni, tra i quali il direttore generale della USL o dell’azienda ospedaliera dovrà scegliere quello cui conferire l’incarico di dirigente di II livello per il posto al quale si riferisce il bando di concorso. Lo stesso provvedimento, nell’art. 8, precisa che detta Commissione "accerta l’idoneità dei candidati sulla base del colloquio e della valutazione del curriculum professionale". Curriculum professionale e colloquio sono quindi due aspetti della complessa fase di selezione degli aspiranti al II livello dirigenziale di estrema importanza poiché è sull’esatta compilazione del primo e sul corretto svolgimento del secondo che si basano la valutazione della Commissione e le successive, conseguenti determinazioni del direttore generale. Peraltro, nessun chiarimento è dato rinvenire nei bandi di concorso che, solitamente, si limitano, ad una pedissequa ripetizione delle disposizioni del DPR 484/1997. Le brevi note che seguono prendono, pertanto, spunto dalle difficoltà segnalate in proposito sia da aspiranti candidati alle selezioni di che trattasi, in ordine alla disposizione del proprio curriculum, sia da componenti delle commissioni di esame, in ordine alla migliore e più completa conduzione del colloquio e sono ispirate dall’intento di offrire qualche appropriato suggerimento, sia agli uni che agli altri. Curriculum professionale L’art. 8 precisa " i contenuti del curriculum professionale" valutabili e li individua in "attività professionali, di studio, direzionali-organizzative". Il dato letterale della disposizione - a prima vista ampio e comprensivo dei vari e differenziati profili: attività professionali, di studio, direzionali-organizzative, nei quali dovrebbero esplicarsi la personalità e la professionalità del candidato, - evidenzia profili di notevole difficoltà nell’atto della sua pratica attuazione atteso che il candidato dovrà porre il suo massimo impegno nella ricerca della relativa documentazione o ancor più nella autocertificazione, consentita per la maggior parte degli elementi curriculari, con esclusione solo di quelli relativi alla "tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate", che deve essere certificata dal direttore sanitario sulla base delle dichiarazioni del dirigente di II livello. Occorre, quindi, un’attenta lettura delle disposizioni del DPR 484/1997 per analizzare singolarmente i contenuti del curriculum professionale sintetizzati dall’art. 8 in attività professionali, di studio, direzionali-organizzative anche in relazione agli aspetti caratterizzanti di tali contenuti che risultano enunciati dal decreto stesso. Attività professionale Non sembra potersi porre in dubbio che già l’art. 8 offre alcuni elementi riferibili all’attività professionale e idonei a qualificarla quali: 1.Tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime. - Sono elementi di carattere obiettivo che riguardano la struttura e che già rendono possibile la valutazione dell’attività svolta dal candidato sulla base dei criteri che la Commissione deve definire all’inizio dei propri lavori tenendo conto delle specificità proprie del posto da ricoprire. Sotto questo profilo si evidenzia che sarebbe opportuno che già il bando indicasse tali specificità. Ed infatti le relative specificazioni potrebbero essere utili agli aspiranti candidati sia per una preventiva autovalutazione della loro idoneità al posto da ricoprire e sia per una più accorta selezione degli elementi da evidenziare nel curriculum. Per quanto concerne questi dati le direzioni sanitarie delle strutture interessate non dovrebbero avere difficoltà nel fornire al sanitario richiedente gli elementi da indicare nel contesto del curriculum; 2.Posizione funzionale del candidato nelle strutture e sue competenze, con indicazione di eventuali, specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione. - Anche questo elemento è di carattere obiettivo e dovrebbe risultare, sia pur succintamente, attestato in qualsivoglia certificazione relativa all’attività del candidato ma in caso di autocertificazione e, comunque, all’atto della redazione del curriculum, il candidato incontrerà di certo notevoli difficoltà nell’individuare gli elementi da evidenziare per qualificare la sua attività nella maniera più adeguata. È quindi opportuno ricordare che, secondo quanto sancito dall’art. 22 del Dlgs 29/1993, ogni azienda deve affidare a ciascun dirigente un incarico dirigenziale dopo aver predeterminato una graduazione degli incarichi stessi e delle connesse funzioni dirigenziali, sulla base di criteri e parametri che il CCNL, in atto vigente, indica, in via di massima, nei seguenti: complessità della struttura in relazione alla sua articolazione interna, con particolare riguardo ai dipartimenti; grado di autonomia in relazione anche ad eventuale struttura sovraordinata, affidamento e gestione di budget; consistenza delle risorse: umane, finanziarie e strumentali ricomprese nel budget affidato; importanza e delicatezza della funzione esplicitata da espresse e specifiche norme di legge; svolgimento delle funzioni di coordinamento, indirizzo, ispezione e vigilanza, verifica di attività direzionali; grado di competenza specialistico-funzionale o professionale; utilizzazione nell’ambito della struttura di metodologie e strumentazioni significativamente innovative e con valenza strategica per l’azienda o ente; affidamento di programmi di ricerca, aggiornamento, tirocinio e formazione in rapporto alle esigenze didattiche dell’azienda; produzione di entrate proprie destinate al finanziamento generale dell’azienda o ente; rilevanza degli incarichi: interna all’unità operativa ovvero a livello aziendale; ampiezza del bacino di utenza per le unità operative caratterizzate da tale elemento e reale capacità di soddisfacimento della domanda dei servizi espressa; valenza strategica della struttura rispetto agli obiettivi aziendali, purché collegata oggettivamente con uno o più dei criteri ora indicati. Di questi criteri e parametri l’azienda o ente deve tener conto - art.51 del CCNL per la dirigenza medica - per la graduazione delle funzione dei dirigenti di I e II livello ai fini della determinazione della retribuzione di posizione; ma gli stessi criteri e parametri potranno essere utile riferimento per ciascun candidato nella redazione del proprio curriculum professionale e offrire, nel contempo, un concreto supporto per la valutazione che la Commissione dovrà esprimere nei confronti di ciascun candidato; 3.Tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato. - Come si è già poc’anzi rilevato, in proposito non è ammessa autocertificazione ed è richiesta la specifica attestazione del direttore sanitario che la redigerà sulla base delle attestazioni del dirigente di II livello responsabile della struttura nella quale opera l’interessato. È in questo elemento che si riassume la specifica attività professionale che è richiesta quale requisito di ammissione dall’art.5 del DPR n. 484/1998 e quindi la relativa certificazione non dovrà essere espressa con riferimento ai DRG ma per prestazioni individuali nel rispetto pieno della riferibilità della prestazione in modo esclusivo al singolo concorrente. Alla specifica attività professionale il decreto 484/1997 dedica l’intero art. 6 precisando che sarà un Decreto del Ministero della Sanità, sentito il Consiglio Superiore di Sanità, a stabilire lo standard minimo di specifiche esperienze e attività professionali richiesto per l’ammissione alla selezione per ogni disciplina e categoria professionale. I decreti ministeriali in materia dovevano essere emanati entri il 2 maggio 1998 (novanta giorni dall’entrata in vigore del DPR 484/1997) ma a tutt’oggi non risultano predisposti; rimane quindi operante la disposizione transitoria di cui all’art.15, comma 3, dello stesso Decreto 484 secondo cui "fino all’emanazione dei provvedimenti di cui all’art. 6, comma 1, per l’incarico di secondo livello dirigenziale, si prescinde dal requisito della specifica attività professionale". Giova però precisare che l’eccezione è valida ai fini dell’ammissione, e quindi si può prescindere dal documentare la specifica attività professionale quale componente del curriculum professionale, ma si ritiene utile e opportuno che, sulla base di risultanze ufficiali e di documentazione formale, ogni candidato si adoperi per dar concretezza, per quanto possibile, dell’attività professionale svolta nel decennio precedente alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’avviso del bando per l’attribuzione dell’incarico - è questo il periodo che l’art. 6 del DPR 484 stabilisce che sia preso in considerazione - e, comunque, della pregressa esperienza maturata nella specifica disciplina oggetto dell’incarico stesso. Questi elementi saranno utili per orientare il giudizio della Commissione e consentire una effettiva comparazione tra i candidati aspiranti all’incarico. Attività di studio Anche sotto questo aspetto il DPR 484/1997 è prodigo di indicazioni che appaiono, invero, pressoché esaustive. Infatti, sempre con riguardo all’art. 8, non sembra vi sia possibilità di inserire nel curriculum altri elementi oltre quelli indicati dalla lett. D)"soggiorni di studio o di addestramento professionalizzate per attività attinenti alla disciplina, in rilevanti (?) strutture italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione di tirocini obbligatori"; e dalla lett. E): "attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di laurea o di specializzazione, ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario con indicazione delle ore annue di insegnamento". Non sembra rimanga alcunché da poter documentare rispetto a quella che è l’attività di studio che, di norma, ciascun sanitario svolge ma è ovvio che tornerà utile l’indicazione di qualsivoglia ulteriore attività rientrante in questa specifica categoria che il candidato sia in grado di autocertificare potendo, a richiesta, esibirne la relativa, formale, documentazione. Partecipazione a corsi,congressi, convegni e seminari,anche effettuati all’estero È oggetto di autonoma considerazione in quanto costituisce una voce a sé nell’elencazione che il DPR 484/1997 dedica agli elementi del curriculum e nella quale rientrano anche le pregresse idoneità nazionali. In linea di massima, non sembrano evidenziarsi particolari difficoltà in ordine a tali elementi. Una particolare considerazione è però dedicata dal Decreto 484 ai corsi di aggiornamento tecnico-professionale per la valutazione dei quali l’art. 9 detta precisi criteri nell’intento di sostituire alla discrezionalità della commissione una obiettività di valutazione con sistemi e criteri analoghi a quelli in uso in molti Paesi. Si tende quindi a verificare l’aggiornamento tecnico-professionale dei sanitari, attraverso la partecipazione a specifici programmi di aggiornamento per un numero prefissato di ore (crediti) nell’ambito di corsi, seminari, convegni, congressi, accreditati da appositi organismi e da società scientifiche e che abbiano, in tutto o in parte, finalità di formazione e di aggiornamento professionale e di avanzamento di ricerca scientifica. Attualmente non risulta ancora attivata la complessa procedura-prevista dall’art. 9, a seguito della quale il Ministero della Sanità, su proposta di un’apposita commissione, dovrà definire entro 90 giorni dalla costituzione di detta commissione i criteri e le modalità per la classificazione e valutazione dei corsi, con riferimento al contenuto, agli obiettivi, alla qualità, al tipo di partecipazione richiesto, alla durata, nonché le modalità di certificazione dei crediti espressi in ore e minuti, riconosciuti a ciascun corso, da indicare nei relativi attestati di frequenza. Pertanto, in attesa dell’avvio del nuovo criterio di valutazione, che avrà comunque carattere sperimentale, le varie commissioni continueranno ad esprimere la propria discrezionale valutazione basandosi su ogni possibile elemento traibile dalla certificazione prodotta dai candidati e sulla base dei criteri che le singole commissioni sono tenute a predeterminare all’inizio dei propri lavori. Produzione scientifica Deve essere strettamente pertinente alla disciplina. Ha peso determinante nella valutazione che la pubblicazione sia fatta su riviste italiane o straniere e se tali riviste seguano un criterio di rigida selezione dei lavori da pubblicare. Ha, altresì, rilievo il presumibile o conosciuto impatto, della pubblicazione sulla comunità scientifica. Il regolamento non li richiama ma saranno sicuramente tenuti in considerazione dalle commissioni gli elementi di valutazione che indicava il Decreto ministeriale del 30 gennaio 1982 consistenti nella originalità e nella continuità della produzione scientifica. Saranno parametri oggetto di considerazione la data di pubblicazione dei lavori in relazione all’eventuale conseguimento di titoli accademici e la collaborazione di più autori. Determinante sarà, sembra ovvio, l’attinenza con l’incarico da conferire e, in particolare, che le pubblicazioni siano meramente espositive di dati e di casistiche ovvero abbiano contenuto compilativo o divulgativo ovvero, ancora, costituiscono monografie di alta originalità. Colloquio "Il colloquio - così stabilisce l’art. 8, comma 2, del regolamento in esame - è diretto alla valutazione delle capacità professionali del candidato nella specifica disciplina, con riferimento anche alle esperienze professionali documentate, nonché all’accertamento delle capacità gestionali, organizzative e di direzione del candidato stesso con riferimento all’incarico da svolgere". Da questa complessa, benché succinta enunciazione, risulta chiaramente evidenziato l’intento del regolamento di orientare in due ben distinte direzioni l’accertamento della idoneità dei candidati rispetto all’incarico da conferire. Viene quindi in rilievo l’esperienza professionale acquisita dal candidato e dallo stesso documentata. Si è già in precedenza evidenziata l’importanza che assume il grado di attinenza della formazione professionale del candidato con le attività che questi dovrà svolgere nell’ambito dell’incarico da conferire e quindi della necessità che il candidato orienti il proprio curriculum sotto tale specifico profilo. Sembra utile chiarire quanto precede con l’esempio di un concorso nel quale un candidato provvisto di idoneità nazionale in otorinolaringoiatria (ci si riferisce ad un periodo nel quale tale titolo era requisito di ammissione al concorso), ha rischiato di non risultare vincitore in quanto il concorso riguardava un istituto tumori e quindi occorreva un primario esperto delle patologie tumorali dal collo in su e non un semplice otorinolaringoiatra. In quel caso il candidato si era appunto garantito avendo avuto cura di documentare la sua rilevante, pregressa esperienza professionale proprio nel campo richiesto. La commissione deve quindi porre la massima attenzione nell’accertarsi che gli aspiranti all’incarico abbiano una sicura esperienza professionale, acquisita nel decennio precedente al bando, che garantisca la loro idoneità sotto il profilo professionale e tale accertamento dovrà condurre anche sulla base della documentazione che ogni singolo candidato ha prodotto. Anche, e quindi non solo, poiché la commissione conduce il colloquio come ritiene più opportuno per adempiere al suo mandato che è quello di fornire al direttore generale un elenco di candidati idonei che gli possa essere di valida guida nella nomina di sua competenza. L’altro aspetto da accertare concerne le capacità gestionali, organizzative e di direzione. Accade sovente che qualche componente di commissione ponga in dubbio l’utilità di porre domande concernenti tali argomenti dal momento che il concorso concerne il conferimento di un incarico per un settore che richiede specifica competenza tecnico-professionale. Sembra quindi necessario fugare ogni possibile equivoco in tal senso facendo ricorso a considerazioni estremamente pragmatiche. La prima di queste riguarda il rispetto del dettato dell’art. 8 del DPR 484/1997 secondo cui la commissione è tenuta "all’accertamento delle capacità gestionali, organizzative e di direzione del candidato con riferimento all’incarico da svolgere". Non sembra potersi dubitare quindi che la norma ponga l’obbligo di procedere anche sotto questo profilo ed è parimenti chiaro che il mancato accertamento di tali capacità potrebbe avere la conseguenza di invalidare l’intero operato della commissione qualora fosse eccepito in sede contenziosa da un candidato non risultato idoneo o che, comunque, si vedesse non prescelto, nella successiva fase di conferimento dell’incarico. Un’ulteriore considerazione impone di riflettere su tutto il cambiamento che, a partire dalla Legge delega n.421 del 1992, si è verificato ed è tuttora in fase di realizzazione nel settore del pubblico impiego, e che deve condurre, in definitiva, all’aziendalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale con l’adozione di principi e criteri che sono propri del settore privato. Tutta la legislazione successiva a detta legge delega (ci si riferisce, in particolare, ai Dlgs 502/1992 e 517/1993, al Dlgs 29/1993, alla legge Bassanini e, infine, al Dlgs 80/1998) tendono a tal fine e pongono come essenziale l’esigenza che ogni dirigente disponga di autonomia e sia responsabile tanto sul versante professionale quanto su quello gestionale. Ciò porta alla necessità di riconoscere il ruolo medico sia sotto il profilo della responsabilità di diagnosi e cura, sia per il suo apporto, divenuto ineludibile, alla programmazione ed all’organizzazione del Servizio che gli è affidato in gestione e ne deriva l’obbligo dell’acquisizione di una adeguata formazione manageriale da parte di tutti coloro che, prescindendo dal diverso ruolo di appartenenza, vogliano, consapevolmente, rendersi partecipi e ragionare nella prospettiva del conseguimento di un obiettivo comune quale è quello dell’aziendalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale. Tutta la dirigenza del comparto sanità deve essere, pertanto, coinvolta nell’acquisizione di tecniche e di strumenti propri della cultura manageriale quali l’analisi e la diagnosi organizzativa, la pianificazione strategica e operativa, il controllo di gestione, la direzione per obiettivi. E sono rilevanti le sanzioni connesse ad un comportamento non coerente con il mutato scenario normativo e con i suoi dettami finalizzati alla introduzione dei nuovi principi del lavoro per obiettivi e quindi di un lavoro di squadra, con impegno e integrazione funzionale della varie competenze. A conclusione di quanto precede e a definitiva conferma di quanto sostenuto, si richiama il disposto dell’art. 45 del recente Dlgs 80 del 1998, che ha modificato l’art.3 del Dlgs 29/1993 specificando, con maggior chiarezza, la separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione e precisando che "ai dirigenti (a tutti i dirigenti) spetta l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo" e ribadendo, in maniera inequivocabile, che i dirigenti sono responsabili "in via esclusiva, dell’attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati". |