| CAPO I ORDINAMENTO Art. 1. Ruoli dei volontari di truppa in servizio permanente, dei sergenti, dei marescialli e dei musicisti Nelle Forze Armate, con esclusione dell'Arma dei Carabinieri, sono istituiti i seguenti ruoli del servizio permanente nei limiti delle dotazioni organiche vigenti: a) ruolo dei volontari di truppa; b) ruolo dei sergenti; c) ruolo dei marescialli; d) ruolo dei musicisti. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non puo' avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. - L'art. 87 della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - La legge 6 marzo 1992, n. 216, reca: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, recante autorizzazione di spesa per la perequazione del trattamento economico dei sottufficiali dell'Arma dei Carabinieri in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 277 del 3-12 giugno 1991 e all'esecuzione di giudicati, nonche' perequazione dei trattamenti economici relativi al personale della altre forze di polizia. Delega al Governo per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego delle Forze di polizia e del personale delle Forze armate nonche' per il riordino delle relative carriere, attribuzione e trattamento economici". - La legge 29 aprile 1995, n. 130, reca: "Delega al Governo in materia di procedure per la disciplina del rapporto d'impiego e per il riordino delle carriere, delle attribuzioni e dei trattamenti economici delle Forze di polizia e delle Forze armate". Art. 2. Ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente 1. Il ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente e' articolato nei seguenti gradi: a) Esercito 1 caporal maggiore; caporal maggiore scelto; caporal maggiore capo; caporal maggiore capo scelto. b) Marina sottocapo di 3a classe; sottocapo di 2a classe; sottocapo di 1a classe; sottocapo di 1a classe scelto. c) Aeronautica aviere capo; 1 aviere scelto; 1 aviere capo; 1 aviere capo scelto. 2. La dotazione organica del ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente e' cosi costituita: Esercito: 16.722; Marina: 4.615; Aeronautica: 2.250. Nell'ambito della Marina e' previsto inoltre un ruolo dei volontari di truppa delle capitanerie di porto, con dotazione di 675 unita. 3. Le eventuali vacanze organiche nel ruolo possono essere devolute in aumento ai limiti massimi consentiti per volontari in ferma breve di cui al comma 1 del successivo articolo 6. Art. 3. Ruoli dei sergenti e dei marescialli 1. Il ruolo dei sergenti e' articolato nei seguenti gradi: a) Esercito sergente; sergente maggiore; sergente maggiore capo. b) Marina sergente; secondo capo; secondo capo scelto. c) Aeronautica sergente; sergente maggiore; sergente maggiore capo. 2. Il ruolo dei marescialli e' articolato nei seguenti gradi: a) Esercito maresciallo; maresciallo ordinario; maresciallo capo; aiutante. b) Marina capo di 3a classe; capo di 2a classe; capo di 1a classe; aiutante. c) Aeronautica maresciallo di 3a classe; maresciallo di 2a classe; maresciallo di 1a classe; aiutante. 3. La dotazione organica dei ruoli dei sergenti e dei marescialli e' cosi costituita: a) Esercito sergenti: 10.700; marescialli: 17.000 (di cui 5.100 aiutanti); b) Marina sergenti: 7.875; marescialli: 7.425 (di cui 2.227 aiutanti); b) Capitanerie di Porto: sergenti: 2.100; marescialli: 2.000 (di cui 600 aiutanti); b) Aeronautica sergenti: 10.044; marescialli: 24.300 (di cui 7.290 aiutanti). Art. 4. Funzioni del personale appartenente al ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente 1. Al personale appartenente al ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente sono, di norma, attribuite mansioni esecutive sulla base del grado posseduto, della categoria, della specializzazione di appartenenza, dell'incarico, nonche'incarichi di comando nei confronti di uno o piu militari. 2. I volontari di truppa in servizio permanente dovranno essere prioritariamente impiegati nelle unita' operative o addestrative dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica. 3. Il personale appartenente al ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente del corpo delle capitanerie di porto svolge, oltre alle specifiche mansioni caratteristiche del proprio ruolo, anche funzioni di agente di polizia giudiziaria, ai sensi del codice della navigazione e delle altre leggi che lo prevedono. Art. 5. Funzioni del personale appartenente al ruolo dei sergenti 1. Al personale appartenente al ruolo dei sergenti sono attribuite, con responsabilita' personali, mansioni esecutive, richiedenti adeguata preparazione professionale, che si traducono nello svolgimento di compiti operativi, addestrativi,logistico-amministrativi e/o tecnico-manuali, nonche' il comando di piu' militari e/o mezzi. 2. Il personale appartenente al ruolo dei sergenti della categoria "nocchieri di porto" del Corpo delle capitanerie di porto della Marina Militare, svolge, oltre agli specifici incarichi caratteristici del proprio ruolo, anche funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria, ai sensi del codice della navigazione e delle altre leggi che lo prevedono. Art. 6. Funzioni del personale appartenente al ruolo dei marescialli 1. Al personale appartenente al ruolo dei marescialli sono attribuite funzioni che richiedono una adeguata preparazione professionale. In tale ambito essi: sono di norma preposti ad unita' operative, tecniche,logistiche, addestrative e ad uffici; svolgono, in relazione alla professionalita' posseduta, interventi di natura tecnico-operativa nonche' compiti di formazione e di indirizzo del personale subordinato; espletano incarichi la cui esecuzione richiede continuita' d'impiego per elevata specializzazione e capacita' di utilizzazione di mezzi e strumentazioni tecnologicamente avanzate. 2. Al personale che riveste il grado di aiutante sono attribuite funzioni che implicano un maggior livello di responsabilita', sulla base delle esigenze tecnico-operative stabilite in sede di definizione delle strutture organiche degli Enti e delle Unita'. In tale contesto gli aiutanti: sono i diretti collaboratori di superiori gerarchici che possono sostituire in caso di impedimento o di assenza; assolvono, in via prioritaria, funzioni di indirizzo o di coordinamento con piena responsabilita' per l'attivita' svolta. 3. Il personale appartenente al ruolo dei marescialli della categoria "nocchieri di porto" del Corpo delle capitanerie di porto della Marina militare, svolge, oltre agli specifici incarichi caratteristici del proprio ruolo, anche funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria, ai sensi del codice della navigazione e delle altre leggi che lo prevedono. Art. 7. Volontari di truppa in ferma breve 1. Le Forze Armate, con esclusione dell'Arma dei Carabinieri, possono mantenere alle armi volontari in ferma breve secondo le seguenti ripartizioni: Esercito 23.000; Marina 5.509; Aeronautica 2.250. Nell'ambito della Marina possono essere, altresi', mantenuti alle armi volontari in ferma breve delle capitanerie di porto nella misura di 1.275 unita'. 2. La ferma breve ha la durata di anni tre. 3. Ai volontari in ferma breve, che abbiano completato senza demerito la ferma triennale, continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 3, comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e del relativo regolamento di attuazione. 4. I volontari in ferma breve dovranno prioritariamente essere impiegati nelle unita' operative e addestrative dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica. Note all'art. 7: - Il testo dell'art. 3, comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica) e' il seguente: "65. Il Governo emana, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' regolamenti, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare ferme di tre o cinque anni ed incentivare il reclutamento di cui alla legge 24 dicembre 1986, n. 958, e successive modificazioni, riservando ai volontari congedati senza demerito l'accesso alle carriere iniziali nella difesa, nei corpi armati e nel Corpo militare della Croce rossa. Nell'Arma dei carabinieri, nella Guardia di finanza e nel Corpo forestale dello Stato, l'accesso alle carriere iniziali e' assicurato in misura non superiore al 60 per cento dei posti disponibili. Nella Polizia di Stato e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco la predetta misura e' ridotta al 35 per cento. La riserva di cui all'art. 19 della predetta legge n. 958 del 1986 e' elevata per tutte le categorie al 20 per cento. I regolamenti attuativi sono sottoposti al parere delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica". Il relativo regolamento di attuazione, previsto dalla norma sopra trascritta, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. CAPO II RECLUTAMENTO Art. 8. Volontari di truppa in ferma breve 1. Le disposizioni del regolamento di attuazione dell'art. 3, comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, disciplinano il reclutamento in relazione alle esigenze numeriche fissate annualmente in legge di bilancio, il proscioglimento e l'accesso dei volontari che abbiano completato senza demerito la ferma triennale alle carriere iniziali della Difesa, delle Forze di Polizia e dei Corpi armati dello Stato. 2. Il periodo trascorso in ferma volontaria per una durata non inferiore ad anni 2 e' valido agli effetti dell'assolvimento degli obblighi di leva. 3. I volontari in ferma breve non possono contrarre matrimonio, pena la decadenza dalla ferma contratta e conseguente proscioglimento. Art. 9. Volontari di truppa in servizio permanente 1. Il transito dei volontari in ferma breve nel ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente avviene, per ciascuna Forza armata, nei limiti dei posti disponibili nei rispettivi organici previsti dal precedente art. 2, in base ad apposita graduatoria di merito, compilata al termine del terzo anno di ferma, secondo le modalita' stabilite dal regolamento di attuazione dell'art. 3, comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che tiene conto di: graduatoria di ammissione alla ferma breve; attitudini e rendimento durante il servizio svolto nella ferma breve; qualita' morali e culturali; esito di corsi di istruzione, specializzazione o abilitazione frequentati; numero e tipo delle specializzazioni/abilitazioni conseguite; titolo di studio posseduto. 2. I volontari in ferma breve, utilmente inseriti nelle graduatorie di merito di cui al comma precedente, mantengono lo status di volontari in ferma breve per il periodo necessario all'espletamento dei tirocini pratico-sperimentali o dei corsi propedeutici all'immissione nel suddetto ruolo. Gli stessi, con decreto ministeriale, sono promossi al grado di 1 caporal maggiore e gradi corrispondenti ed immessi nel ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente nell'ordine risultante dalla predetta graduatoria e con decorrenza dal compimento del quarto anno dalla data dell'incorporazione. Art. 10. Reclutamento nel ruolo dei sergenti 1. Il personale del ruolo dei sergenti dell'Esercito (esclusa l'Arma dei carabinieri), della Marina e dell'Aeronautica e' tratto, in rapporto alle consistenze degli organici previste dall'art. 3, comma 3, del presente decreto, dai volontari di truppa in servizio permanente, mediante concorso interno a domanda per titoli ed esami e successivo corso di aggiornamento e formazione professionale della durata non inferiore a tre mesi: a) nel limite massimo del 70% dei posti disponibili, dai caporal maggiori capi scelti in servizio permanente e gradi corrispondenti; b) nel limite minimo del 30% dei posti disponibili, dai caporal maggiori scelti e caporal maggiori capi in servizio permanente e gradi corrispondenti. Il Ministero della difesa definira', di anno in anno, le effettive percentuali da prevedere nei relativi bandi annuali. I posti di cui alla lettera a) eventualmente rimasti scoperti possono essere devoluti in aumento al numero dei posti di cui alla lettera b) e viceversa. 2. I vincitori del concorso sono iscritti in ruolo nell'ordine della graduatoria di merito con il grado di sergente. Art. 11. Reclutamento nel ruolo dei marescialli 1. Il personale del ruolo dei marescialli dell'Esercito (esclusa l'Arma dei carabinieri), della Marina e dell'Aeronautica, in rapporto alle consistenze degli organici di cui al precedente articolo 3, e' tratto: a) per il 70% dei posti disponibili in organico, dagli allievi delle rispettive scuole sottufficiali. Gli allievi sono reclutati con ferma di anni due tramite concorsi banditi con decreto ministeriale; b) per il 30% dei posti disponibili in organico, dagli appartenenti al ruolo dei sergenti e al ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente, tramite concorso interno e superamento di apposito corso di qualificazione di durata non inferiore a mesi sei. I posti di cui alla lettera b), eventualmente rimasti scoperti, possono essere devoluti in aumento al numero dei posti previsti alla lettera a). 2. Ai concorsi di cui alla lettera a) del comma 1, possono partecipare: a) i giovani che: 1) siano cittadini italiani, ovvero italiani non appartenenti alla Repubblica; 2) non siano incorsi: in condanne per delitti non colposi; nel proscioglimento da precedente arruolamento volontario in qualsiasi Forza armata o Corpo armato dello Stato, d'autorita' o d'ufficio; 3) siano celibi o vedovi e comunque senza prole; 4) abbiano, se minorenni, il consenso di chi esercita la potesta', o la tutela; 5) siano riconosciuti in possesso della idoneita' psico-fisica ed attitudinale al servizio militare incondizionato e agli incarichi, specializzazioni, categorie e specialita' di assegnazione; 6) compiano il 17 anno di eta' e non abbiano compiuto il 26 anno di eta' alla data prevista per la scadenza del termine di presentazione delle domande. Per coloro che abbiano gia' prestato servizio militare obbligatorio o volontario il limite massimo e' elevato a 28 anni qualunque sia il grado da essi rivestito. Non si applicano gli aumenti dei limiti di eta' previsti per l'ammissione ai concorsi per i pubblici impieghi; 7) siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado o lo conseguano nell'anno in cui e' bandito il concorso; b) gli appartenenti ai ruoli dei sergenti e dei volontari di truppa in servizio permanente, i militari ed i graduati in ferma volontaria o di leva in servizio che, alla data prevista per la scadenza del termine di presentazione delle domande: 1) siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado o lo conseguano nell'anno in cui e' bandito il concorso; 2) non abbiano superato il ventottesimo anno di eta'; 3) non abbiano riportato la sanzione disciplinare della consegna di rigore nell'ultimo biennio o nel periodo di servizio prestato se inferiore a due anni; 4) siano in possesso della qualifica non inferiore a "nella media" o giudizio corrispondente nell'ultimo biennio o nel periodo di servizio prestato se inferiore a due anni. 3. Ai concorsi di cui alla lettera b) del comma 1, possono partecipare: a) nel limite del 10% dei posti disponibili, gli appartenenti al ruolo dei sergenti, che alla data prevista nel bando di concorso per la scadenza del termine di presentazione delle domande: 1) non abbiano superato il 40 anno di eta'; 2) abbiano riportato nell'ultimo quadriennio la qualifica di almeno "superiore alla media" o giudizio corrispondente; 3) non abbiano riportato la sanzione disciplinare della consegna di rigore nell'ultimo biennio; b) nel limite del 20% dei posti disponibili, gli appartenenti al ruolo dei volontari in servizio permanente, che, oltre ai requisiti di cui alla lettera a): 1) abbiano compiuto 7 anni di servizio effettivo; 2) siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado o lo conseguano nell'anno in cui e' bandito il concorso. Le norme per lo svolgimento dei concorsi di cui al comma 2, compresa la definizione dei titoli e delle prove, la loro valutazione, la nomina delle Commissioni e la formazione delle graduatorie e quelle per lo svolgimento dei relativi corsi sono stabilite con apposito decreto ministeriale per ciascuna Forza armata. 4. Il personale vincitore del concorso di cui alla lettera a) del comma 1 e' tenuto a frequentare un corso di formazione e di specializzazione, completato da tirocini complementari fino alla concorrenza dei due anni, presso ciascuna Forza armata, avuto riguardo alle assegnazioni e agli incarichi, alle specializzazioni, alle categorie e specialita', secondo le norme vigenti presso ciascuna Forza armata, in base alle esigenze specifiche, al risultato della selezione psico-fisica e attitudinale, nonche' alle preferenze espresse dagli arruolati. Al termine del periodo di formazione ed istruzione nonche' dei periodi di tirocinio complementare, gli allievi vengono sottoposti ad esame e trattenuti d'ufficio per il periodo necessario all'espletamento delle prove. Al superamento dell'esame sono nominati, sulla base della graduatoria di merito, marescialli e gradi corrispondenti in servizio permanente, con decorrenza dal giorno successivo alla data in cui hanno avuto termine gli esami finali. Gli allievi non idonei possono essere trattenuti a domanda per sostenere per una sola volta il primo esame utile. 5. Al personale proveniente dal ruolo dei sergenti e dal ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente, che frequenta il corso previsto nel comma 4, si applica il titolo VII della legge 31 luglio 1954, n. 599, e successive modificazioni. 6. Ai restanti allievi si applicano le disposizioni previste per i volontari in ferma breve nonche', in quanto compatibili, le norme di cui agli articoli 9, 10 e 11 della legge 10 maggio 1983, n. 212. 7. Gli allievi impediti da infermita' temporanea debitamente accertata o imputati in procedimento penale per delitto non colposo o sottoposti a procedimento disciplinare o sospesi dal servizio per motivi precauzionali o per altra comprovata causa di forza maggiore non possono partecipare agli esami finali per l'immissione nel servizio permanente. Essi proseguono il servizio mediante rafferma annuale rinnovabile, fino al cessare delle cause impeditive, e, salvo che le dette cause non comportino proscioglimento dalla ferma, sono ammessi alla prima sessione di esami utili. Coloro che superano gli esami sono promossi e immessi nel servizio permanente con la stessa decorrenza attribuita ai pari grado con i quali sarebbero stati valutati in assenza delle cause impeditive di cui sopra e con l'anzianita' relativa determinata dal posto che avrebbero occupato, in relazione al punteggio globale ottenuto, nella graduatoria di merito dei pari grado medesimi. 8. Il personale di cui alla lettera b) del comma 1 viene inserito nel ruolo dei marescialli con il grado di maresciallo e gradi corrispondenti con decorrenza dal giorno successivo alla data di nomina dell'ultimo maresciallo proveniente dal corso, di cui al comma 4, concluso nell'anno. 9. La partecipazione a corsi di particolare livello tecnico, svolti anche durante la formazione iniziale, e' subordinata al vincolo di una ulteriore ferma di anni cinque, che permane anche dopo il passaggio nel servizio permanente e decorre dalla scadenza della precedente ferma. La ferma precedentemente contratta non rimane operante in caso di mancato superamento del corso o di dimissioni. Note all'art. 11: - Il titolo VII della legge 31 luglio 1954, n. 599 (Stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica) contiene le disposizioni relative alla perdita del grado dei sottufficiali. - Si trascrivono gli articoli 9, 10 e 11 della legge 10 maggio 1983, n. 212 (Norme sul reclutamento, gli organici e l'avanzamento dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza): "Art. 9. - Gli arruolati sono prosciolti: 1) a domanda: a) per qualsiasi causa, durante i primi sei mesi dalla ferma volontaria. Per i minorenni e' richiesto il consenso di chi esercita la patria potesta' o la tutela; b) per gravi comprovati motivi, successivamente ai primi sei mesi; 2) d'autorita': a) per permanente inidoneita' psico-fisica al servizio militare incondizionato o agli incarichi, specializzazioni, categorie e specialita' di assegnazione, fermo restando quanto previsto dall'art. 7; b) per protratta insufficienza di profitto negli studi; c) per inidoneita' al grado di caporale, di caporale maggiore e di sergente e gradi corrispondenti; d) per grave mancanza disciplinare, ovvero grave inadempienza ai doveri del militare stabiliti dalla legge 11 luglio 1978, n. 382; 3) d'ufficio; a) per perdita del grado o retrocessione dalla classe; b) per condanna penale per delitti non colposi; c) per inosservanza delle disposizioni di legge sul matrimonio dei militari durante il periodo della ferma volontaria di cui all'art. 4. Art. 10. - Agli effetti dell'adempimento degli obblighi di leva e degli eventuali richiami in servizio si applicano nei confronti dei prosciolti dalla ferma volontaria in forza del precedente articolo, le disposizioni di legge vigenti in materia. I sottufficiali ed i graduati di truppa che abbiano rinunciato al grado per contrarre arruolamento volontario, qualora siano stati prosciolti, sono reintegrati nel grado precedentemente rivestito salvi i casi previsti alla lettera d) del n. 2) e alle lettere a) e b) del n. 3) del precedente articolo. Il tempo trascorso nel predetto arruolamento e' computato nell'anzianita' di grado. Art. 11. - I volontari arruolati conseguono ad anzianita', previo giudizio di idoneita', i gradi o la classifica di: 1) caporale, comune di prima classe, aviere scelto; al compimento del terzo mese di servizio dall'arruolamento; 2) caporale maggiore, sotto-capo, primo aviere: al compimento del settimo mese di servizio dall'arruolamento; 3) sergente: dal primo giorno successivo al compimento del dodicesimo mese di servizio dall'arruolamento. Il giudizio di idoneita' e' espressa da apposite commissioni costituite con decreto ministeriale presso gli istituti di formazione di appartenenza. Le commissioni esprimono il giudizio di idoneita' sulla base della documentazione personale, valutando i risultati dei corsi espletati o in svolgimento e le capacita' attitudinali dimostrate. I volontari arruolati hanno lo stato giuridico di militari di truppa in servizio volontario sino alla promozione al grdo di sergente; in questo grado hanno lo stato giuridico di sottufficiali in ferma volontaria". CAPO III AVANZAMENTO Art. 12. Corrispondenza dei gradi 1. La corrispondenza dei gradi nei rispettivi ruoli del personale di cui al presente decreto legislativo con i gradi ed i ruoli del personale dell'Arma dei carabinieri e' riportata nelle tabelle "A/1" ed "A/2" allegate al presente decreto. Art. 13. Avanzamento dei volontari in ferma breve 1. I volontari in ferma breve possono conseguire, previo giudizio di idoneita', i gradi di: a) caporale, comune di 1a classe e aviere scelto, non prima del compimento del terzo mese dall'incorporazione; b) caporal maggiore, sottocapo e primo aviere, non prima del compimento del diciottesimo mese dall'incorporazione. 2. I gradi di caporale e caporal maggiore e gradi corrispondenti sono conferiti dal Comandante di Corpo. Art. 14. Avanzamento nei ruoli dei marescialli e dei sergenti e dei volontari di truppa in servizio permanente 1. Per le procedure d'avanzamento del personale appartenente ai ruoli dei marescialli, dei sergenti e dei volontari di truppa in servizio permanente dell'Esercito (esclusa l'Arma dei carabinieri), della Marina e dell'Aeronautica si applicano o continuano ad applicarsi le norme della legge 10 maggio 1983, n. 212, e le altre disposizioni previste dalla normativa vigente non in contrasto con il presente decreto legislativo. 2. L'avanzamento del personale di cui al comma 1 ha luogo: a) ad anzianita'; b) a scelta; c) per concorso per titoli di servizio ed esami; d) per meriti eccezionali. 3. L'avanzamento di cui alle lettere a) e b) del comma 2 si effettua secondo quanto stabilito dalle tabelle "B/1", "B/2" e "B/3", allegate al presente decreto. 4. Le modalita' ed i criteri di valutazione per l'avanzamento previsto alla lettera c) del comma 2 saranno disciplinati con apposito decreto ministeriale da emanare entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Art. 15. Avanzamento dei volontari di truppa in servizio permanente 1. Al 1 caporal maggiore e gradi corrispondenti, che abbia cinque anni complessivi di servizio, e' conferito ad anzianita', previo giudizio di idoneita', espresso dalle commissioni d'avanzamento, il grado di caporal maggiore scelto e gradi corrispondenti. 2. Al caporal maggiore scelto e gradi corrispondenti, che abbia cinque anni di anzianita' di grado, e' conferito ad anzianita', previo giudizio di idoneita', espresso dalle commissioni d'avanzamento, il grado di caporal maggiore capo e gradi corrispondenti. 3. Al caporal maggiore capo e gradi corrispondenti, che abbia cinque anni di anzianita' di grado, e' conferito ad anzianita', previo giudizio di idoneita', espresso dalle commissioni d'avanzamento, il grado di caporal maggiore capo scelto e gradi corrispondenti. 4. I gradi di cui ai commi precedenti sono conferiti, con decreto ministeriale, con decorrenza dal giorno successivo a quello del compimento del periodo minimo di servizio o di permanenza nel grado. 5. Nei periodi di servizio di cui al presente articolo non vanno computati gli anni durante i quali gli interessati siano stati giudicati non idonei all'avanzamento, nonche' i periodi di detrazione di anzianita' subi'ti per effetto di condanne penali, di sospensioni dal servizio per motivi disciplinari o di aspettative per motivi privati. Art. 16. Periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio, espletamento di corsi ed esami 1. Il personale appartenente ai ruoli dei marescialli e dei sergenti per essere valutato deve, a seconda della Forza armata o corpo o categoria o specialita' di appartenenza, aver compiuto i periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso reparti e di imbarco ed aver superato i corsi e gli esami stabiliti dalle tabelle "C/1", "C/2", "C/3", allegate al presente decreto. Art. 17. Aliquote di avanzamento 1. Il personale appartenente ai ruoli dei marescialli, dei sergenti e dei volontari di truppa in servizio permanente, da valutare per l'avanzamento, deve essere incluso in apposite aliquote definite con decreto ministeriale al 31 dicembre di ogni anno. 2. Nelle aliquote di valutazione e' incluso tutto il personale che alla data del 31 dicembre abbia soddisfatto alle condizioni di cui all'art. 16. 3. Dalle predette aliquote e' escluso il personale che risulti imputato in un procedimento penale per delitto non colposo o sottoposto a procedimento disciplinare da cui possa derivare una sanzione di stato o sospeso dall'impiego o impedito da infermita' temporanea debitamente accertata o in aspettativa. 4. Qualora, durante i lavori della commissione e prima della pubblicazione del quadro di avanzamento, il personale appartenente ai ruoli dei marescialli, dei sergenti e dei volontari di truppa in servizio permanente venga a trovarsi nelle situazioni previste dal terzo comma, la commissione sospende la valutazione o cancella il personale interessato dal quadro d'avanzamento, se questo e' stato formato. 5. Nei riguardi del personale escluso dalle aliquote, per non aver maturato, per motivi di servizio o di salute, le condizioni di cui all'art. 16 ovvero ai sensi del comma 3, e' apposta riserva fino al cessare delle cause impeditive. 6. Al venir meno delle predette cause, salvo che le stesse non comportino la cessazione dal servizio permanente, gli interessati sono inclusi nella prima aliquota utile per la valutazione. Art. 18. Avanzamento ad anzianita' 1. Il personale appartenente ai ruoli dei marescialli e dei volontari di truppa in servizio permanente, iscritto nel quadro di avanzamento ad anzianita', e' promosso a ruolo aperto, secondo le modalita' previste dall'art. 34 della legge 10 maggio 1983, n. 212, con decorrenza dal giorno successivo a quello di compimento del periodo di permanenza nel grado previsto dalle tabelle "B/1" e "B/3", allegate al presente decreto. 2. Il personale appartenente ai ruoli dei marescialli e dei volontari di truppa in servizio permanente, escluso dalle aliquote per l'avanzamento ad anzianita', per i motivi di cui all'art. 17, e' promosso, se idoneo, con la stessa decorrenza attribuita ai pari grado con i quali sarebbe stato valutato in assenza delle cause impeditive, riacquistando l'anzianita' relativa precedentemente posseduta. Nota all'art. 18: - Il testo dell'art. 34 della legge 10 maggio 1983, n. 212 (per l'argomento della legge si veda nelle note all'art. 11, comma 6) e' il seguente: "Art. 34. - Le commissioni esprimono i giudizi sull'avanzamento ad anzianita' dichiarando, se il sottufficiale sottoposto a valutazione sia idoneo o non idoneo all'avanzamento. E' giudicato idoneo il sottufficiale che riporti un numero di voti favorevoli superiore alla meta' dei votanti. I sottufficiali giudicati idonei sono iscritti nel quadro di avanzamento in ordine di ruolo. Ai sottufficiali giudicati non idonei e' data comunicazione delle motivazioni del giudizio di non idoneita'. Avverso il giudizio possono essere proposti tutti i rimedi amministrativi e giurisdizionali previsti dalle norme in vigore. I sottufficiali giudicati non idonei sono valutati nuovamente, per non piu' di una volta. A tal fine sono inclusi nella corrispondente aliquota di valutazione dell'anno successivo a quello in cui sono stati valutati la prima volta". Art. 19. Avanzamento a scelta 1. L'avanzamento a scelta avviene secondo le modalita' e le valutazioni di cui all'art. 35 della legge 10 maggio 1983, n. 212. 2. Fatta eccezione per quanto previsto al successivo art. 20, nell'avanzamento a scelta le promozioni da conferire sono cosi determinate: a) il primo terzo del personale appartenente ai ruoli dei marescialli e dei sergenti iscritto nel quadro d'avanzamento a scelta e' promosso al grado superiore in ordine di ruolo con decorrenza dal giorno successivo a quello del compimento del periodo di permanenza previsto dalle tabelle "B/2" e "B/3", allegate al presente decreto; b) il restante personale e' sottoposto a seconda valutazione per l'avanzamento all'epoca della formazione delle corrispondenti aliquote di scrutinio dell'anno successivo. Di essi: 1) la prima meta' viene promossa in ordine di ruolo, previa nuova valutazione, con un anno di ritardo rispetto al periodo di permanenza previsto dalle citate tabelle "B/2" e "B/3", prendendo posto nel ruolo dopo il primo terzo del personale da promuovere in prima valutazione nello stesso anno ai sensi della lettera a); 2) la seconda meta' viene promossa in ordine di ruolo, previa nuova valutazione, con due anni di ritardo rispetto al periodo di permanenza previsto dalle citate tabelle "B/2" e "B/3", prendendo posto nel ruolo dopo il personale da promuovere in seconda valutazione nello stesso anno. 3. Ogni sottufficiale e' comunque promosso in data non anteriore a quella di promozione del pari grado che lo precede. 4. Il personale escluso dalle aliquote di valutazione per i motivi di cui all'art. 17, nell'avanzamento a scelta, prende posto, se idoneo, a seconda del punteggio globale attribuito, nella graduatoria di merito dei pari grado con i quali sarebbe stato valutato in assenza delle cause impeditive, ed e' promosso secondo le modalita' indicate nei precedenti commi. 5. Ai fini delle valutazioni di cui al precedente comma 2 debbono essere adeguatamente tenuti in considerazione i titoli culturali e le capacita' professionali posseduti. Nota all'art. 19: - Il testo dell'art. 35 della legge 10 maggio 1983, n. 212 (per l'argomento della legge si veda nelle note all'art. 11, comma 6) e' il seguente: "Art. 35. - Le commissioni esprimono i giudizi sull'avanzamento a scelta dichiarando innanzitutto se il sottufficiale sia idoneo o non idoneo all'avanzamento. E' giudicato idoneo il sottufficiale che riporti un numero di voti favorevole superiore alla meta' dei votanti. Successivamente le commissioni valutano i sottufficiali giudicati idonei, attribuendo a ciascuno di essi un punto di merito secondo i criteri di seguito indicati. Ogni componente della commissione assegna distintamente per ciascun sottufficiale un punto da 1 a 30 per ognuno dei seguenti complessi di elementi: a) qualita' morali, di carattere e fisiche; b) benemerenze di guerra e comportamento in guerra, benemerenze di pace, qualita' professionali dimostrate durante la carriera, specialmente nel grado rivestito, con particolare riguardo al servizio prestato presso reparti o in imbarco, eventuale attivita' svolta al comando di minori unita', nonche' numero ed importanza degli incarichi ricoperti e delle specializzazioni possedute: c) doti culturali e risultati di corsi, esami ed esperimenti. Le somme dei punti assegnati per ciascun complesso di elementi di cui alle lettere a), b), e c), sono divise per il numero dei votanti e i relativi quozienti, calcolati al centesimo, sono sommati tra loro. Il totale cosi' ottenuto e' quindi diviso per tre, calcolando il quoziente al centesimo. Detto quoziente costituisce il punto di merito attribuito al sottufficiale dalla commissione. Sulla base della graduatoria di merito risultante da tali punteggi la commissione compila il relativo quadro d'avanzamento. I quadri d'avanzamento a scelta sono pubblicati nei fogli d'ordine ministeriali della rispettiva Forza armata, del Comando generale dell'Arma dei carabinieri e del Comando generale del Corpo della Guardia di finanza. Agli interessati e' data comunicazione, se idonei, del punteggio conseguito e, se non idonei, delle motivazioni del giudizio di non idoneita'. Contro i predetti atti sono ammessi tutti i rimedi amministrativi e giurisdizionali previsti dalle norme in vigore". Art. 20. Avanzamento al grado di aiutante 1. L'avanzamento al grado di aiutante e gradi corrispondenti ha luogo a scelta e per concorso per titoli ed esami. 2. Il numero di promozioni annuali al grado di aiutante e gradi corrispondenti e' pari alle vacanze determinatesi a qualsiasi titolo nel grado al 31 dicembre di ogni anno. 3. L'avanzamento a scelta si effettua nel limite del 70 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno. 4. L'avanzamento per concorso per titoli di servizio ed esami nel limite del 30 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno e' riservato ai marescialli capi e gradi corrispondenti in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado. La partecipazione al concorso e' limitata a non piu' di due volte. 5. I marescialli capi e gradi corrispondenti giudicati idonei ed iscritti nel quadro di avanzamento o vincitori del concorso sono promossi al grado di aiutante e gradi corrispondenti, nell'ordine della graduatoria di merito, con decorrenza dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze. I marescialli capi e gradi corrispondenti promossi ai sensi del comma 3 precedono nel ruolo quelli di cui al comma 4. 6. Ai fini delle valutazioni di cui al comma 3 debbono essere adeguatamente tenuti in considerazione i titoli culturali e le capacita' professionali posseduti. Art. 21. Avanzamento in particolari condizioni 1. Il personale appartenente ai ruoli dei marescialli, dei sergenti e dei volontari di truppa in servizio permanente giudicato idoneo, iscritto nel quadro di avanzamento e non promosso, che non puo' essere ulteriormente valutato perche' raggiunto dai limiti di eta' o perche' divenuto permanentemente inabile al servizio incondizionato o perche' deceduto, e' promosso al grado superiore del ruolo di appartenenza dal giorno precedente a quello del raggiungimento dei limiti di eta' o del giudizio di permanente inabilita' o del decesso. 2. Con le stesse modalita' la promozione di cui al comma 1 e' conferita, previo giudizio di idoneita', al personale appartenente ai ruoli dei marescialli, dei sergenti e dei volontari di truppa in servizio permanente che, avendo maturata l'anzianita' per essere compreso nelle aliquote di valutazione per l'avanzamento, non puo' esservi incluso perche' divenuto permanentemente inabile al servizio incondizionato ovvero perche' deceduto, nonche' al personale che, incluso in aliquota, venga a trovarsi nelle stesse condizioni anteriormente alla iscrizione nei quadri di avanzamento. Art. 22. Avanzamento straordinario per meriti eccezionali 1. L'avanzamento straordinario per meriti eccezionali puo' aver luogo nei riguardi del personale, appartenente ai ruoli dei marescialli, dei sergenti e dei volontari di truppa in servizio permanente, che nell'esercizio delle proprie attribuzioni abbia reso servizi di eccezionale importanza all'Esercito, alla Marina o all'Aeronautica e che abbia dimostrato di possedere qualita' intellettuali, di cultura, professionali, cosi' preclare da dare sicuro affidamento di adempiere in modo eminente le attribuzioni del grado superiore. 2. La proposta di avanzamento per meriti eccezionali e' formulata dall'ufficiale generale o grado equiparato dal quale il suddetto personale gerarchicamente dipende ed e' corredata dei pareri delle autorita' gerarchiche superiori. 3. Sulla proposta decide il direttore generale del personale interessato, previo parere favorevole della competente commissione di avanzamento, espresso ad unanimita' di voti. 4. Il personale, riconosciuto meritevole dell'avanzamento per meriti eccezionali, e' promosso con decorrenza dalla data della proposta. Nel caso di piu' sottufficiali con proposte di pari data, gli stessi sono promossi nell'ordine di iscrizione in ruolo. 5. Il decreto di promozione per meriti eccezionali ne reca la motivazione. 6. Il personale, promosso per meriti eccezionali, prende posto nel ruolo in base all'anzianita' di grado attribuitagli seguendo i pari grado aventi la stessa anzianita'. CAPO IV STATO GIURIDICO DEI VOLONTARI DI TRUPPA IN SERVIZIO PERMANENTE Art. 23. Disposizioni generali 1. I militari di truppa in servizio volontario delle Forze armate si distinguono in: a) volontari di truppa in ferma breve; b) volontari di truppa in servizio permanente; c) volontari di truppa in congedo illimitato, nell'ausiliaria, nella riserva e in congedo assoluto. Art. 24. Posizioni di stato giuridico 1. Il volontario di truppa in servizio permanente puo' trovarsi in una delle seguenti posizioni: servizio effettivo; aspettativa; sospensione dal servizio. 2. Il volontario in servizio permanente non puo' esercitare alcuna professione, mestiere, industria o commercio. Non puo', comunque, attendere ad occupazioni o assumere incarichi incompatibili con l'adempimento dei suoi doveri. In caso di violazione trova applicazione l'art. 1 della legge 27 gennaio 1968, n. 37. 3. Con decreto ministeriale, su indicazione degli Stati Maggiori di Forza armata, sono individuate le specializzazioni, gli incarichi, le specialita' e le categorie alle quali devono essere assegnati i militari di truppa in servizio volontario. Nota all'art. 24: - Il testo dell'art. 1 della legge 27 gennaio 1968, n. 37 (Modifiche a talune disposizioni sullo stato giuridico e il trattamento economico di attivita' e di quiescenza degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente e dei vice brigadieri e militari di truppa in servizio continuativo) e' il seguente: "Art. 1. - L'ufficiale e il sottufficiale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in servizio permanente e il vicebrigadiere e il militare di truppa dell'Arma dei carabineri in servizio continuativo che contravvengono ai divieti posti rispettivamente dall'art. 16 della legge 10 aprile 1954, n. 113, dall'art. 12, secondo comma, della legge 31 luglio 1954, n. 599, e dall'art. 3 della legge 18 ottobre 1961, n. 1168, sono diffidati dal Ministro per la difesa a cessare dalla situazione di incompatibilita'. La circostanza che l'ufficiale, il sottufficiale e il militare di truppa abbiano obbedito alla diffida non preclude l'eventuale azione disciplinare. Decorsi quindici giorni dalla diffida senza che l'incompatibilita' sia cessata, l'ufficiale, il sottufficiale e il militare di truppa cessano dal servizio permanente o dal servizio continuativo per decadenza. Il relativo provvedimento e' adottato previo parere delle commissioni o autorita' competenti ad esprimere giudizi sull'avanzamento. L'ufficiale e il sottufficiale che contino almeno venti anni di servizio effettivo sono collocati nella riserva e conseguono la pensione a norma delle vigenti disposizioni. Qualora il servizio sia inferiore a detto limite: a) l'ufficiale e' collocato nel complemento o nella riserva di complemento, a seconda dell'eta', e consegue l'indennita' per una volta tanto, pari a tanti ottavi degli assegni pensionabili quanti sono gli anni di servizio utile a pensione; b) il sottufficiale e' collocato nel complemento e ha diritto all'indennita' per una volta tanto nella misura sopra indicata. Il militare di truppa e' collocato incongedo e ha diritto alla pensione o all'indennita' per una volta tanto alle condizioni e nella misura di cui al precedente comma". Art. 25. A s p e t t a t i v a 1. I volontari di truppa in servizio permanente possono essere collocati in aspettativa per infermita', per motivi privati e per le altre cause previste dalla normativa vigente. Sono, altresi', collocati di diritto in aspettativa per prigionia di guerra. 2. L'aspettativa, ad eccezione di quella per prigionia di guerra, non puo' superare due anni in un quinquennio e termina con il cessare della causa che l'ha determinata. Prima del collocamento in aspettativa per infermita' al militare sono concessi i periodi di licenza non ancora fruiti. 3. Il militare in aspettativa per infermita', che debba frequentare corsi o sostenere esami prescritti ai fini dell'avanzamento o per l'accesso ai ruoli superiori, qualora ne faccia domanda, e' sottoposto ad accertamenti sanitari e se riconosciuto idoneo e' richiamato in servizio. 4. Durante l'aspettativa per infermita' non dipendente da causa di servizio e' corrisposto il trattamento economico di cui all'art. 26 della legge 5 maggio 1976, n. 187, e successive modificazioni. 5. L'aspettativa per motivi privati e' disposta su motivata richiesta dell'interessato. La concessione e' subordinata alle esigenze di servizio. Fermo il limite del comma 2, l'aspettativa per motivi privati non puo' eccedere il periodo continuativo di un anno. L'interessato, che sia gia' stato in aspettativa per motivi privati, non puo' esservi ricollocato se non siano trascorsi almeno due anni dal rientro in servizio. Al militare in aspettativa per motivi privati non compete lo stipendio od altro assegno. Il periodo trascorso in aspettativa per motivi privati non e' computato ai fini del trattamento di quiescenza, della indennita' di fine servizio e dell'avanzamento. Il militare in aspettativa per motivi privati e' richiamato in servizio a domanda, qualora debba essere valutato per l'avanzamento o debba frequentare corsi o sostenere esami prescritti ai fini dell'avanzamento o per l'accesso ai ruoli superiori. 6. Al volontario di truppa in servizio permanente in aspettativa per prigionia di guerra o per infermita' dipendente da causa di servizio compete l'intero trattamento economico goduto dal pari grado in attivita' di servizio. L'aspettativa per prigionia di guerra decorre dalla data della cattura. Agli effetti della pensione, il tempo trascorso dal militare in aspettativa per prigionia di guerra o per infermita' proveniente o non proveniente da causa di servizio e' computato per intero. 7. L'aspettativa e' disposta con determinazione ministeriale. Nota all'art. 25: - Il testo dell'art. 26 della legge 5 maggio 1976, n. 187 (Riordinamento di indennita' ed altri provvedimenti per le Forze armate) e' il seguente: "Art. 26 (Trattamento durante l'aspettativa). - Durante l'aspettativa per infermita' non dipendente da causa di servizio, agli ufficiali e ai sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia, ai vicebrigadieri ed ai militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei predetti Corpi di polizia nonche' ai cappellani militari in servizio permanente competono, salvo quanto previsto al precedente art. 16, lo stipendio e gli altri assegni di carattere fisso e continuativo per intero per i primi dodici mesi e ridotti alla meta' per i successivi sei mesi, fermi restando il diritto agli interi assegni per carichi di famiglia e la durata dei successivi periodi, durante i quali nessun assegno e' dovuto. Agli effetti del trattamento previsto dal precedente comma, due periodi di aspettativa per infermita' si sommano quando tra essi non intercorre un periodo di servizio attivo superiore a tre mesi. Il tempo trascorso in aspettativa per infermita' non comporta alcuna detrazione di anzianita' ed e' computato per intero ai fini dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio, delle classi e dei livelli dello stipendio e degli altri assegni di carattere fisso e continuativo. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche agli ufficiali di complemento e della riserva di complemento ed ai sottufficiali di complemento e della riserva richiamati o trattenuti in servizio ai sensi della legge 20 dicembre 1973, n. 824, limitatamente ai periodi massimi di assenza dal servizio per infermita' non dipendente da causa di servizio, previsti dalle norme vigenti per le singole categorie di personale". Art. 26. Sospensione dal servizio 1. La sospensione dal servizio puo' avere carattere precauzionale, disciplinare o penale. 2. Il volontario di truppa in servizio permanente, che abbia assunto in un procedimento penale la qualita' di imputato per un reato da cui possa derivare, in caso di condanna, la perdita del grado o che sia sottoposto a procedimento disciplinare per fatti di notevole gravita', puo' essere sospeso precauzionalmente dal servizio fino all'esito del procedimento penale e/o disciplinare. Nei confronti del militare a carico del quale sia stato emesso ordine o mandato di cattura o che si trovi comunque in stato di carcerazione preventiva, il provvedimento di sospensione precauzionale e' sempre adottato dalla data in cui l'interessato e' stato privato della liberta' personale. 3. La sospensione precauzionale e' revocata a tutti gli effetti se il procedimento penale ha termine con sentenza definitiva che dichiari che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso. E' revocata, inoltre, quando, dopo il proscioglimento in sede penale, il volontario di truppa in servizio permanente non venga sottoposto a procedimento disciplinare ovvero quando il procedimento disciplinare si esaurisca senza dar luogo a sanzioni disciplinari di stato. 4. La sospensione disciplinare e' inflitta, previa inchiesta formale, e decorre dalla data di notifica del provvedimento. La sua durata non puo' essere inferiore a un mese ne' superiore a sei. Nel periodo trascorso in sospensione disciplinare dal servizio viene computato il periodo della sospensione precauzione sofferta con revoca dell'eventuale eccedenza. 5. Salvo i casi in cui la condanna a pena detentiva importi la pena accessoria della sospensione dal grado, ai sensi del codice penale militare di pace, la condanna all'arresto per un tempo non inferiore a un mese comporta la sospensione per motivi penali durante l'espiazione della pena. 6. Al volontario di truppa in servizio permanente durante la sospensione dal servizio compete la meta' degli assegni a carattere fisso e continuativo. Agli effetti della pensione, il tempo trascorso in sospensione dal servizio e' computato per meta'. 7. La sospensione dal servizio e' disposta con decreto ministeriale e puo' essere applicata anche nei confronti del volontario di truppa in servizio permanente in aspettativa. Art. 27. Cessazione dal servizio permanente 1. Il volontario di truppa in servizio permanente cessa dal servizio permanente per una delle seguenti cause: a) eta'; b) infermita'; c) domanda; d) inosservanza delle disposizioni sul matrimonio; e) nomina all'impiego civile; f) perdita del grado; g) scarso rendimento. 2. Il provvedimento di cessazione dal servizio permanente e' adottato con decreto ministeriale. 3. I volontari di truppa in servizio permanente cessano dal servizio permanente per eta' al compimento del cinquantaseiesimo anno e sono collocati nella ausiliaria, nella riserva o in congedo assoluto a secondo dell'idoneita'. Essi permangono nella categoria dell'ausiliaria per otto anni. Successivamente sono collocati nella riserva o in congedo assoluto a seconda dell'idoneita' fisica. 4. Gli interessati, tre mesi prima del compimento del cinquantaseiesimo anno di eta', possono, a domanda, rinunciare al passaggio nella categoria dell'ausiliaria. In tal caso essi sono collocati direttamente nella categoria della riserva. 5. Nella categoria dell'ausiliaria sono inoltre collocati i volontari di truppa in servizio permanente che cessano dal servizio a domanda al compimento del venticinquesimo anno di servizio effettivamente prestato. Art. 28. A u s i l i a r i a 1. La categoria dell'ausiliaria comprende i militari che, essendo cessati dal servizio permanente a norma dei commi terzo e quinto dell'art. 27, sono costantemente a disposizione per essere richiamati in servizio in caso di necessita'. Il richiamo in temporaneo servizio e' disposto con decreto ministeriale sentito il Ministero del tesoro. 2. Il militare in ausiliaria non puo' assumere impieghi, ne' rivestire cariche, retribuite e non, presso imprese che hanno rapporti contrattuali con l'amministrazione militare. L'inosservanza di tale divieto comporta l'immediato passaggio nella categoria della riserva, con la perdita del trattamento economico previsto per la categoria dell'ausiliaria. 3. Il militare che, all'atto della cessazione dal servizio permanente per raggiunti limiti di eta' o a domanda, sia collocato nella riserva perche' non idoneo ai servizi dell'ausiliaria, qualora riacquisti l'idoneita', puo', a domanda, essere iscritto in tale categoria. 4. Al personale collocato in ausiliaria compete, in aggiunta al trattamento di quiescenza, una indennita' annua lorda pari all'80 per cento della differenza tra il trattamento normale di quiescenza percepito ed il trattamento economico onnicomprensivo spettante nel tempo, da attribuire virtualmente ai soli fini pensionistici, al pari grado in servizio e con anzianita' di servizio corrispondente a quella posseduta all'atto del collocamento in ausiliaria. Per il calcolo della predetta differenza non si tiene conto dell'indennita' integrativa speciale e dell'assegno per nucleo familiare. 5. Sono estese al volontario di truppa in ausiliaria le disposizione di cui all'art. 46, comma secondo e terzo, della legge 10 maggio 1983, n. 212. Nota all'art. 28: - Si trascrive l'art. 46 della legge 10 maggio 1983, n. 212 (per l'argomento della legge si veda nelle note all'art. 11): "Art. 46. - Al sottufficiale in ausiliaria compete, in aggiunta al trattamento di quiescenza, una indennita' annua lorda pari all'80 per cento della differenza tra il trattamento normale di quiescenza percepito ed il trattamento economico onnicomprensivo spettante nel tempo, da attribuire virtualmente ai soli fini pensionistici, al pari grado in servizio e con anzianita' di servizio corrispondente a quella posseduta dal sottufficiale all'atto del collocamento in ausiliaria. Per il calcolo della predetta differenza non si tiene conto dell'indennita' integrativa speciale, ne' della quota di aggiunta di famiglia. Le disposizioni di cui agli artt. 67, terzo comma, e 69 primo e terzo comma, della legge 10 aprile 1954, n. 113, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' quelle di cui all'art. 55 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, sono estese al sottufficiale dell'ausiliaria. Allo scadere del periodo di permanenza in ausiliaria, durante il quale la ritenuta in conto entrata Tesoro viene operata in ragione del 7 per cento, e' liquidato al sottufficiale un nuovo trattamento di quiescenza in relazione a detto periodo e sulla base degli assegni pensionabili che servirono ai fini della liquidazione del trattamento concesso all'atto della cessazione dal servizio permanente o dal richiamo, maggiorati degli aumenti biennali di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, relativi al periodo trascorso in ausiliaria non altrimenti computato in precedenti eventuali liquidazioni, nonche' dell'indennita' di cui al precedente primo comma. Al sottufficiale, che sia stato richiamato dall'ausiliaria per almeno un anno, e' liquidato all'atto della cessazione dal richiamo un nuovo trattamento di quiescenza, sulla base degli assegni pensionabili percepiti durante il richiamo, maggiorati degli aumenti biennali maturati nel periodo trascorso in ausiliaria prima del richiamo stesso". Art. 29. R i s e r v a 1. La categoria della riserva comprende i militari che, essendo cessati dal servizio permanente o dall'ausiliaria, hanno obblighi di servizio soltanto in tempo di guerra. 2. I volontari di truppa cessano di appartenere alla riserva e sono collocati in congedo assoluto al compimento del sessantacinquesimo anno di eta'. In tale ultima posizione non hanno obblighi di servizio, conservano il grado e l'onore dell'uniforme e sono soggetti alle disposizioni di legge riflettenti il grado e la disciplina. Art. 30. Norma di rinvio 1. Al personale dei ruoli dei marescialli e dei sergenti si applicano le disposizioni della legge 31 luglio 1954, n. 599, e successive modificazioni ed integrazioni, non in contrasto con il presente decreto. 2. Al personale appartenente al ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente si applicano le disposizioni della legge 31 luglio 1954, n. 599, e successive modificazioni ed integrazioni, non in contrasto con il presente decreto legislativo, sostituendo le espressioni "sottufficiale" e "complemento" rispettivamente con le dizioni "volontario di truppa" e "congedo illimitato". Nota all'art. 30: - La richiamata legge n. 599 del 1954 (per l'argomento della legge si veda nelle note all'art. 11) reca le disposizioni che regolano lo stato dei sottufficiali. CAPO V TRATTAMENTO ECONOMICO Art. 31. Trattamento economico 1. Con decorrenza dal 1 settembre 1995 e' attribuito il trattamento economico stipendiale risultante dalla Tabella "D", allegata al presente decreto, nonche' gli scatti stipendiali ivi stabiliti in luogo di ogni altro scatto aggiuntivo, comunque denominato, previsto in caso di promozione o nomina al grado o qualifica superiore nell'ambito dello stesso livello retributivo. 2. In aggiunta al trattamento economico stipendiale di cui al comma 1, allo stesso personale viene corrisposto il trattamento economico integrativo, quello accessorio e quello eventuale previsto dalle norme in vigore. 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 hanno effetto giuridico ed economico dal 1 settembre 1995, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 3 della legge 8 agosto 1990, n. 231. 4. Al personale che alla data del 31 agosto 1995 si trova nella posizione di ausiliaria, non si applicano le disposizioni del presente decreto legislativo, ai fini dell'adeguamento dell'indennita' di cui all'art. 46 della legge 10 maggio 1983, n. 212, e successive modificazioni ed integrazioni. Ai fini della determinazione dell'indennita' di ausiliaria spettante al medesimo personale, restano in vigore i livelli retributivi previsti dall'art. 1 della legge 2 febbraio 1993, n. 23. Note all'art. 31: - Il testo dell'art. 3, comma 1, della legge 8 agosto 1990, n. 231 (Disposizioni in materia di trattamento economico del personale militare) e' il seguente: "Art. 3 (Effetto dei nuovi stipendi). - 1. Le nuove misure degli stipendi hanno effetto sulla tredicesima mensilita', sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulle indennita' di buonuscita e di licenziamento, sull'assegno alimentare previsto dall'articolo 82 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, comprese le ritenute in conto entrata tesoro, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto, nonche' sulla determinazione degli importi dell'indennita' integrativa speciale". - Il testo dell'art. 46 della legge n. 212 del 1983 (per l'argomento della legge si veda nelle note all'art. 11) e' riportato nella nota all'art. 28. - Si trascrive il testo dell'art. 1 del decreto-legge 4 dicembre 1992, n. 469 (Norme in materia di trattamento economico dei sottufficiali delle Forze armate, nonche' di spese connesse alla crisi del Golfo Persico), quale risulta dalla legge di conversione 2 febbraio 1993, n. 23: "Art. 1. - Al personale appartenente ai ruoli dei sottufficiali delle Forze armate e' attribuito, con decorrenza 1 gennaio 1992, il trattamento economico corrispondente ai seguenti livelli retributivi: Sergente . . . . . . . . . . . . . . . . V Sergente con+4 anni di servizio . . . . VI Sergente maggiore - 2 Capo . . . . . . . VI Maresciallo ordinario - Capo 3a classe . VI Maresciallo 3a classe . . . . . . . . . VI Maresciallo capo - Capo 2a classe . . . VI-bis Maresciallo 2a classe . . . . . . . . . VI-bis Marresciallo maggiore - Capo 1a classe . VII Maresciallo 1a classe . . . . . . . . . VII Maresciallo maggiore "A" . . . . . . . . VII Capo 1a classe "scelto" . . . . . . . . VII Maresciallo 1a classe "scelto" . . . . . VII". Art. 32. Disposizioni diverse 1. Ai volontari di truppa in servizio permanente delle Forze armate compete il trattamento stipendiale previsto per gli appuntati e carabinieri dell'Arma dei carabinieri, sulla base della corrispondenza dei gradi di cui alla Tabella "A/1" allegata al presente decreto, fatta eccezione del trattamento accessorio e dell'indennita' pensionabile di cui all'articolo 43, comma 3, della legge 1 aprile 1981, n. 121. 2. Ad essi sono attribuite le indennita' operative, di cui alla legge 23 marzo 1983, n. 78, e l'indennita' militare nelle misure percepite dal sergente o gradi corrispondenti, nonche' il compenso per prestazioni straordinarie, di cui agli articoli 9 e 10 della legge 8 agosto 1990, n. 231. 3. Al trattamento di quiescenza dei volontari di truppa in servizio permanente si applicano le disposizioni di cui agli articoli 54 e 55 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, nonche' dell'art. 1, comma 15-bis, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468, come sostituito dall'art. 11 della legge 8 agosto 1990, n. 231. Note all'art. 32: - Si trascrive il testo del terzo comma dell'art. 43 della legge 1 aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza): "Il trattamento economico del personale che espleta funzioni di polizia e' costituito dallo stipendio del livello retributivo e da una indennita' pensionabile, determinata in base alle funzioni attribuite, ai contenuti di professionalita' richiesti, nonche' alla responsabilita' e al rischio connessi al servizio". - La legge 23 marzo 1983, n. 78 (Aggiornamento della legge 5 maggio 1976, n. 187, relativa alle indennita' operative del personale militare) reca norme sul peculiare trattamento economico relativo al personale militare dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica. - Il testo degli articoli 9 e 10 della legge n. 231 del 1990 (per l'argomento della legge si veda nelle note all'art. 31) e' il seguente: "Art. 9 (Indennita' militare). - 1. A decorrere dal 1 luglio 1990 e' corrisposta al personale di cui all'art. 2, comma 1, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468, un'indennita' militare non pensionabile determinata nelle seguenti misure mensili lorde: a) ufficiali e sottufficiali . . . . L. 75.000; b) sergenti . . . . . . . . . . . . " 30.000. 2. A decorrere dal 1 luglio 1990 e' soppressa l'indennita' militare forfettaria prevista dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468. 3. A seguito di quanto disposto dai commi 1 e 2, limitatamente all'ultimo trimestre del 1990 sono attribuiti i seguenti importi lordi: a) maresciallo capo, maresciallo maggiore e maresciallo maggiore aiutante o scelto: L. 250.000; b) tenente e capitano provenienti da carriere diverse con almeno 25 anni di servizio L. 250.000; c) capitani e maggiori con piu' di 15 anni di servizio da tenente: L. 250.000". "Art. 10 (Orario delle attivita' giornaliere). - 1. Ferma restando la totale disponibilita' al servizio, con decorrenza dal 1 luglio 1990 l'orario delle attivita' giornaliere del personale militare delle Forze armate di cui all'art. 1, comma 1, nonche' dei colonnelli e generali e gradi corrispondenti, valido in condizioni normali, e' fissato in trentasei ore settimanali. Tutto il personale militare e' tenuto a prestare ulteriori due ore settimanali obbligatorie, retribuite ai sensi dell'art. 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150. 2. Entro il 1 settembre 1990, con decreto del Ministro della difesa, saranno disciplinate le articolazioni dell'orario normale delle attivita' giornaliere, in relazione alle esigenze di servizio; con lo stesso decreto saranno indicati i metodi di rilevazione oggettiva delle presenze. 3. Per la eventuale corresponsione di compensi per prestazioni straordinarie, in aggiunta alle due ore obbligatorie settimanali di cui al comma 1, vengono istituiti appositi fondi negli stati di previsione del Ministero della difesa e del Ministero della marina mercantile, le cui dotazioni non potranno superare, rispettivamente, l'importo in ragione d'anno di lire 228 miliardi e 2 miliardi per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992. Con decreti dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro del tesoro, saranno stabiliti i limiti orari individuali, che dovranno tener conto specificamente delle particolari situazioni delle Forze di superficie e subacquee in navigazione, di quelle impegnate in specifiche attivita' che abbiano carattere di continuita' o che comunque impediscano recuperi orari, in relazione agli impegni connessi alle funzioni realmente svolte, nonche' alle particolari situazioni delle Forze al di fuori del territorio nazionale. 4. Nel triennio 1991-1993 non potranno essere incrementati gli attuali volumi organici del personale militare a carico della Difesa e i numeri massimi di cui all'art. 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, e successive modificazioni ed integrazioni. 5. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sara' emanato, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, apposito decreto del Presidente della Repubblica concernente le norme relative alle licenze del personale militare. 6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 230 miliardi in ragione d'anno, si provvede mediante riduzione, rispettivamente per lire 87 miliardi, per lire 54 miliardi e per lire 87 miliardi, degli stanziamenti iscritti ai capitoli 4011, 1832 e 4051 dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno 1990 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi, e, per lire 2 miliardi, al capitolo 3032 dello stato di previsione del Ministero della marina mercantile per l'anno 1990 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi. 7. Per gli esercizi 1991 e 1992 gli stanziamenti dei capitoli di cui al comma 6. detratte le somme utilizzate come copertura, potranno essere incrementati in misura non superiore al tasso di inflazione programmato in sede di relazione previsionale e programmatica. 8. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio". - Il testo degli articoli 54 e 55 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato) e' il seguente: "Art. 54 (Misura del trattamento normale). - La pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non piu' di venti anni di servizio utile e' pari al 44 per cento della base pensionabile, salvo quanto disposto nel penultimo comma del presente articolo. La percentuale di cui sopra e' aumentata di 1,80 per cento ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo. Per gli ufficiali del servizio permanente che rivestono un grado per il quale sia stabilito, ai fini della cessazione dal servizio, uno dei limiti di eta' indicati nella tabella n. 1 annessa al presente testo unico si applicano le percentuali di aumento previste nella tabella stessa. Le percentuali di aumento indicate nella lettera B) della tabella di cui al precedente comma si applicano anche per la liquidazione della pensione dei sottufficiali, siano o non provenienti dal servizio permanente o continuativo, nonche' dei carabinieri e dei finanzieri. Per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica del ruolo speciale per mansioni d'ufficio collocati in congedo prima del compimento del limite di eta' previsto per la cessazione dal servizio si applica, relativamente al servizio prestato fino alla data di trasferimento in detto ruolo, la percentuale di aumento inerente al grado rivestito a tale data e, relativamente al servizio reso nel ruolo speciale, la percentuale di aumento dell'1,80. Per i sottufficiali e gli appuntati dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza e per i sottufficiali e i militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo degli agenti di custodia si considera la percentuale di aumento del 3,60. La pensione determinata con l'applicazione delle percentuali di cui ai precedenti commi non puo' superare l'80 per cento della base pensionabile. In ogni caso la pensione spettante non puo' essere minore di quella che il militare avrebbe conseguito nel grado inferiore, in base agli anni di servizio utile maturati alla data di cessazione dal servizio. Per il militare che cessa dal servizio permanente o continuativo per raggiungimento del limite di eta', senza aver maturato l'anzianita' prevista nel primo comma dell'art. 52, la pensione e' pari al 2,20 per cento della base pensionabile per ogni anno di servizio utile. Nei confronti dei graduati e dei militari di truppa non appartenenti al servizio continuativo la misura della pensione normale e' determinata nell'annessa tabella n. 2. L'indennita' per una volta tanto e' pari a un ottavo della base pensionabile per ogni anno di servizio utile". "Art. 55 (Ufficiali in ausiliaria). - L'ufficiale che all'atto della cessazione dal servizio permanente e' collocato nella categoria dell'ausiliaria, allo scadere del periodo di permanenza in tale categoria ha diritto alla riliquidazione della pensione con il computo di detto periodo e sulla base dello stipendio e degli altri assegni pensionabili dei quali si tenne conto ai fini della prima liquidazione, maggiorati degli aumenti periodici di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, relativi al periodo trascorso in ausiliaria. Nel caso in cui l'ufficiale sia stato richiamato per almeno un anno, la nuova pensione e' liquidata sulla base dello stipendio e degli altri assegni pensionabili percepiti durante il richiamo, maggiorati degli aumenti periodici inerenti al periodo di ausiliaria trascorso senza richiamo. Per l'ufficiale collocato in ausiliaria d'autorita' o a domanda, il computo del periodo di permanenza in tale categoria e' ridotto alla meta'. Per l'ufficiale collocato in ausiliaria in seguito alla cessazione del trattamento pensionistico di guerra, il periodo di cui sopra e computato limitatamente alla eventuale differenza tra il periodo stesso e l'aumento di sei anni gia' computato ai sensi del terzo comma del successivo art. 63. Non si considera il tempo trascorso in ausiliaria, durante il quale l'ufficiale abbia prestato servizio computabile agli effetti di altro trattamento di quiescenza, salvo che l'ufficiale opti per il computo di detto periodo ai fini della pensione militare". - Si trascrive il testo dell'art. 1, comma 15-bis, del decreto-legge n. 379 del 1987 (recante miglioramenti economici al personale militare), quale risulta sostituito dall'art. 11 della legge n. 231/1990: "15-bis. Ai sottufficiali delle Forze armate, compresi quelli dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza sino al grado di maresciallo capo e gradi corrispondenti, promossi ai sensi della legge 22 luglio 1971, n. 536, ed ai marescialli maggiori e marescialli maggiori aiutanti ed appuntati, che cessano dal servizio per eta' o perche' divenuti permanentemente inabili al servizio incondizionato o perche' deceduti, sono attribuiti, ai soli fini pensionistici e della liquidazione dell'indennita' di buonuscita, sei scatti calcolati sull'ultimo stipendio, ivi compresi la retribuzione individuale di anzianita' e gli scatti gerarchici, in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante. Detto beneficio si estende anche ai sottufficiali provenienti dagli appuntati che cessano dal servizio per gli stessi motivi sopra specificati a condizione che abbiano compiuto trenta anni di servizio effettivamente prestato. Del predetto beneficio non si tiene conto per il calcolo dell'indennita' di ausiliaria di cui all'art. 46 della legge 10 maggio 1983, n. 212". CAPO VI BANDE Art. 33. Bande musicali 1. Le bande musicali dell'Esercito e dell'Aeronautica, sono complessi organici destinati a partecipare alle celebrazioni piu' importanti della vita della Forza armata di appartenenza, in occasione di manifestazioni pubbliche, organizzate anche a livello internazionale. A tali fini e' istituita, altresi', la banda musicale della Marina militare. 2. Alle bande di cui al comma 1 si applicano, fatte salve le rispettive peculiarita', le norme di cui ai Capi I, II, III, IV, V e VI del decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 78 con le seguenti previsioni specifiche: a) ovunque sono citate le parole "Carabinieri" oppure "Arma" oppure "Arma dei carabinieri" esse devono intendersi riferite all'Esercito, alla Marina o all'Aeronautica, a seconda della Banda cui si applicano le norme; b) le bande sono poste alle dipendenze amministrative e disciplinari: 1) del raggruppamento operativo dello Stato maggiore dell'Esercito, quella dell'Esercito; 2) dal Comando marina di Roma, quella della Marina; 3) del Comando del reparto servizi centrale A.M., quella dell'Aeronautica; c) l'impiego delle bande e' disposto, rispettivamente, da: 1) Stato maggiore Esercito; 2) Stato maggiore Marina; 3) Stato maggiore Aeronautica. d) le somme di cui al comma 3 dell'art. 3 del decreto legislativo n. 78 del 1991 vengono riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, sugli appositi capitoli dello stato di previsione delle spese del Ministero della difesa per l'Esercito, l'Aeronautica e la Marina a seconda della banda impiegata; e) le dotazioni organiche di ciascuna banda, determinate ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto legislativo n. 78 del 1991, sono rispettivamente comprese negli organici complessivi dei ruoli degli ufficiali, nonche' dei marescialli di cui all'art. 3, comma 3. A tal fine: 1) vengono istituiti per ciascuna Forza armata i ruoli dei musicisti, cui appartengono i componenti delle bande musicali con qualifica di orchestrali e archivisti; 2) le consistenze organiche relative agli orchestrali di ciascuna banda sono incluse in quelle previste dall'art. 3, comma 3, del presente decreto; 3) i maestri direttori e vice direttori delle bande sono inquadrati negli organici degli ufficiali in servizio permanente effettivo dei seguenti ruoli: per l'Esercito, ruolo speciale unico delle Armi; per la Marina, ruolo speciale di Stato maggiore; per l'Aeronautica, ruolo servizi dell'Arma aeronautica; f) alle bande musicali non puo' essere assegnato, nemmeno in qualita' di orchestrale aggregato o di allievo orchestrale, personale in eccedenza all'organico stabilito. Resta ferma la possibilita', per ciascuna Forza armata, di disporre della relativa banda per il reclutamento e/o la formazione di personale musicante da destinare al soddisfacimento di altre esigenze di Forza armata; g) il reclutamento del personale delle bande e' regolato dal Capo III del decreto legislativo n. 78 del 1991. E' inoltre previsto che: i) ai sottufficiali in servizio permanente delle Forze armate, reclutati ai sensi della legge 10 maggio 1983, n. 212, che esplicano incarichi o specializzazioni di contenuto musicale presso altre musiche d'ordinanza della stessa Forza armata (bande o fanfare) e che posseggano tutti i requisiti, e' riservato fino al 50 per cento dei posti nei concorsi per il reclutamento degli orchestrali; 2) gli aspiranti dichiarati vincitori del concorso ad orchestrale o ad archivista delle bande, sono nominati marescialli ordinari, marescialli capi, aiutanti e gradi corrispondenti, a seconda che debbano essere iscritti nella organizzazione strumentale delle terze, delle seconde e delle prime parti della banda per cui hanno concorso o negli archivisti, ed immessi nel ruolo dei musicisti della Forza armata di appartenenza; 3) le modalita' di svolgimento dei corsi di cui all'art. 23 del decreto legislativo n. 78 del 1991 sono stabiliti con decreto ministeriale su determinazione dei Capi di Stato maggiore di Forza armata; h) la proposta relativa al rendimento artistico di cui al comma 1 dell'art. 27 del decreto legislativo n. 78 del 1991 e' formulata rispettivamente: 1) dal sottocapo di Stato maggiore dell'esercito, per l'Esercito; 2) dal capo dell'ufficio affari generali dello Stato maggiore marina, per la Marina; 3) dal sottocapo di Stato maggiore dell'aeronautica, per l'Aeronautica; i) per l'avanzamento del personale delle bande ai sensi del Capo V del decreto legislativo n. 78 del 1991, resta fermo che: 1) per il maestro direttore e per il maestro vice direttore si applica la tabella E/1 annessa al presente decreto; 2) per gli orchestrali e l'archivista si applica la tabella E/2 annessa al presente decreto. 3. Per la prima applicazione del presente decreto si osservano le seguenti disposizioni: a) il maestro direttore di ciascuna banda musicale di Forza armata, vincitore del relativo concorso a norma delle precedenti disposizioni di legge, e' reinquadrato nella banda di appartenenza ai sensi di quanto disposto dal presente decreto, con decorrenza a tutti gli effetti dalla data di entrata in vigore; all'atto del nuovo inquadramento conserva, ai fini dell'avanzamento di cui alla tabella E/1, l'anzianita' di servizio fino a quel momento maturata. Per il nuovo inquadramento si procede d'ufficio entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto; b) il maestro vice direttore di ciascuna banda musicale di Forza armata, vincitore del relativo concorso a norma delle precedenti disposizioni di legge, e' reinquadrato nella banda musicale di appartenenza ai sensi di quanto disposto dal presente decreto, con decorrenza a tutti gli effetti dalla data di entrata in vigore; all'atto della nomina a maestro vice direttore e' nominato tenente in servizio permanente effettivo e frequenta un corso informativo di 60 giorni presso una Scuola ufficiali della Forza armata di appartenenza. Il trattamento economico del maestro vice direttore della banda e' regolato dall'art. 32 del decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 78; c) i sottufficiali musicanti ed il sottufficiale archivista di ciascuna banda musicale di Forza armata, comunque in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto perche' vincitori degli specifici concorsi a norma delle precedenti disposizioni di legge, sono reinquadrati nella banda musicale di appartenenza con decorrenza a tutti gli effetti dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il nuovo inquadramento avviene in relazione allo strumento suonato ed al periodo complessivo di servizio prestato nella banda, nella parte o qualifica corrispondente, secondo i criteri indicati nella tabella E/3 allegata al presente decreto conservando ai fini della progressione economica l'anzianita' di servizio maturata alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per il nuovo inquadramento si procede d'ufficio entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto; d) i sottufficiali musicanti ed i sottufficiali archivisti, effettivi a ciascuna banda di Forza armata ed in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto sono immessi nei ruoli dei musicisti previo superamento di un concorso interno. A tale concorso possono altresi' partecipare i sottufficiali musicanti in servizio permanente delle altre musiche d'ordinanza (bande o fanfare), per la copertura degli eventuali posti non occupati dal personale di cui al precedente periodo; e) il concorso interno di cui alla lettera d) e' bandito per ciascuna Forza armata con decreto ministeriale entro 90 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto ed ha luogo con le seguenti modalita': 1) i concorrenti sono valutati in base ai titoli posseduti ed all'effettuazione di prove pratiche. I titoli sono costituiti da eventuali diplomi o qualifiche o risultati di corsi a contenuto musicale, nonche' dal rendimento fornito in servizio. Le prove pratiche sono quelle previste dalle norme a regime per gli aspiranti orchestrali e per gli aspiranti archivisti; 2) per la formazione delle graduatorie e' nominata, per ciascuna Forza armata, con decreto del Ministro della difesa, un'apposita commissione esaminatrice composta da: un colonnello in servizio permanente effettivo, presidente, dal maestro direttore della banda interessata e dal maestro vice direttore della stessa banda. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario civile del Ministero della difesa della VII o VIII qualifica funzionale; 3) le commissioni formano due graduatorie, una per i musicanti in servizio presso le bande musicali di Forza armata ed una per i musicanti delle altre musiche d'ordinanza, attribuendo un punteggio da 1 a 10 per i titoli per un punteggio da 1 a 20 per ciascuna prova; 4) per la nomina dei vincitori ed il relativo inquadramento dei musicisti ai sensi del presente decreto si attinge prioritariamente dalla graduatoria dei musicanti gia' in servizio presso le bande di Forza armata e, in caso di disponibilita' di vacanze nei predetti ruoli, dalla graduatoria relativa agli altri musicanti; 5) la nomina in ruolo avviene con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto; f) il personale delle bande delle Forze armate di cui alla lettera e), che svolga da almeno due anni, alla data di entrata in vigore del presente decreto compiti di parte o qualifica superiore, previo superamento di una prova pratica. L'accertamento della corrispondenza dei compiti svolti a quelli propri della parte o qualifica superiore, e' effettuato da commissioni nominate con determinazione: 1) del sottocapo di Stato maggiore dell'esercito, per l'Esercito; 2) dal capo dell'ufficio affari generali dello Stato maggiore marina, per la Marina; 3) dal sottocapo di Stato maggiore dell'aeronautica, per l'Aeronautica; g) le commissioni di cui alla lettera e): 1) sono composte: per l'Esercito: dal comandante del raggruppamento operativo dello Stato maggiore dell'esercito e dai maestri direttore e vice direttore della banda dell'esercito; per la Marina: dal comandante del Comando marina di Roma e dai maestri direttore e vice direttore della banda della marina militare; per l'Aeronautica: dal comandante del reparto servizi centrale A.M. e dai maestri direttore e vice direttore della banda dell'aeronautica militare; 2) comprendono, con funzioni di segretario, un ufficiale inferiore della Forza armata interessata; 3) si esprimono nei confronti dei candidati esaminati mediante giudizio sintetico di idoneita' o di non idoneita'. L'orchestrale dichiarato non idoneo alla parte o qualifica superiore e' reintegrato nella parte o qualifica di appartenenza. 4. Al personale delle bande delle Forze armate si applicano, secondo il grado rivestito e per quanto non previsto dal presente decreto, le disposizioni di cui alle leggi 10 aprile 1954, n. 113, 31 luglio 1954, n. 599, 12 novembre 1955, n. 1137, e 10 maggio 1983, n. 212, e successive modificazioni ed integrazioni in quanto compatibili con le norme del presente decreto. 5. Il titolo VI e la Tabella I/2 della legge 10 maggio 1983, n. 212, non si applicano al personale del ruolo musicisti dell'Aeronautica militare. Note all'art. 33: - Il decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 78, reca norme per il "Riordinamento della banda musicale dell'Arma dei carabinieri", ed i Capi I, II, III, IV e V del decreto riguardano, rispettivamente, le disposizioni di carattere generale, l'ordinamento, il reclutamento, le norme particolari di stato, l'avanzamento ed il trattamento economico. Si trascrive il testo dell'art. 3, comma 3, del decreto: "3. Le somme versate vengono, con decreto del Ministro del tesoro, riassegnate agli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'Arma dei carabinieri". - Si riportano il testo degli articoli 4 e 5 e della tabella A allegata al decreto: "Art. 4 (Organizzazione strumentale). - 1. L'organizzazione strumentale della banda, la ripartizione e la suddivisione degli strumenti stessi sono quelle risultanti dalla tabella A allegata al predetto decreto. "Art. 5 (Organico). - 1. La dotazione organica della banda musicale dell'Arma dei carabinieri e' cosi' determinata: a) un maestro direttore; b) un maestro vice direttore; c) centodue orchestrali; d) un archivista. 2. Il personale della banda e' compreso nell'organico dell'Arma dei carabinieri. 3. Alla banda non possono essere assegnati, nemmeno in qualita' di orchestrali aggregati o di allievi orchestrali, militari in eccedenza all'organico stabilito al comma 1". - Si trascrive il testo dell'art. 23 del decreto: "Art. 23 (Corsi di istruzione militare e tecnico-professionali). - 1. Le modalita' di svolgimento dei corsi di cui agli articoli 13, 16, 19 e 22 ed i relativi programmi di insegnamento sono stabiliti con determinazione del comandante generale dell'Arma". - Si trascrive il testo dell'art. 27, comma 1, del decreto legislativo n. 78 sopra citato: "Art. 27 (Inidoneita' tecnica). - 1. L'ufficiale direttore e l'ufficiale vice direttore della banda dell'Arma dei carabinieri, che per fondati motivi non siano piu' ritenuti in grado di assicurare un soddisfacente rendimento artistico, su proposta del comandante generale, sono sottoposti ad accertamenti da parte di apposite e distinte commissioni nominate e composte a norma degli articoli 12 e 15". - Il testo dell'art. 32 del decreto predetto e' il seguente: "Art. 32 (Trattamento economico del maestro vice direttore). - 1. Il maestro vice direttore, dopo quattro anni e sei mesi dalla nomina a capitano, e' inquadrato, ai soli fini economici, nell'ottavo livello. 2. Nei confronti dell'ufficiale maestro vice direttore non si applica il disposto di cui al comma 7 dell'art. 1 del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito con modificazioni dalla legge 14 novembre 1987, n. 468". - Le leggi n. 113 del 1954 e n. 599 del 1954, e quelle n. 1137 del 1955 e n. 212 del 1983 contengono norme riguardanti, rispettivamente, lo stato e l'avanzamento degli ufficiali e dei sottufficiali delle Forze armate. - Il titolo VI della legge 10 maggio 1983, n. 212 (per l'argomento della legge si veda nelle note all'art. 11, comma 6) reca "Norme particolari per i sottufficiali musicanti"; e la Tabella 1/2 allegata alla legge citata concerne le "Gradualita' delle promozioni da sergente a maresciallo di prima classe dei sottufficiali della banda dell'Aeronautica". CAPO VII NORME TRANSITORIE Art. 34. Inquadramento nel ruolo dei marescialli 1. I sottufficiali, in servizio alla data del 1 settembre 1995, sono inquadrati in ordine di ruolo, mantenendo l'anzianita di servizio posseduta e l'anzianita' di grado maturata nel grado di provenienza, nei seguenti gradi del ruolo dei marescialli: a) nel grado di aiutante, i marescialli maggiori o gradi corrispondenti, compresi quelli con qualifica di "aiutante" o di "scelto", nonche' i marescialli capi e gradi corrispondenti utilmente inseriti nei quadri d'avanzamento formati entro la data del 31 agosto 1995; b) nel grado di maresciallo capo e gradi corrispondenti, i marescialli capi, nonche' i marescialli ordinari e gradi corrispondenti inseriti nei quadri d'avanzamento formati entro la data del 31 agosto 1995; c) nel grado di maresciallo ordinario e gradi corrispondenti, i marescialli ordinari, nonche' i sergenti maggiori e gradi corrispondenti utilmente inseriti nei quadri d'avanzamento formati entro la data del 31 agosto 1995. 2. Sono determinate al 31 agosto 1995 aliquote straordinarie di valutazione in cui sono ricompresi i sottufficiali che hanno maturato i periodi prescritti dalla tabella "C" allegata alla legge 10 maggio 1993, n. 212, nell'arco temporale dal 1 giugno al 31 agosto 1995. 3. I marescialli capi e i sergenti maggiori, iscritti ai quadri di avanzamento ordinari e straordinari relativi agli anni 1994 e 1995 ma non promossi, sono inquadrati, rispettivamente, nei gradi di aiutante e di maresciallo ordinario e gradi corrispondenti con decorrenza 31 agosto 1995, prendendo posto nel ruolo dopo l'ultimo promosso dei quadri ordinari e straordinari. 4. L'inquadramento dei sottufficiali di cui ai precedenti comma 1, lettere b) e c), e commi 2 e 3 avviene previa rideterminazione dell'anzianita' assoluta di grado precedentemente maturata, aumentata di anni due ai soli fini giuridici. 5. I sottufficiali, che alla data del 1 settembre 1995 rivestano il grado di sergente maggiore e gradi corrispondenti con almeno quattro anni di anzianita di grado, sono inquadrati alla medesima data nel grado di maresciallo e gradi corrispondenti, in ordine di ruolo senza mantenere l'anzianita' di grado maturata nel grado di provenienza. 6. I sottufficiali, che alla data del 1 settembre 1995 rivestano il grado di sergente maggiore e gradi corrispondenti con meno quattro anni di anzianita' di grado, sono inquadrati alla data del 1 settembre 1996 nel grado di maresciallo e gradi corrispondenti, in ordine di ruolo senza mantenere l'anzianita' di grado maturata nel grado di provenienza. 7. I sottufficiali di cui ai precedenti commi 5 e 6 vengono inquadrati ai soli fini giuridici, all'atto della successiva promozione al grado di maresciallo ordinario e gradi corrispondenti, con una anzianita' assoluta di grado pari alla meta' di quella a suo tempo maturata nel grado di sergente maggiore e gradi corrispondenti e ridotta comunque nella misura necessaria affinche' non venga scavalcato nel ruolo l'ultimo sottufficiale inquadrato ai sensi del comma 3. 8. I sottufficiali, che alla data del 1 settembre 1995 rivestano il grado di sergente e gradi corrispondenti, gia' arruolati ai sensi della legge 10 maggio 1983, n. 212, sono alla predetta data immessi nel servizio permanente con il grado posseduto e conseguono ad anzianita', previo giudizio di idoneita', il grado di sergente maggiore e gradi corrispondenti, dopo due anni dal reclutamento. A tal fine non si tiene conto dell'anno di rafferma eventualmente contratta ai sensi del comma 2 dell'art. 20 della legge 10 maggio 1983, n. 212. 9. I sergenti che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 22 della legge 10 maggio 1983, n. 212, al cessare delle cause impeditive sono sottoposti al giudizio delle commissioni di avanzamento di cui all'art. 31 della legge stessa e, se giudicati idonei, immessi nel servizio permanente con le stesse decorrenze attribuite ai pari grado con i quali sarebbero stati valutati in assenza delle cause impeditive e successivamente inquadrati ai sensi delle presenti disposizioni. 10. Gli allievi sottufficiali, gia' arruolati alla data del 1 settembre 1995 e da reclutare nel corso del 1995 ai sensi della legge 10 maggio 1983, n. 212, conseguono ad anzianita', previo giudizio di idoneita', il grado di Sergente e gradi corrispondenti al compimento del dodicesimo mese dal reclutamento e sono immessi in servizio permanente. Il grado di sergente maggiore e gradi corrispondenti e' conferito ad anzianita', previo giudizio di idoneita', dopo due anni dal reclutamento. 11. I sottufficiali di cui ai commi 8 e 10 sono promossi al grado di maresciallo e gradi corrispondenti, previo giudizio di idoneita', ed inquadrati nel ruolo dei marescialli dopo cinque anni dal reclutamento. 12. I sergenti e gradi corrispondenti in ferma volontaria raffermati, ai sensi dell'art. 36, comma 3, della legge 24 dicembre 1986, n. 958, e dell'art. 15 della legge 10 maggio 1983, n. 212, che al 1 settembre 1995 abbiano ultimato la ferma triennale, sono a tale data immessi in servizio permanente e conseguono ad anzianita', previo giudizio di idoneita', il grado di sergente maggiore e gradi corrispondenti, dopo tre anni e sei mesi dal reclutamento. I sergenti maggiori e gradi corrispondenti di cui al presente comma sono promossi al grado di maresciallo e gradi corrispondenti, previo giudizio di idoneita', ed inquadrati nel ruolo dei marescialli il giorno successivo alla promozione a maresciallo e gradi corrispondenti dell'ultimo sottufficiale di cui al comma 8. 13. L'inquadramento dei sottufficiali di complemento con rapporto di impiego e' effettuato secondo le disposizioni del presente articolo. 14. La nomina a maresciallo e gradi corrispondenti degli allievi, reclutati nel 1998 ai sensi del precedente art. 11, e' disposta dal giorno successivo alla promozione a maresciallo e gradi corrispondenti dell'ultimo sottufficiale di cui al comma 10. 15. Gli esclusi a qualsiasi titolo dalle aliquote determinate secondo i criteri di cui alla legge 10 maggio 1983, n. 212, o di cui a leggi previgenti, ivi comprese le aliquote straordinarie di cui al comma 2, o sospesi dalla valutazione o cancellati dai quadri di avanzamento, al venir meno delle cause impeditive, sono valutati con i medesimi criteri fissati dalle predette leggi e, nell'avanzamento, prendono posto, se idonei nella graduatoria di merito dei pari grado con i quali sarebbero stati valutati in assenza delle cause impeditive. Gli stessi sono promossi secondo le modalita' indicate dalla citata legge n. 212 del 1983 e successivamente inquadrati ai sensi del presente articolo. Note all'art. 34: - Si riporta la tabella C allegata alla legge n. 212 del 1993 (per l'argomento della legge si veda nelle note all'art. 11, comma 6): |