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GRUPPO EDITORIALE CESIL

 

DECRETO LEGISLATIVO
N. 196/ 1995

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DECRETO LEGISLATIVO 12 maggio 1995, n.196
Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate.

GU n. 122 del 27-5-1995 Suppl. Ordinario n.61
Entrata in vigore del decreto: 11-6-1995

1 - Avviso di rettifica in G.U. 27/6/1995, n. 196 (relativo agli artt. 2, 3, 26, 33, 38, 39 40 e 42 ed Errata corrige relativo agli artt. 1, 3, 28, 33, 39 e 40).
2 - Il D.P.R. 31 luglio 1995, n. 394 (in S.O. n. 114 relativo alla  G.U. 22/9/1995 n. 222) (con l' art. 2) ha disposto che " dal 1 settembre 1995 al livello VII-bis compete l'aumento mensile lordo di L. 114.000 ".
3 - Il D.L. 23 ottobre 1996, n. 554 (in G.U. 23/10/1996 n. 249) nel testo introdotto dalla legge di conversione 23 dicembre 1996, n. 653 (in G.U. 23/12/1996, n. 300) ha modificato (con l'art. 2) l' art. 35 e la tabella C/2.
4 - Il D.Lgs. 30 dicembre 1997, n. 498, (in G.U. 27/1/1998 n. 21) ha modificato (con l'art. 2) l'art. 28.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 6 marzo 1992, n. 216, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5,ed in particolare l'articolo 3;
Vista la legge 29 aprile 1995, n. 130;
Acquisiti i pareri degli organismi di rappresentanza del personale militare;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 novembre 1994;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 maggio 1995;
Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro;

E M A N A

Il seguente decreto legislativo:

CAPO I
ORDINAMENTO

Art. 1.
Ruoli dei volontari di truppa in servizio permanente, dei sergenti, dei marescialli e dei musicisti
Nelle Forze Armate, con esclusione dell'Arma dei Carabinieri, sono istituiti i seguenti ruoli del servizio permanente nei limiti delle dotazioni organiche vigenti:

a) ruolo dei volontari di truppa;

b) ruolo dei sergenti;
c) ruolo dei marescialli;
d) ruolo dei musicisti.

AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non puo' avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto
per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- La legge 6 marzo 1992, n. 216, reca: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, recante autorizzazione di spesa per la perequazione del trattamento economico dei sottufficiali dell'Arma dei Carabinieri in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 277 del 3-12 giugno 1991 e all'esecuzione di giudicati, nonche' perequazione dei trattamenti economici relativi al personale della altre forze di polizia. Delega al Governo per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego delle Forze di polizia e del personale delle Forze armate nonche' per il riordino delle relative carriere, attribuzione e trattamento economici".
- La legge 29 aprile 1995, n. 130, reca: "Delega al Governo in materia di procedure per la disciplina del rapporto d'impiego e per il riordino delle carriere, delle attribuzioni e dei trattamenti economici delle Forze di polizia e delle Forze armate".


Art. 2.
Ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente 1. Il ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente e' articolato nei seguenti gradi:
a) Esercito
1 caporal maggiore;
caporal maggiore scelto;
caporal maggiore capo;
caporal maggiore capo scelto.
b) Marina
sottocapo di 3a classe;
sottocapo di 2a classe;
sottocapo di 1a classe;
sottocapo di 1a classe scelto.
c) Aeronautica
aviere capo;
1 aviere scelto;
1 aviere capo;
1 aviere capo scelto.
2. La dotazione organica del ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente e' cosi costituita:
Esercito: 16.722;
Marina: 4.615;
Aeronautica: 2.250.
Nell'ambito della Marina e' previsto inoltre un ruolo dei volontari di truppa delle capitanerie di porto, con dotazione di 675 unita.
3. Le eventuali vacanze organiche nel ruolo possono essere devolute in aumento ai limiti massimi consentiti per volontari in ferma breve di cui al comma 1 del successivo articolo 6.


Art. 3.
Ruoli dei sergenti e dei marescialli
1. Il ruolo dei sergenti e' articolato nei seguenti gradi:
a) Esercito
sergente;
sergente maggiore;
sergente maggiore capo.
b) Marina
sergente;
secondo capo;
secondo capo scelto.
c) Aeronautica
sergente;
sergente maggiore;
sergente maggiore capo.
2. Il ruolo dei marescialli e' articolato nei seguenti gradi:
a) Esercito
maresciallo;
maresciallo ordinario;
maresciallo capo;
aiutante.
b) Marina
capo di 3a classe;
capo di 2a classe;
capo di 1a classe;
aiutante.
c) Aeronautica
maresciallo di 3a classe;
maresciallo di 2a classe;
maresciallo di 1a classe;
aiutante.
3. La dotazione organica dei ruoli dei sergenti e dei marescialli
e' cosi costituita:
a) Esercito
sergenti: 10.700;
marescialli: 17.000 (di cui 5.100 aiutanti);
b) Marina
sergenti: 7.875;
marescialli: 7.425 (di cui 2.227 aiutanti);
b) Capitanerie di Porto:
sergenti: 2.100;
marescialli: 2.000 (di cui 600 aiutanti);
b) Aeronautica
sergenti: 10.044;
marescialli: 24.300 (di cui 7.290 aiutanti).


Art. 4.
Funzioni del personale appartenente al ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente
1. Al personale appartenente al ruolo dei volontari di truppa in
servizio permanente sono, di norma, attribuite mansioni esecutive
sulla base del grado posseduto, della categoria, della specializzazione di appartenenza, dell'incarico, nonche'incarichi di comando nei confronti di uno o piu militari.
2. I volontari di truppa in servizio permanente dovranno essere prioritariamente impiegati nelle unita' operative o addestrative dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.
3. Il personale appartenente al ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente del corpo delle capitanerie di porto svolge, oltre alle specifiche mansioni caratteristiche del proprio ruolo, anche funzioni di agente di polizia giudiziaria, ai sensi del codice della navigazione e delle altre leggi che lo prevedono.

Art. 5.
Funzioni del personale appartenente al ruolo dei sergenti
1. Al personale appartenente al ruolo dei sergenti sono attribuite, con responsabilita' personali, mansioni esecutive, richiedenti adeguata preparazione professionale, che si traducono nello svolgimento di compiti operativi, addestrativi,logistico-amministrativi e/o tecnico-manuali, nonche' il comando di piu' militari e/o mezzi.
2. Il personale appartenente al ruolo dei sergenti della categoria "nocchieri di porto" del Corpo delle capitanerie di porto della Marina Militare, svolge, oltre agli specifici incarichi caratteristici del proprio ruolo, anche funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria, ai sensi del codice della navigazione e delle altre leggi che lo prevedono.

Art. 6.
Funzioni del personale
appartenente al ruolo dei marescialli
1. Al personale appartenente al ruolo dei marescialli sono attribuite funzioni che richiedono una adeguata preparazione professionale. In tale ambito essi:
sono di norma preposti ad unita' operative, tecniche,logistiche, addestrative e ad uffici;
svolgono, in relazione alla professionalita' posseduta, interventi di natura tecnico-operativa nonche' compiti di formazione e di indirizzo del personale subordinato;
espletano incarichi la cui esecuzione richiede continuita' d'impiego per elevata specializzazione e capacita' di utilizzazione di mezzi e strumentazioni tecnologicamente avanzate.
2. Al personale che riveste il grado di aiutante sono attribuite
funzioni che implicano un maggior livello di responsabilita', sulla
base delle esigenze tecnico-operative stabilite in sede di
definizione delle strutture organiche degli Enti e delle Unita'. In
tale contesto gli aiutanti:
sono i diretti collaboratori di superiori gerarchici che possono
sostituire in caso di impedimento o di assenza;
assolvono, in via prioritaria, funzioni di indirizzo o di
coordinamento con piena responsabilita' per l'attivita' svolta.
3. Il personale appartenente al ruolo dei marescialli della
categoria "nocchieri di porto" del Corpo delle capitanerie di porto
della Marina militare, svolge, oltre agli specifici incarichi
caratteristici del proprio ruolo, anche funzioni di ufficiale di
polizia giudiziaria, ai sensi del codice della navigazione e delle
altre leggi che lo prevedono.

Art. 7.
Volontari di truppa in ferma breve
1. Le Forze Armate, con esclusione dell'Arma dei Carabinieri, possono mantenere alle armi volontari in ferma breve secondo le seguenti ripartizioni:
Esercito 23.000;
Marina 5.509;
Aeronautica 2.250.
Nell'ambito della Marina possono essere, altresi', mantenuti alle armi volontari in ferma breve delle capitanerie di porto nella misura di 1.275 unita'.
2. La ferma breve ha la durata di anni tre.
3. Ai volontari in ferma breve, che abbiano completato senza demerito la ferma triennale, continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 3, comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e del relativo regolamento di attuazione.
4. I volontari in ferma breve dovranno prioritariamente essere impiegati nelle unita' operative e addestrative dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.

Note all'art. 7:
- Il testo dell'art. 3, comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica) e' il seguente:
"65. Il Governo emana, entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' regolamenti, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare ferme di tre o cinque anni ed incentivare il reclutamento di cui alla legge 24 dicembre 1986, n. 958, e successive modificazioni, riservando ai volontari congedati senza demerito l'accesso alle carriere iniziali nella difesa, nei corpi armati e nel Corpo militare della Croce rossa. Nell'Arma dei carabinieri, nella Guardia di finanza e nel Corpo forestale dello Stato, l'accesso alle carriere iniziali e' assicurato in misura non superiore al 60 per cento dei posti disponibili. Nella Polizia di Stato e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco la predetta misura e' ridotta al 35
per cento. La riserva di cui all'art. 19 della predetta legge n. 958 del 1986 e' elevata per tutte le categorie al 20 per cento.
I regolamenti attuativi sono sottoposti al parere delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica".
Il relativo regolamento di attuazione, previsto dalla
norma sopra trascritta, sara' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale.

CAPO II
RECLUTAMENTO

Art. 8.
Volontari di truppa in ferma breve
1. Le disposizioni del regolamento di attuazione dell'art. 3, comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, disciplinano il reclutamento in relazione alle esigenze numeriche fissate annualmente in legge di bilancio, il proscioglimento e l'accesso dei volontari che abbiano completato senza demerito la ferma triennale alle carriere iniziali della Difesa, delle Forze di Polizia e dei Corpi armati dello Stato.
2. Il periodo trascorso in ferma volontaria per una durata non inferiore ad anni 2 e' valido agli effetti dell'assolvimento degli obblighi di leva.
3. I volontari in ferma breve non possono contrarre matrimonio, pena la decadenza dalla ferma contratta e conseguente proscioglimento.

Art. 9.
Volontari di truppa in servizio permanente
1. Il transito dei volontari in ferma breve nel ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente avviene, per ciascuna Forza armata, nei limiti dei posti disponibili nei rispettivi organici previsti dal precedente art. 2, in base ad apposita graduatoria di merito, compilata al termine del terzo anno di ferma, secondo le modalita' stabilite dal regolamento di attuazione dell'art. 3, comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che tiene conto di:
graduatoria di ammissione alla ferma breve;
attitudini e rendimento durante il servizio svolto nella ferma breve;
qualita' morali e culturali;
esito di corsi di istruzione, specializzazione o abilitazione
frequentati;
numero e tipo delle specializzazioni/abilitazioni conseguite;
titolo di studio posseduto.
2. I volontari in ferma breve, utilmente inseriti nelle graduatorie di merito di cui al comma precedente, mantengono lo status di volontari in ferma breve per il periodo necessario all'espletamento dei tirocini pratico-sperimentali o dei corsi propedeutici all'immissione nel suddetto ruolo. Gli stessi, con decreto ministeriale, sono promossi al grado di 1 caporal maggiore e gradi corrispondenti ed immessi nel ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente nell'ordine risultante dalla predetta graduatoria e con decorrenza dal compimento del quarto anno dalla data dell'incorporazione.

Art. 10.
Reclutamento nel ruolo dei sergenti
1. Il personale del ruolo dei sergenti dell'Esercito (esclusa l'Arma dei carabinieri), della Marina e dell'Aeronautica e' tratto, in rapporto alle consistenze degli organici previste dall'art. 3, comma 3, del presente decreto, dai volontari di truppa in servizio permanente, mediante concorso interno a domanda per titoli ed esami e successivo corso di aggiornamento e formazione professionale della durata non inferiore a tre mesi:
a) nel limite massimo del 70% dei posti disponibili, dai caporal maggiori capi scelti in servizio permanente e gradi corrispondenti;
b) nel limite minimo del 30% dei posti disponibili, dai caporal maggiori scelti e caporal maggiori capi in servizio permanente e gradi corrispondenti.
Il Ministero della difesa definira', di anno in anno, le effettive percentuali da prevedere nei relativi bandi annuali. I posti di cui alla lettera a) eventualmente rimasti scoperti possono essere devoluti in aumento al numero dei posti di cui alla lettera b) e viceversa.
2. I vincitori del concorso sono iscritti in ruolo nell'ordine della graduatoria di merito con il grado di sergente.

Art. 11.
Reclutamento nel ruolo dei marescialli
1. Il personale del ruolo dei marescialli dell'Esercito (esclusa l'Arma dei carabinieri), della Marina e dell'Aeronautica, in rapporto alle consistenze degli organici di cui al precedente articolo 3, e' tratto:
a) per il 70% dei posti disponibili in organico, dagli allievi delle rispettive scuole sottufficiali. Gli allievi sono reclutati con ferma di anni due tramite concorsi banditi con decreto ministeriale;
b) per il 30% dei posti disponibili in organico, dagli
appartenenti al ruolo dei sergenti e al ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente, tramite concorso interno e superamento di apposito corso di qualificazione di durata non inferiore a mesi sei.
I posti di cui alla lettera b), eventualmente rimasti scoperti, possono essere devoluti in aumento al numero dei posti previsti alla lettera a).
2. Ai concorsi di cui alla lettera a) del comma 1, possono partecipare:
a) i giovani che:
1) siano cittadini italiani, ovvero italiani non appartenenti
alla Repubblica;
2) non siano incorsi:
in condanne per delitti non colposi;
nel proscioglimento da precedente arruolamento volontario in qualsiasi Forza armata o Corpo armato dello Stato, d'autorita' o d'ufficio;
3) siano celibi o vedovi e comunque senza prole;
4) abbiano, se minorenni, il consenso di chi esercita la
potesta', o la tutela;
5) siano riconosciuti in possesso della idoneita' psico-fisica ed attitudinale al servizio militare incondizionato e agli incarichi, specializzazioni, categorie e specialita' di assegnazione;
6) compiano il 17 anno di eta' e non abbiano compiuto il 26 anno di eta' alla data prevista per la scadenza del termine di presentazione delle domande. Per coloro che abbiano gia' prestato servizio militare obbligatorio o volontario il limite massimo e' elevato a 28 anni qualunque sia il grado da essi rivestito. Non si applicano gli aumenti dei limiti di eta' previsti per l'ammissione ai concorsi per i pubblici impieghi;
7) siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado o lo conseguano nell'anno in cui e' bandito il concorso;
b) gli appartenenti ai ruoli dei sergenti e dei volontari di truppa in servizio permanente, i militari ed i graduati in ferma volontaria o di leva in servizio che, alla data prevista per la scadenza del termine di presentazione delle domande:
1) siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado o lo conseguano nell'anno in cui e' bandito il concorso;
2) non abbiano superato il ventottesimo anno di eta';
3) non abbiano riportato la sanzione disciplinare della consegna di rigore nell'ultimo biennio o nel periodo di servizio prestato se inferiore a due anni;
4) siano in possesso della qualifica non inferiore a "nella media" o giudizio corrispondente nell'ultimo biennio o nel periodo di servizio prestato se inferiore a due anni.
3. Ai concorsi di cui alla lettera b) del comma 1, possono partecipare:
a) nel limite del 10% dei posti disponibili, gli appartenenti al ruolo dei sergenti, che alla data prevista nel bando di concorso per la scadenza del termine di presentazione delle domande:
1) non abbiano superato il 40 anno di eta';
2) abbiano riportato nell'ultimo quadriennio la qualifica di almeno "superiore alla media" o giudizio corrispondente;
3) non abbiano riportato la sanzione disciplinare della consegna di rigore nell'ultimo biennio;
b) nel limite del 20% dei posti disponibili, gli appartenenti al ruolo dei volontari in servizio permanente, che, oltre ai requisiti di cui alla lettera a):
1) abbiano compiuto 7 anni di servizio effettivo;
2) siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado o lo conseguano nell'anno in cui e' bandito il concorso.
Le norme per lo svolgimento dei concorsi di cui al comma 2, compresa la definizione dei titoli e delle prove, la loro valutazione, la nomina delle Commissioni e la formazione delle graduatorie e quelle per lo svolgimento dei relativi corsi sono stabilite con apposito decreto ministeriale per ciascuna Forza armata.
4. Il personale vincitore del concorso di cui alla lettera a) del comma 1 e' tenuto a frequentare un corso di formazione e di specializzazione, completato da tirocini complementari fino alla concorrenza dei due anni, presso ciascuna Forza armata, avuto riguardo alle assegnazioni e agli incarichi, alle specializzazioni,
alle categorie e specialita', secondo le norme vigenti presso ciascuna Forza armata, in base alle esigenze specifiche, al risultato della selezione psico-fisica e attitudinale, nonche' alle preferenze espresse dagli arruolati. Al termine del periodo di formazione ed istruzione nonche' dei periodi di tirocinio complementare, gli allievi vengono sottoposti ad esame e trattenuti d'ufficio per il periodo necessario all'espletamento delle prove. Al superamento
dell'esame sono nominati, sulla base della graduatoria di merito, marescialli e gradi corrispondenti in servizio permanente, con decorrenza dal giorno successivo alla data in cui hanno avuto termine gli esami finali. Gli allievi non idonei possono essere trattenuti a domanda per sostenere per una sola volta il primo esame utile.
5. Al personale proveniente dal ruolo dei sergenti e dal ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente, che frequenta il corso previsto nel comma 4, si applica il titolo VII della legge 31 luglio 1954, n. 599, e successive modificazioni.
6. Ai restanti allievi si applicano le disposizioni previste per i volontari in ferma breve nonche', in quanto compatibili, le norme di cui agli articoli 9, 10 e 11 della legge 10 maggio 1983, n. 212.
7. Gli allievi impediti da infermita' temporanea debitamente accertata o imputati in procedimento penale per delitto non colposo o sottoposti a procedimento disciplinare o sospesi dal servizio per motivi precauzionali o per altra comprovata causa di forza maggiore non possono partecipare agli esami finali per l'immissione nel servizio permanente. Essi proseguono il servizio mediante rafferma annuale rinnovabile, fino al cessare delle cause impeditive, e, salvo che le dette cause non comportino proscioglimento dalla ferma, sono
ammessi alla prima sessione di esami utili. Coloro che superano gli esami sono promossi e immessi nel servizio permanente con la stessa decorrenza attribuita ai pari grado con i quali sarebbero stati valutati in assenza delle cause impeditive di cui sopra e con l'anzianita' relativa determinata dal posto che avrebbero occupato,
in relazione al punteggio globale ottenuto, nella graduatoria di merito dei pari grado medesimi.
8. Il personale di cui alla lettera b) del comma 1 viene inserito nel ruolo dei marescialli con il grado di maresciallo e gradi corrispondenti con decorrenza dal giorno successivo alla data di nomina dell'ultimo maresciallo proveniente dal corso, di cui al comma 4, concluso nell'anno.
9. La partecipazione a corsi di particolare livello tecnico, svolti anche durante la formazione iniziale, e' subordinata al vincolo di una ulteriore ferma di anni cinque, che permane anche dopo il
passaggio nel servizio permanente e decorre dalla scadenza della
precedente ferma. La ferma precedentemente contratta non rimane
operante in caso di mancato superamento del corso o di dimissioni.

Note all'art. 11:
- Il titolo VII della legge 31 luglio 1954, n. 599 (Stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica) contiene le disposizioni relative alla
perdita del grado dei sottufficiali.
- Si trascrivono gli articoli 9, 10 e 11 della legge 10
maggio 1983, n. 212 (Norme sul reclutamento, gli organici e
l'avanzamento dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza):
"Art. 9. - Gli arruolati sono prosciolti:
1) a domanda:
a) per qualsiasi causa, durante i primi sei mesi dalla ferma volontaria. Per i minorenni e' richiesto il consenso di chi esercita la patria potesta' o la tutela;
b) per gravi comprovati motivi, successivamente ai primi sei mesi;
2) d'autorita':
a) per permanente inidoneita' psico-fisica al servizio militare incondizionato o agli incarichi, specializzazioni, categorie e specialita' di assegnazione, fermo restando quanto previsto dall'art. 7;
b) per protratta insufficienza di profitto negli studi;
c) per inidoneita' al grado di caporale, di caporale maggiore e di sergente e gradi corrispondenti;
d) per grave mancanza disciplinare, ovvero grave inadempienza ai doveri del militare stabiliti dalla legge 11 luglio 1978, n. 382;
3) d'ufficio;
a) per perdita del grado o retrocessione dalla
classe;
b) per condanna penale per delitti non colposi;
c) per inosservanza delle disposizioni di legge sul matrimonio dei militari durante il periodo della ferma volontaria di cui all'art. 4.
Art. 10. - Agli effetti dell'adempimento degli obblighi
di leva e degli eventuali richiami in servizio si applicano nei confronti dei prosciolti dalla ferma volontaria in forza del precedente articolo, le disposizioni di legge vigenti in materia.
I sottufficiali ed i graduati di truppa che abbiano rinunciato al grado per contrarre arruolamento volontario, qualora siano stati prosciolti, sono reintegrati nel grado precedentemente rivestito salvi i casi previsti alla lettera d) del n. 2) e alle lettere a) e b) del n. 3) del precedente articolo. Il tempo trascorso nel predetto arruolamento e' computato nell'anzianita' di grado.
Art. 11. - I volontari arruolati conseguono ad anzianita', previo giudizio di idoneita', i gradi o la
classifica di:
1) caporale, comune di prima classe, aviere scelto; al
compimento del terzo mese di servizio dall'arruolamento;
2) caporale maggiore, sotto-capo, primo aviere: al compimento del settimo mese di servizio dall'arruolamento;
3) sergente: dal primo giorno successivo al compimento
del dodicesimo mese di servizio dall'arruolamento.
Il giudizio di idoneita' e' espressa da apposite commissioni costituite con decreto ministeriale presso gli istituti di formazione di appartenenza. Le commissioni esprimono il giudizio di idoneita' sulla base della documentazione personale, valutando i risultati dei corsi espletati o in svolgimento e le capacita' attitudinali dimostrate.
I volontari arruolati hanno lo stato giuridico di militari di truppa in servizio volontario sino alla promozione al grdo di sergente; in questo grado hanno lo
stato giuridico di sottufficiali in ferma volontaria".

CAPO III
AVANZAMENTO

Art. 12.
Corrispondenza dei gradi
1. La corrispondenza dei gradi nei rispettivi ruoli del personale di cui al presente decreto legislativo con i gradi ed i ruoli del personale dell'Arma dei carabinieri e' riportata nelle tabelle "A/1" ed "A/2" allegate al presente decreto.

Art. 13.
Avanzamento dei volontari in ferma breve 1. I volontari in ferma breve possono conseguire, previo giudizio di idoneita', i gradi di:
a) caporale, comune di 1a classe e aviere scelto, non prima del compimento del terzo mese dall'incorporazione;
b) caporal maggiore, sottocapo e primo aviere, non prima del compimento del diciottesimo mese dall'incorporazione.
2. I gradi di caporale e caporal maggiore e gradi corrispondenti sono conferiti dal Comandante di Corpo.

Art. 14.
Avanzamento nei ruoli dei marescialli e dei sergenti
e dei volontari di truppa in servizio permanente
1. Per le procedure d'avanzamento del personale appartenente ai ruoli dei marescialli, dei sergenti e dei volontari di truppa in servizio permanente dell'Esercito (esclusa l'Arma dei carabinieri), della Marina e dell'Aeronautica si applicano o continuano ad applicarsi le norme della legge 10 maggio 1983, n. 212, e le altre disposizioni previste dalla normativa vigente non in contrasto con il presente decreto legislativo.
2. L'avanzamento del personale di cui al comma 1 ha luogo:
a) ad anzianita';
b) a scelta;
c) per concorso per titoli di servizio ed esami;
d) per meriti eccezionali.
3. L'avanzamento di cui alle lettere a) e b) del comma 2 si effettua secondo quanto stabilito dalle tabelle "B/1", "B/2" e "B/3", allegate al presente decreto.
4. Le modalita' ed i criteri di valutazione per l'avanzamento previsto alla lettera c) del comma 2 saranno disciplinati con apposito decreto ministeriale da emanare entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 15.
Avanzamento dei volontari di truppa in servizio permanente
1. Al 1 caporal maggiore e gradi corrispondenti, che abbia cinque anni complessivi di servizio, e' conferito ad anzianita', previo giudizio di idoneita', espresso dalle commissioni d'avanzamento, il grado di caporal maggiore scelto e gradi corrispondenti.
2. Al caporal maggiore scelto e gradi corrispondenti, che abbia cinque anni di anzianita' di grado, e' conferito ad anzianita', previo giudizio di idoneita', espresso dalle commissioni d'avanzamento, il grado di caporal maggiore capo e gradi corrispondenti.
3. Al caporal maggiore capo e gradi corrispondenti, che abbia cinque anni di anzianita' di grado, e' conferito ad anzianita', previo giudizio di idoneita', espresso dalle commissioni d'avanzamento, il grado di caporal maggiore capo scelto e gradi corrispondenti.
4. I gradi di cui ai commi precedenti sono conferiti, con decreto ministeriale, con decorrenza dal giorno successivo a quello del compimento del periodo minimo di servizio o di permanenza nel grado.
5. Nei periodi di servizio di cui al presente articolo non vanno computati gli anni durante i quali gli interessati siano stati giudicati non idonei all'avanzamento, nonche' i periodi di detrazione di anzianita' subi'ti per effetto di condanne penali, di sospensioni dal servizio per motivi disciplinari o di aspettative per motivi privati.

Art. 16.
Periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche,
di servizio, espletamento di corsi ed esami
1. Il personale appartenente ai ruoli dei marescialli e dei sergenti per essere valutato deve, a seconda della Forza armata o corpo o categoria o specialita' di appartenenza, aver compiuto i periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso reparti e di imbarco ed aver superato i corsi e gli esami stabiliti dalle tabelle "C/1", "C/2", "C/3", allegate al presente decreto.

Art. 17.
Aliquote di avanzamento
1. Il personale appartenente ai ruoli dei marescialli, dei sergenti e dei volontari di truppa in servizio permanente, da valutare per l'avanzamento, deve essere incluso in apposite aliquote definite con decreto ministeriale al 31 dicembre di ogni anno.
2. Nelle aliquote di valutazione e' incluso tutto il personale che alla data del 31 dicembre abbia soddisfatto alle condizioni di cui all'art. 16.
3. Dalle predette aliquote e' escluso il personale che risulti imputato in un procedimento penale per delitto non colposo o sottoposto a procedimento disciplinare da cui possa derivare una sanzione di stato o sospeso dall'impiego o impedito da infermita' temporanea debitamente accertata o in aspettativa.
4. Qualora, durante i lavori della commissione e prima della pubblicazione del quadro di avanzamento, il personale appartenente ai ruoli dei marescialli, dei sergenti e dei volontari di truppa in
servizio permanente venga a trovarsi nelle situazioni previste dal
terzo comma, la commissione sospende la valutazione o cancella il
personale interessato dal quadro d'avanzamento, se questo e' stato
formato.
5. Nei riguardi del personale escluso dalle aliquote, per non aver
maturato, per motivi di servizio o di salute, le condizioni di cui
all'art. 16 ovvero ai sensi del comma 3, e' apposta riserva fino al
cessare delle cause impeditive.
6. Al venir meno delle predette cause, salvo che le stesse non
comportino la cessazione dal servizio permanente, gli interessati
sono inclusi nella prima aliquota utile per la valutazione.

Art. 18.
Avanzamento ad anzianita'
1. Il personale appartenente ai ruoli dei marescialli e dei
volontari di truppa in servizio permanente, iscritto nel quadro di
avanzamento ad anzianita', e' promosso a ruolo aperto, secondo le
modalita' previste dall'art. 34 della legge 10 maggio 1983, n. 212,
con decorrenza dal giorno successivo a quello di compimento del
periodo di permanenza nel grado previsto dalle tabelle "B/1" e "B/3",
allegate al presente decreto.
2. Il personale appartenente ai ruoli dei marescialli e dei
volontari di truppa in servizio permanente, escluso dalle aliquote
per l'avanzamento ad anzianita', per i motivi di cui all'art. 17, e'
promosso, se idoneo, con la stessa decorrenza attribuita ai pari
grado con i quali sarebbe stato valutato in assenza delle cause
impeditive, riacquistando l'anzianita' relativa precedentemente
posseduta.

Nota all'art. 18:
- Il testo dell'art. 34 della legge 10 maggio 1983, n.
212 (per l'argomento della legge si veda nelle note
all'art. 11, comma 6) e' il seguente:
"Art. 34. - Le commissioni esprimono i giudizi
sull'avanzamento ad anzianita' dichiarando, se il
sottufficiale sottoposto a valutazione sia idoneo o non
idoneo all'avanzamento. E' giudicato idoneo il
sottufficiale che riporti un numero di voti favorevoli
superiore alla meta' dei votanti.
I sottufficiali giudicati idonei sono iscritti nel
quadro di avanzamento in ordine di ruolo.
Ai sottufficiali giudicati non idonei e' data
comunicazione delle motivazioni del giudizio di non
idoneita'.
Avverso il giudizio possono essere proposti tutti i
rimedi amministrativi e giurisdizionali previsti dalle
norme in vigore.
I sottufficiali giudicati non idonei sono valutati
nuovamente, per non piu' di una volta. A tal fine sono
inclusi nella corrispondente aliquota di valutazione
dell'anno successivo a quello in cui sono stati valutati la
prima volta".

Art. 19.
Avanzamento a scelta
1. L'avanzamento a scelta avviene secondo le modalita' e le
valutazioni di cui all'art. 35 della legge 10 maggio 1983, n. 212.
2. Fatta eccezione per quanto previsto al successivo art. 20,
nell'avanzamento a scelta le promozioni da conferire sono cosi
determinate:
a) il primo terzo del personale appartenente ai ruoli dei
marescialli e dei sergenti iscritto nel quadro d'avanzamento a scelta
e' promosso al grado superiore in
ordine di ruolo con decorrenza dal giorno successivo a quello del
compimento del periodo di permanenza previsto dalle tabelle "B/2" e
"B/3", allegate al presente decreto;
b) il restante personale e' sottoposto a seconda valutazione per
l'avanzamento all'epoca della formazione delle corrispondenti
aliquote di scrutinio dell'anno successivo. Di essi:
1) la prima meta' viene promossa in ordine di ruolo, previa nuova
valutazione, con un anno di ritardo rispetto al periodo di permanenza
previsto dalle citate tabelle "B/2" e "B/3", prendendo posto nel
ruolo dopo il primo terzo del personale da promuovere in prima
valutazione nello stesso anno ai sensi della lettera a);
2) la seconda meta' viene promossa in ordine di ruolo, previa
nuova valutazione, con due anni di ritardo rispetto al periodo di
permanenza previsto dalle citate tabelle "B/2" e "B/3", prendendo
posto nel ruolo dopo il personale da promuovere in seconda
valutazione nello stesso anno.
3. Ogni sottufficiale e' comunque promosso in data non anteriore a
quella di promozione del pari grado che lo precede.
4. Il personale escluso dalle aliquote di valutazione per i motivi
di cui all'art. 17, nell'avanzamento a scelta, prende posto, se
idoneo, a seconda del punteggio globale attribuito, nella graduatoria
di merito dei pari grado con i quali sarebbe stato valutato in
assenza delle cause impeditive, ed e' promosso secondo le modalita'
indicate nei precedenti commi.
5. Ai fini delle valutazioni di cui al precedente comma 2 debbono
essere adeguatamente tenuti in considerazione i titoli culturali e le
capacita' professionali posseduti.

Nota all'art. 19:
- Il testo dell'art. 35 della legge 10 maggio 1983, n.
212 (per l'argomento della legge si veda nelle note
all'art. 11, comma 6) e' il seguente:
"Art. 35. - Le commissioni esprimono i giudizi
sull'avanzamento a scelta dichiarando innanzitutto se il
sottufficiale sia idoneo o non idoneo all'avanzamento. E'
giudicato idoneo il sottufficiale che riporti un numero di
voti favorevole superiore alla meta' dei votanti.
Successivamente le commissioni valutano i sottufficiali
giudicati idonei, attribuendo a ciascuno di essi un punto
di merito secondo i criteri di seguito indicati.
Ogni componente della commissione assegna distintamente
per ciascun sottufficiale un punto da 1 a 30 per ognuno dei
seguenti complessi di elementi:
a) qualita' morali, di carattere e fisiche;
b) benemerenze di guerra e comportamento in guerra,
benemerenze di pace, qualita' professionali dimostrate
durante la carriera, specialmente nel grado rivestito, con
particolare riguardo al servizio prestato presso reparti o
in imbarco, eventuale attivita' svolta al comando di minori
unita', nonche' numero ed importanza degli incarichi
ricoperti e delle specializzazioni possedute:
c) doti culturali e risultati di corsi, esami ed
esperimenti.
Le somme dei punti assegnati per ciascun complesso di
elementi di cui alle lettere a), b), e c), sono divise per
il numero dei votanti e i relativi quozienti, calcolati al
centesimo, sono sommati tra loro. Il totale cosi' ottenuto
e' quindi diviso per tre, calcolando il quoziente al
centesimo. Detto quoziente costituisce il punto di merito
attribuito al sottufficiale dalla commissione. Sulla base
della graduatoria di merito risultante da tali punteggi la
commissione compila il relativo quadro d'avanzamento.
I quadri d'avanzamento a scelta sono pubblicati nei
fogli d'ordine ministeriali della rispettiva Forza armata,
del Comando generale dell'Arma dei carabinieri e del
Comando generale del Corpo della Guardia di finanza.
Agli interessati e' data comunicazione, se idonei, del
punteggio conseguito e, se non idonei, delle motivazioni
del giudizio di non idoneita'.
Contro i predetti atti sono ammessi tutti i rimedi
amministrativi e giurisdizionali previsti dalle norme in
vigore".

Art. 20.
Avanzamento al grado di aiutante
1. L'avanzamento al grado di aiutante e gradi corrispondenti ha
luogo a scelta e per concorso per titoli ed esami.
2. Il numero di promozioni annuali al grado di aiutante e gradi
corrispondenti e' pari alle vacanze determinatesi a qualsiasi titolo
nel grado al 31 dicembre di ogni anno.
3. L'avanzamento a scelta si effettua nel limite del 70 per cento
dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno.
4. L'avanzamento per concorso per titoli di servizio ed esami nel
limite del 30 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni
anno e' riservato ai marescialli capi e gradi corrispondenti in
possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado. La
partecipazione al concorso e' limitata a non piu' di due volte.
5. I marescialli capi e gradi corrispondenti giudicati idonei ed
iscritti nel quadro di avanzamento o vincitori del concorso sono
promossi al grado di aiutante e gradi corrispondenti, nell'ordine
della graduatoria di merito, con decorrenza dal 1 gennaio dell'anno
successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze. I
marescialli capi e gradi corrispondenti promossi ai sensi del comma 3
precedono nel ruolo quelli di cui al comma 4.
6. Ai fini delle valutazioni di cui al comma 3 debbono essere
adeguatamente tenuti in considerazione i titoli culturali e le
capacita' professionali posseduti.

Art. 21.
Avanzamento in particolari condizioni
1. Il personale appartenente ai ruoli dei marescialli, dei sergenti
e dei volontari di truppa in servizio permanente giudicato idoneo,
iscritto nel quadro di avanzamento e non promosso, che non puo'
essere ulteriormente valutato perche' raggiunto dai limiti di eta' o
perche' divenuto permanentemente inabile al servizio incondizionato o
perche' deceduto, e' promosso al grado superiore del ruolo di
appartenenza dal giorno precedente a quello del raggiungimento dei
limiti di eta' o del giudizio di permanente inabilita' o del decesso.
2. Con le stesse modalita' la promozione di cui al comma 1 e'
conferita, previo giudizio di idoneita', al personale appartenente ai
ruoli dei marescialli, dei sergenti e dei volontari di truppa in
servizio permanente che, avendo maturata l'anzianita' per essere
compreso nelle aliquote di valutazione per l'avanzamento, non puo'
esservi incluso perche' divenuto permanentemente inabile al servizio
incondizionato ovvero perche' deceduto, nonche' al personale che,
incluso in aliquota, venga a trovarsi nelle stesse condizioni
anteriormente alla iscrizione nei quadri di avanzamento.

Art. 22.
Avanzamento straordinario per meriti eccezionali
1. L'avanzamento straordinario per meriti eccezionali puo' aver
luogo nei riguardi del personale, appartenente ai ruoli dei
marescialli, dei sergenti e dei volontari di truppa in servizio
permanente, che nell'esercizio delle proprie attribuzioni abbia reso
servizi di eccezionale importanza all'Esercito, alla Marina o
all'Aeronautica e che abbia dimostrato di possedere qualita'
intellettuali, di cultura, professionali, cosi' preclare da dare
sicuro affidamento di adempiere in modo eminente le attribuzioni del
grado superiore.
2. La proposta di avanzamento per meriti eccezionali e' formulata
dall'ufficiale generale o grado equiparato dal quale il suddetto
personale gerarchicamente dipende ed e' corredata dei pareri delle
autorita' gerarchiche superiori.
3. Sulla proposta decide il direttore generale del personale
interessato, previo parere favorevole della competente commissione di
avanzamento, espresso ad unanimita' di voti.
4. Il personale, riconosciuto meritevole dell'avanzamento per
meriti eccezionali, e' promosso con decorrenza dalla data della
proposta. Nel caso di piu' sottufficiali con proposte di pari data,
gli stessi sono promossi nell'ordine di iscrizione in ruolo.
5. Il decreto di promozione per meriti eccezionali ne reca la
motivazione.
6. Il personale, promosso per meriti eccezionali, prende posto nel
ruolo in base all'anzianita' di grado attribuitagli seguendo i pari
grado aventi la stessa anzianita'.

CAPO IV
STATO GIURIDICO DEI VOLONTARI DI TRUPPA IN SERVIZIO PERMANENTE

Art. 23.
Disposizioni generali
1. I militari di truppa in servizio volontario delle Forze armate
si distinguono in:
a) volontari di truppa in ferma breve;
b) volontari di truppa in servizio permanente;
c) volontari di truppa in congedo illimitato, nell'ausiliaria,
nella riserva e in congedo assoluto.

Art. 24.
Posizioni di stato giuridico
1. Il volontario di truppa in servizio permanente puo' trovarsi in
una delle seguenti posizioni:
servizio effettivo;
aspettativa;
sospensione dal servizio.
2. Il volontario in servizio permanente non puo' esercitare alcuna
professione, mestiere, industria o commercio. Non puo', comunque,
attendere ad occupazioni o assumere incarichi incompatibili con
l'adempimento dei suoi doveri. In caso di violazione trova
applicazione l'art. 1 della legge 27 gennaio 1968, n. 37.
3. Con decreto ministeriale, su indicazione degli Stati Maggiori di
Forza armata, sono individuate le specializzazioni, gli incarichi, le
specialita' e le categorie alle quali devono essere assegnati i
militari di truppa in servizio volontario.

Nota all'art. 24:
- Il testo dell'art. 1 della legge 27 gennaio 1968, n.
37 (Modifiche a talune disposizioni sullo stato giuridico e
il trattamento economico di attivita' e di quiescenza degli
ufficiali e sottufficiali in servizio permanente e dei vice
brigadieri e militari di truppa in servizio continuativo)
e' il seguente:
"Art. 1. - L'ufficiale e il sottufficiale dell'Esercito,
della Marina e dell'Aeronautica in servizio permanente e il
vicebrigadiere e il militare di truppa dell'Arma dei
carabineri in servizio continuativo che contravvengono ai
divieti posti rispettivamente dall'art. 16 della legge 10
aprile 1954, n. 113, dall'art. 12, secondo comma, della
legge 31 luglio 1954, n. 599, e dall'art. 3 della legge 18
ottobre 1961, n. 1168, sono diffidati dal Ministro per la
difesa a cessare dalla situazione di incompatibilita'.
La circostanza che l'ufficiale, il sottufficiale e il
militare di truppa abbiano obbedito alla diffida non
preclude l'eventuale azione disciplinare.
Decorsi quindici giorni dalla diffida senza che
l'incompatibilita' sia cessata, l'ufficiale, il
sottufficiale e il militare di truppa cessano dal servizio
permanente o dal servizio continuativo per decadenza. Il
relativo provvedimento e' adottato previo parere delle
commissioni o autorita' competenti ad esprimere giudizi
sull'avanzamento.
L'ufficiale e il sottufficiale che contino almeno venti
anni di servizio effettivo sono collocati nella riserva e
conseguono la pensione a norma delle vigenti disposizioni.
Qualora il servizio sia inferiore a detto limite:
a) l'ufficiale e' collocato nel complemento o nella
riserva di complemento, a seconda dell'eta', e consegue
l'indennita' per una volta tanto, pari a tanti ottavi degli
assegni pensionabili quanti sono gli anni di servizio utile
a pensione;
b) il sottufficiale e' collocato nel complemento e ha
diritto all'indennita' per una volta tanto nella misura
sopra indicata.
Il militare di truppa e' collocato incongedo e ha
diritto alla pensione o all'indennita' per una volta tanto
alle condizioni e nella misura di cui al precedente comma".

Art. 25.
A s p e t t a t i v a
1. I volontari di truppa in servizio permanente possono essere
collocati in aspettativa per infermita', per motivi privati e per le
altre cause previste dalla normativa vigente. Sono, altresi',
collocati di diritto in aspettativa per prigionia di guerra.
2. L'aspettativa, ad eccezione di quella per prigionia di guerra,
non puo' superare due anni in un quinquennio e termina con il cessare
della causa che l'ha determinata. Prima del collocamento in
aspettativa per infermita' al militare sono concessi i periodi di
licenza non ancora fruiti.
3. Il militare in aspettativa per infermita', che debba frequentare
corsi o sostenere esami prescritti ai fini dell'avanzamento o per
l'accesso ai ruoli superiori, qualora ne faccia domanda, e'
sottoposto ad accertamenti sanitari e se riconosciuto idoneo e'
richiamato in servizio.
4. Durante l'aspettativa per infermita' non dipendente da causa di
servizio e' corrisposto il trattamento economico di cui all'art. 26
della legge 5 maggio 1976, n. 187, e successive modificazioni.
5. L'aspettativa per motivi privati e' disposta su motivata
richiesta dell'interessato. La concessione e' subordinata alle
esigenze di servizio. Fermo il limite del comma 2, l'aspettativa per
motivi privati non puo' eccedere il periodo continuativo di un anno.
L'interessato, che sia gia' stato in aspettativa per motivi privati,
non puo' esservi ricollocato se non siano trascorsi almeno due anni
dal rientro in servizio. Al militare in aspettativa per motivi
privati non compete lo stipendio od altro assegno. Il periodo
trascorso in aspettativa per motivi privati non e' computato ai fini
del trattamento di quiescenza, della indennita' di fine servizio e
dell'avanzamento. Il militare in aspettativa per motivi privati e'
richiamato in servizio a domanda, qualora debba essere valutato per
l'avanzamento o debba frequentare corsi o sostenere esami prescritti
ai fini dell'avanzamento o per l'accesso ai ruoli superiori.
6. Al volontario di truppa in servizio permanente in aspettativa
per prigionia di guerra o per infermita' dipendente da causa di
servizio compete l'intero trattamento economico goduto dal pari grado
in attivita' di servizio. L'aspettativa per prigionia di guerra
decorre dalla data della cattura. Agli effetti della pensione, il
tempo trascorso dal militare in aspettativa per prigionia di guerra o
per infermita' proveniente o non proveniente da causa di servizio e'
computato per intero.
7. L'aspettativa e' disposta con determinazione ministeriale.

Nota all'art. 25:
- Il testo dell'art. 26 della legge 5 maggio 1976, n.
187 (Riordinamento di indennita' ed altri provvedimenti per
le Forze armate) e' il seguente:
"Art. 26 (Trattamento durante l'aspettativa). - Durante
l'aspettativa per infermita' non dipendente da causa di
servizio, agli ufficiali e ai sottufficiali in servizio
permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e
dei Corpi di polizia, ai vicebrigadieri ed ai militari di
truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e
dei
predetti Corpi di polizia nonche' ai cappellani militari in
servizio permanente competono, salvo quanto previsto al
precedente art. 16, lo stipendio e gli altri assegni di
carattere fisso e continuativo per intero per i primi
dodici mesi e ridotti alla meta' per i successivi sei mesi,
fermi restando il diritto agli interi assegni per carichi
di famiglia e la durata dei successivi periodi, durante i
quali nessun assegno e' dovuto.
Agli effetti del trattamento previsto dal precedente
comma, due periodi di aspettativa per infermita' si sommano
quando tra essi non intercorre un periodo di servizio
attivo superiore a tre mesi.
Il tempo trascorso in aspettativa per infermita' non
comporta alcuna detrazione di anzianita' ed e' computato
per intero ai fini dell'attribuzione degli aumenti
periodici di stipendio, delle classi e dei livelli dello
stipendio e degli altri assegni di carattere fisso e
continuativo.
Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano
anche agli ufficiali di complemento e della riserva di
complemento ed ai sottufficiali di complemento e della
riserva richiamati o trattenuti in servizio ai sensi della
legge 20 dicembre 1973, n. 824, limitatamente ai periodi
massimi di assenza dal servizio per infermita' non
dipendente da causa di servizio, previsti dalle norme
vigenti per le singole categorie di personale".

Art. 26.
Sospensione dal servizio
1. La sospensione dal servizio puo' avere carattere precauzionale,
disciplinare o penale.
2. Il volontario di truppa in servizio permanente, che abbia
assunto in un procedimento penale la qualita' di imputato per un
reato da cui possa derivare, in caso di condanna, la perdita del
grado o che sia sottoposto a procedimento disciplinare per fatti di
notevole gravita', puo' essere sospeso precauzionalmente dal servizio
fino all'esito del procedimento penale e/o disciplinare. Nei
confronti del militare a carico del quale sia stato emesso ordine o
mandato di cattura o che si trovi comunque in stato di carcerazione
preventiva, il provvedimento di sospensione precauzionale e' sempre
adottato dalla data in cui l'interessato e' stato privato della
liberta' personale.
3. La sospensione precauzionale e' revocata a tutti gli effetti se
il procedimento penale ha termine con sentenza definitiva che
dichiari che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha
commesso. E' revocata, inoltre, quando, dopo il proscioglimento in
sede penale, il volontario di truppa in servizio permanente non venga
sottoposto a procedimento disciplinare ovvero quando il procedimento
disciplinare si esaurisca senza dar luogo a sanzioni disciplinari di
stato.
4. La sospensione disciplinare e' inflitta, previa inchiesta
formale, e decorre dalla data di notifica del provvedimento. La sua
durata non puo' essere inferiore a un mese ne' superiore a sei. Nel
periodo trascorso in sospensione disciplinare dal servizio viene
computato il periodo della sospensione precauzione sofferta con
revoca dell'eventuale eccedenza.
5. Salvo i casi in cui la condanna a pena detentiva importi la pena
accessoria della sospensione dal grado, ai sensi del codice penale
militare di pace, la condanna all'arresto per un tempo non inferiore
a un mese comporta la sospensione per motivi penali durante
l'espiazione della pena.
6. Al volontario di truppa in servizio permanente durante la
sospensione dal servizio compete la meta' degli assegni a carattere
fisso e continuativo. Agli effetti della pensione, il tempo trascorso
in sospensione dal servizio e' computato per meta'.
7. La sospensione dal servizio e' disposta con decreto ministeriale
e puo' essere applicata anche nei confronti del volontario di truppa
in servizio permanente in aspettativa.

Art. 27.
Cessazione dal servizio permanente
1. Il volontario di truppa in servizio permanente cessa dal
servizio permanente per una delle seguenti cause:
a) eta';
b) infermita';
c) domanda;
d) inosservanza delle disposizioni sul matrimonio;
e) nomina all'impiego civile;
f) perdita del grado;
g) scarso rendimento.
2. Il provvedimento di cessazione dal servizio permanente e'
adottato con decreto ministeriale.
3. I volontari di truppa in servizio permanente cessano dal
servizio permanente per eta' al compimento del cinquantaseiesimo anno
e sono collocati nella ausiliaria, nella riserva o in congedo
assoluto a secondo dell'idoneita'. Essi permangono nella categoria
dell'ausiliaria per otto anni. Successivamente sono collocati nella
riserva o in congedo assoluto a seconda dell'idoneita' fisica.
4. Gli interessati, tre mesi prima del compimento del
cinquantaseiesimo anno di eta', possono, a domanda, rinunciare al
passaggio nella categoria dell'ausiliaria. In tal caso essi sono
collocati direttamente nella categoria della riserva.
5. Nella categoria dell'ausiliaria sono inoltre collocati i
volontari di truppa in servizio permanente che cessano dal servizio a
domanda al compimento del venticinquesimo anno di servizio
effettivamente prestato.

Art. 28.
A u s i l i a r i a
1. La categoria dell'ausiliaria comprende i militari che, essendo
cessati dal servizio permanente a norma dei commi terzo e quinto
dell'art. 27, sono costantemente a disposizione per essere richiamati
in servizio in caso di necessita'. Il richiamo in temporaneo servizio
e' disposto con decreto ministeriale sentito il Ministero del tesoro.
2. Il militare in ausiliaria non puo' assumere impieghi, ne'
rivestire cariche, retribuite e non, presso imprese che hanno
rapporti contrattuali con l'amministrazione militare. L'inosservanza
di tale divieto comporta l'immediato passaggio nella categoria della
riserva, con la perdita del trattamento economico previsto per la
categoria dell'ausiliaria.
3. Il militare che, all'atto della cessazione dal servizio
permanente per raggiunti limiti di eta' o a domanda, sia collocato
nella riserva perche' non idoneo ai servizi dell'ausiliaria, qualora
riacquisti l'idoneita', puo', a domanda, essere iscritto in tale
categoria.
4. Al personale collocato in ausiliaria compete, in aggiunta al
trattamento di quiescenza, una indennita' annua lorda pari all'80 per
cento della differenza tra il trattamento normale di quiescenza
percepito ed il trattamento economico onnicomprensivo spettante nel
tempo, da attribuire virtualmente ai soli fini pensionistici, al pari
grado in servizio e con anzianita' di servizio corrispondente a
quella posseduta all'atto del collocamento in ausiliaria. Per il
calcolo della predetta differenza non si tiene conto dell'indennita'
integrativa speciale e dell'assegno per nucleo familiare.
5. Sono estese al volontario di truppa in ausiliaria le
disposizione di cui all'art. 46, comma secondo e terzo, della legge
10 maggio 1983, n. 212.

Nota all'art. 28:
- Si trascrive l'art. 46 della legge 10 maggio 1983, n.
212 (per l'argomento della legge si veda nelle note
all'art. 11):
"Art. 46. - Al sottufficiale in ausiliaria compete, in
aggiunta al trattamento di quiescenza, una indennita' annua
lorda pari all'80 per cento della differenza tra il
trattamento normale di quiescenza percepito ed il
trattamento economico onnicomprensivo spettante nel tempo,
da attribuire virtualmente ai soli fini pensionistici, al
pari grado in servizio e con anzianita' di servizio
corrispondente a quella posseduta dal sottufficiale
all'atto del collocamento in ausiliaria. Per il calcolo
della predetta differenza non si tiene conto
dell'indennita' integrativa speciale, ne' della quota di
aggiunta di famiglia.
Le disposizioni di cui agli artt. 67, terzo comma, e 69
primo e terzo comma, della legge 10 aprile 1954, n. 113, e
successive modificazioni ed integrazioni, nonche' quelle di
cui all'art. 55 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, sono
estese al sottufficiale dell'ausiliaria.
Allo scadere del periodo di permanenza in ausiliaria,
durante il quale la ritenuta in conto entrata Tesoro viene
operata in ragione del 7 per cento, e' liquidato al
sottufficiale un nuovo trattamento di quiescenza in
relazione a detto periodo e sulla base degli assegni
pensionabili che servirono ai fini della liquidazione del
trattamento concesso all'atto della cessazione dal servizio
permanente o dal richiamo, maggiorati degli aumenti
biennali di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della
Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, relativi al periodo
trascorso in ausiliaria non altrimenti computato in
precedenti eventuali liquidazioni, nonche' dell'indennita'
di cui al precedente primo comma. Al sottufficiale, che sia
stato richiamato dall'ausiliaria per almeno un anno, e'
liquidato all'atto della cessazione dal richiamo un nuovo
trattamento di quiescenza, sulla base degli assegni
pensionabili percepiti durante il richiamo, maggiorati
degli aumenti biennali maturati nel periodo trascorso in
ausiliaria prima del richiamo stesso".

Art. 29.
R i s e r v a
1. La categoria della riserva comprende i militari che, essendo
cessati dal servizio permanente o dall'ausiliaria, hanno obblighi di
servizio soltanto in tempo di guerra.
2. I volontari di truppa cessano di appartenere alla riserva e sono
collocati in congedo assoluto al compimento del sessantacinquesimo
anno di eta'. In tale ultima posizione non hanno obblighi di
servizio, conservano il grado e l'onore dell'uniforme e sono soggetti
alle disposizioni di legge riflettenti il grado e la disciplina.

Art. 30.
Norma di rinvio
1. Al personale dei ruoli dei marescialli e dei sergenti si
applicano le disposizioni della legge 31 luglio 1954, n. 599, e
successive modificazioni ed integrazioni, non in contrasto con il
presente decreto.
2. Al personale appartenente al ruolo dei volontari di truppa in
servizio permanente si applicano le disposizioni della legge 31
luglio 1954, n. 599, e successive modificazioni ed integrazioni, non
in contrasto con il presente decreto legislativo, sostituendo le
espressioni "sottufficiale" e "complemento" rispettivamente con le
dizioni "volontario di truppa" e "congedo illimitato".

Nota all'art. 30:
- La richiamata legge n. 599 del 1954 (per l'argomento
della legge si veda nelle note all'art. 11) reca le
disposizioni che regolano lo stato dei sottufficiali.

CAPO V
TRATTAMENTO ECONOMICO

Art. 31.
Trattamento economico
1. Con decorrenza dal 1 settembre 1995 e' attribuito il trattamento
economico stipendiale risultante dalla Tabella "D", allegata al
presente decreto, nonche' gli scatti stipendiali ivi stabiliti in
luogo di ogni altro scatto aggiuntivo, comunque denominato, previsto
in caso di promozione o nomina al grado o qualifica superiore
nell'ambito dello stesso livello retributivo.
2. In aggiunta al trattamento economico stipendiale di cui al comma
1, allo stesso personale viene corrisposto il trattamento economico
integrativo, quello accessorio e quello eventuale previsto dalle
norme in vigore.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 hanno effetto giuridico ed
economico dal 1 settembre 1995, ai sensi di quanto disposto dal comma
1 dell'art. 3 della legge 8 agosto 1990, n. 231.
4. Al personale che alla data del 31 agosto 1995 si trova nella
posizione di ausiliaria, non si applicano le disposizioni del
presente decreto legislativo, ai fini dell'adeguamento
dell'indennita' di cui all'art. 46 della legge 10 maggio 1983, n.
212, e successive modificazioni ed integrazioni. Ai fini della
determinazione dell'indennita' di ausiliaria spettante al medesimo
personale, restano in vigore i livelli retributivi previsti dall'art.
1 della legge 2 febbraio 1993, n. 23.

Note all'art. 31:
- Il testo dell'art. 3, comma 1, della legge 8 agosto
1990, n. 231 (Disposizioni in materia di trattamento
economico del personale militare) e' il seguente:
"Art. 3 (Effetto dei nuovi stipendi). - 1. Le nuove
misure degli stipendi hanno effetto sulla tredicesima
mensilita', sul trattamento ordinario di quiescenza,
normale e privilegiato, sulle indennita' di buonuscita e di
licenziamento, sull'assegno alimentare previsto
dall'articolo 82 del testo unico delle disposizioni
concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sull'equo
indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e
relativi contributi, comprese le ritenute in conto entrata
tesoro, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto,
nonche' sulla determinazione degli importi dell'indennita'
integrativa speciale".
- Il testo dell'art. 46 della legge n. 212 del 1983 (per
l'argomento della legge si veda nelle note all'art. 11) e'
riportato nella nota all'art. 28.
- Si trascrive il testo dell'art. 1 del decreto-legge 4
dicembre 1992, n. 469 (Norme in materia di trattamento
economico dei sottufficiali delle Forze armate, nonche' di
spese connesse alla crisi del Golfo Persico), quale risulta
dalla legge di conversione 2 febbraio 1993, n. 23:
"Art. 1. - Al personale appartenente ai ruoli dei
sottufficiali delle Forze armate e' attribuito, con
decorrenza 1 gennaio 1992, il trattamento economico
corrispondente ai seguenti livelli retributivi:
Sergente . . . . . . . . . . . . . . . . V
Sergente con+4 anni di servizio . . . . VI
Sergente maggiore - 2 Capo . . . . . . . VI
Maresciallo ordinario - Capo 3a classe . VI
Maresciallo 3a classe . . . . . . . . . VI
Maresciallo capo - Capo 2a classe . . . VI-bis
Maresciallo 2a classe . . . . . . . . . VI-bis
Marresciallo maggiore - Capo 1a classe . VII
Maresciallo 1a classe . . . . . . . . . VII
Maresciallo maggiore "A" . . . . . . . . VII
Capo 1a classe "scelto" . . . . . . . . VII
Maresciallo 1a classe "scelto" . . . . . VII".

Art. 32.
Disposizioni diverse
1. Ai volontari di truppa in servizio permanente delle Forze armate
compete il trattamento stipendiale previsto per gli appuntati e
carabinieri dell'Arma dei carabinieri, sulla base della
corrispondenza dei gradi di cui alla Tabella "A/1" allegata al
presente decreto, fatta eccezione del trattamento accessorio e
dell'indennita' pensionabile di cui all'articolo 43, comma 3, della
legge 1 aprile 1981, n. 121.
2. Ad essi sono attribuite le indennita' operative, di cui alla
legge 23 marzo 1983, n. 78, e l'indennita' militare nelle misure
percepite dal sergente o gradi corrispondenti, nonche' il compenso
per prestazioni straordinarie, di cui agli articoli 9 e 10 della
legge 8 agosto 1990, n. 231.
3. Al trattamento di quiescenza dei volontari di truppa in servizio
permanente si applicano le disposizioni di cui agli articoli 54 e 55
del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, nonche' dell'art. 1, comma
15-bis, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito,
dalla legge 14 novembre 1987, n. 468, come sostituito dall'art. 11
della legge 8 agosto 1990, n. 231.

Note all'art. 32:
- Si trascrive il testo del terzo comma dell'art. 43
della legge
1 aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza):
"Il trattamento economico del personale che espleta
funzioni di polizia e' costituito dallo stipendio del
livello retributivo e da una indennita' pensionabile,
determinata in base alle funzioni attribuite, ai contenuti
di professionalita' richiesti, nonche' alla responsabilita'
e al rischio connessi al servizio".
- La legge 23 marzo 1983, n. 78 (Aggiornamento della
legge 5 maggio 1976, n. 187, relativa alle indennita'
operative del personale militare) reca norme sul peculiare
trattamento economico relativo al personale militare
dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.
- Il testo degli articoli 9 e 10 della legge n. 231 del
1990 (per l'argomento della legge si veda nelle note
all'art. 31) e' il seguente:
"Art. 9 (Indennita' militare). - 1. A decorrere dal 1
luglio 1990 e' corrisposta al personale di cui all'art. 2,
comma 1, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre
1987, n. 468, un'indennita' militare non pensionabile
determinata nelle seguenti misure mensili lorde:
a) ufficiali e sottufficiali . . . . L. 75.000;
b) sergenti . . . . . . . . . . . . " 30.000.
2. A decorrere dal 1 luglio 1990 e' soppressa
l'indennita' militare forfettaria prevista dall'art. 2,
comma 1, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379,
convertito con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987,
n. 468.
3. A seguito di quanto disposto dai commi 1 e 2,
limitatamente all'ultimo trimestre del 1990 sono attribuiti
i seguenti importi lordi:
a) maresciallo capo, maresciallo maggiore e
maresciallo maggiore aiutante o scelto: L. 250.000;
b) tenente e capitano provenienti da carriere diverse
con almeno 25 anni di servizio L. 250.000;
c) capitani e maggiori con piu' di 15 anni di servizio
da tenente: L. 250.000".
"Art. 10 (Orario delle attivita' giornaliere). - 1.
Ferma restando la totale disponibilita' al servizio, con
decorrenza dal 1 luglio 1990 l'orario delle attivita'
giornaliere del personale militare delle Forze armate di
cui all'art. 1, comma 1, nonche' dei colonnelli e generali
e gradi corrispondenti, valido in condizioni normali, e'
fissato in trentasei ore settimanali. Tutto il personale
militare e' tenuto a prestare ulteriori due ore settimanali
obbligatorie, retribuite ai sensi dell'art. 5, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n.
150.
2. Entro il 1 settembre 1990, con decreto del Ministro
della difesa, saranno disciplinate le articolazioni
dell'orario normale delle attivita' giornaliere, in
relazione alle esigenze di servizio; con lo stesso decreto
saranno indicati i metodi di rilevazione oggettiva delle
presenze.
3. Per la eventuale corresponsione di compensi per
prestazioni straordinarie, in aggiunta alle due ore
obbligatorie settimanali di cui al comma 1, vengono
istituiti appositi fondi negli stati di previsione del
Ministero della difesa e del Ministero della marina
mercantile, le cui dotazioni non potranno superare,
rispettivamente, l'importo in ragione d'anno di lire 228
miliardi e 2 miliardi per ciascuno degli anni 1990, 1991 e
1992. Con decreti dei Ministri competenti, di concerto con
il Ministro del tesoro, saranno stabiliti i limiti orari
individuali, che dovranno tener conto specificamente delle
particolari situazioni delle Forze di superficie e
subacquee in navigazione, di quelle impegnate in specifiche
attivita' che abbiano carattere di continuita' o che
comunque impediscano recuperi orari, in relazione agli
impegni connessi alle funzioni realmente svolte, nonche'
alle particolari situazioni delle Forze al di fuori del
territorio nazionale.
4. Nel triennio 1991-1993 non potranno essere
incrementati gli attuali volumi organici del personale
militare a carico della Difesa e i numeri massimi di cui
all'art. 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, e
successive modificazioni ed integrazioni.
5. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge sara' emanato, su proposta del
Ministro della difesa, di concerto con i Ministri del
tesoro e per la funzione pubblica, apposito decreto del
Presidente della Repubblica concernente le norme relative
alle licenze del personale militare.
6. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo, valutato in lire 230 miliardi in ragione d'anno,
si provvede mediante riduzione, rispettivamente per lire 87
miliardi, per lire 54 miliardi e per lire 87 miliardi,
degli stanziamenti iscritti ai capitoli 4011, 1832 e 4051
dello stato di previsione del Ministero della difesa per
l'anno 1990 e corrispondenti capitoli per gli esercizi
successivi, e, per lire 2 miliardi, al capitolo 3032 dello
stato di previsione del Ministero della marina mercantile
per l'anno 1990 e corrispondenti capitoli per gli esercizi
successivi.
7. Per gli esercizi 1991 e 1992 gli stanziamenti dei
capitoli di cui al comma 6. detratte le somme utilizzate
come copertura, potranno essere incrementati in misura non
superiore al tasso di inflazione programmato in sede di
relazione previsionale e programmatica.
8. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
- Il testo degli articoli 54 e 55 del D.P.R. 29 dicembre
1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme
sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e
militari dello Stato) e' il seguente:
"Art. 54 (Misura del trattamento normale). - La pensione
spettante al militare che abbia maturato almeno quindici
anni e non piu' di venti anni di servizio utile e' pari al
44 per cento della base pensionabile, salvo quanto disposto
nel penultimo comma del presente articolo.
La percentuale di cui sopra e' aumentata di 1,80 per
cento ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo.
Per gli ufficiali del servizio permanente che rivestono
un grado per il quale sia stabilito, ai fini della
cessazione dal servizio, uno dei limiti di eta' indicati
nella tabella n. 1 annessa al presente testo unico si
applicano le percentuali di aumento previste nella tabella
stessa.
Le percentuali di aumento indicate nella lettera B)
della tabella di cui al precedente comma si applicano anche
per la liquidazione della pensione dei sottufficiali, siano
o non provenienti dal servizio permanente o continuativo,
nonche' dei carabinieri e dei finanzieri.
Per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica del ruolo speciale per mansioni d'ufficio
collocati in congedo prima del compimento del limite di
eta' previsto per la cessazione dal servizio si applica,
relativamente al servizio prestato fino alla data di
trasferimento in detto ruolo, la percentuale di aumento
inerente al grado rivestito a tale data e, relativamente al
servizio reso nel ruolo speciale, la percentuale di aumento
dell'1,80.
Per i sottufficiali e gli appuntati dell'Arma dei
carabinieri e del Corpo della guardia di finanza e per i
sottufficiali e i militari di truppa del Corpo delle
guardie di pubblica sicurezza e del Corpo degli agenti di
custodia si considera la percentuale di aumento del 3,60.
La pensione determinata con l'applicazione delle
percentuali di cui ai precedenti commi non puo' superare
l'80 per cento della base pensionabile.
In ogni caso la pensione spettante non puo' essere
minore di quella che il militare avrebbe conseguito nel
grado inferiore, in base agli anni di servizio utile
maturati alla data di cessazione dal servizio.
Per il militare che cessa dal servizio permanente o
continuativo per raggiungimento del limite di eta', senza
aver maturato l'anzianita' prevista nel primo comma
dell'art. 52, la pensione e' pari al 2,20 per cento della
base pensionabile per ogni anno di servizio utile.
Nei confronti dei graduati e dei militari di truppa non
appartenenti al servizio continuativo la misura della
pensione normale e' determinata nell'annessa tabella n. 2.
L'indennita' per una volta tanto e' pari a un ottavo
della base pensionabile per ogni anno di servizio utile".
"Art. 55 (Ufficiali in ausiliaria). - L'ufficiale che
all'atto della cessazione dal servizio permanente e'
collocato nella categoria dell'ausiliaria, allo scadere del
periodo di permanenza in tale categoria ha diritto alla
riliquidazione della pensione con il computo di detto
periodo e sulla base dello stipendio e degli altri assegni
pensionabili dei quali si tenne conto ai fini della prima
liquidazione, maggiorati degli aumenti periodici di cui
all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11
gennaio 1956, n. 19, relativi al periodo trascorso in
ausiliaria. Nel caso in cui l'ufficiale sia stato
richiamato per almeno un anno, la nuova pensione e'
liquidata sulla base dello stipendio e degli altri assegni
pensionabili percepiti durante il richiamo, maggiorati
degli aumenti periodici inerenti al periodo di ausiliaria
trascorso senza richiamo.
Per l'ufficiale collocato in ausiliaria d'autorita' o a
domanda, il computo del periodo di permanenza in tale
categoria e' ridotto alla meta'. Per l'ufficiale collocato
in ausiliaria in seguito alla cessazione del trattamento
pensionistico di guerra, il periodo di cui sopra e
computato limitatamente alla eventuale differenza tra il
periodo stesso e l'aumento di sei anni gia' computato ai
sensi del terzo comma del successivo art. 63.
Non si considera il tempo trascorso in ausiliaria,
durante il quale l'ufficiale abbia prestato servizio
computabile agli effetti di altro trattamento di
quiescenza, salvo che l'ufficiale opti per il computo di
detto periodo ai fini della pensione militare".
- Si trascrive il testo dell'art. 1, comma 15-bis, del
decreto-legge n. 379 del 1987 (recante miglioramenti
economici al personale militare), quale risulta sostituito
dall'art. 11 della legge n. 231/1990:
"15-bis. Ai sottufficiali delle Forze armate, compresi
quelli dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia
di finanza sino al grado di maresciallo capo e gradi
corrispondenti, promossi ai sensi della legge 22 luglio
1971, n. 536, ed ai marescialli maggiori e marescialli
maggiori aiutanti ed appuntati, che cessano dal servizio
per eta' o perche' divenuti permanentemente inabili al
servizio incondizionato o perche' deceduti, sono
attribuiti, ai soli fini pensionistici e della liquidazione
dell'indennita' di buonuscita, sei scatti calcolati
sull'ultimo stipendio, ivi compresi la retribuzione
individuale di anzianita' e gli scatti gerarchici, in
aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante. Detto
beneficio si estende anche ai sottufficiali provenienti
dagli appuntati che cessano dal servizio per gli stessi
motivi sopra specificati a condizione che abbiano compiuto
trenta anni di servizio effettivamente prestato. Del
predetto beneficio non si tiene conto per il calcolo
dell'indennita' di ausiliaria di cui all'art. 46 della
legge 10 maggio 1983, n. 212".

CAPO VI
BANDE

Art. 33.
Bande musicali
1. Le bande musicali dell'Esercito e dell'Aeronautica, sono
complessi organici destinati a partecipare alle celebrazioni piu'
importanti della vita della Forza armata di appartenenza, in
occasione di manifestazioni pubbliche, organizzate anche a livello
internazionale. A tali fini e' istituita, altresi', la banda musicale
della Marina militare.
2. Alle bande di cui al comma 1 si applicano, fatte salve le
rispettive peculiarita', le norme di cui ai Capi I, II, III, IV, V e
VI del decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 78 con le seguenti
previsioni specifiche:
a) ovunque sono citate le parole "Carabinieri" oppure "Arma"
oppure "Arma dei carabinieri" esse devono intendersi riferite
all'Esercito, alla Marina o all'Aeronautica, a seconda della Banda
cui si applicano le norme;
b) le bande sono poste alle dipendenze amministrative e
disciplinari:
1) del raggruppamento operativo dello Stato maggiore
dell'Esercito, quella dell'Esercito;
2) dal Comando marina di Roma, quella della Marina;
3) del Comando del reparto servizi centrale A.M., quella
dell'Aeronautica;
c) l'impiego delle bande e' disposto, rispettivamente, da:
1) Stato maggiore Esercito;
2) Stato maggiore Marina;
3) Stato maggiore Aeronautica.
d) le somme di cui al comma 3 dell'art. 3 del decreto legislativo
n. 78 del 1991 vengono riassegnate, con decreto del Ministro del
tesoro, sugli appositi capitoli dello stato di previsione delle spese
del Ministero della difesa per l'Esercito, l'Aeronautica e la Marina
a seconda della banda impiegata;
e) le dotazioni organiche di ciascuna banda, determinate ai sensi
degli articoli 4 e 5 del decreto legislativo n. 78 del 1991, sono
rispettivamente comprese negli organici complessivi dei ruoli degli
ufficiali, nonche' dei marescialli di cui all'art. 3, comma 3. A tal
fine:
1) vengono istituiti per ciascuna Forza armata i ruoli dei
musicisti, cui appartengono i componenti delle bande musicali con
qualifica di orchestrali e archivisti;
2) le consistenze organiche relative agli orchestrali di ciascuna
banda sono incluse in quelle previste dall'art. 3, comma 3, del
presente decreto;
3) i maestri direttori e vice direttori delle bande sono
inquadrati negli organici degli ufficiali in servizio permanente
effettivo dei seguenti ruoli:
per l'Esercito, ruolo speciale unico delle Armi;
per la Marina, ruolo speciale di Stato maggiore;
per l'Aeronautica, ruolo servizi dell'Arma aeronautica;
f) alle bande musicali non puo' essere assegnato, nemmeno in
qualita' di orchestrale aggregato o di allievo orchestrale, personale
in eccedenza all'organico stabilito. Resta ferma la possibilita', per
ciascuna Forza armata, di disporre della relativa banda per il
reclutamento e/o la formazione di personale musicante da destinare al
soddisfacimento di altre esigenze di Forza armata;
g) il reclutamento del personale delle bande e' regolato dal Capo
III del decreto legislativo n. 78 del 1991. E' inoltre previsto che:
i) ai sottufficiali in servizio permanente delle Forze armate,
reclutati ai sensi della legge 10 maggio 1983, n. 212, che esplicano
incarichi o specializzazioni di contenuto musicale presso altre
musiche d'ordinanza della stessa Forza armata (bande o fanfare) e che
posseggano tutti i requisiti, e' riservato fino al 50 per cento dei
posti nei concorsi per il reclutamento degli orchestrali;
2) gli aspiranti dichiarati vincitori del concorso ad orchestrale o
ad archivista delle bande, sono nominati marescialli ordinari,
marescialli capi, aiutanti e gradi corrispondenti, a seconda che
debbano essere iscritti nella organizzazione strumentale delle terze,
delle seconde e delle prime parti della banda per cui hanno concorso
o negli archivisti, ed immessi nel ruolo dei musicisti della Forza
armata di appartenenza;
3) le modalita' di svolgimento dei corsi di cui all'art. 23 del
decreto legislativo n. 78 del 1991 sono stabiliti con decreto
ministeriale su determinazione dei Capi di Stato maggiore di Forza
armata;
h) la proposta relativa al rendimento artistico di cui al comma 1
dell'art. 27 del decreto legislativo n. 78 del 1991 e' formulata
rispettivamente:
1) dal sottocapo di Stato maggiore dell'esercito, per l'Esercito;
2) dal capo dell'ufficio affari generali dello Stato maggiore
marina, per la Marina;
3) dal sottocapo di Stato maggiore dell'aeronautica, per
l'Aeronautica;
i) per l'avanzamento del personale delle bande ai sensi del Capo
V del decreto legislativo n. 78 del 1991, resta fermo che:
1) per il maestro direttore e per il maestro vice direttore si
applica la tabella E/1 annessa al presente decreto;
2) per gli orchestrali e l'archivista si applica la tabella E/2
annessa al presente decreto.
3. Per la prima applicazione del presente decreto si osservano le
seguenti disposizioni:
a) il maestro direttore di ciascuna banda musicale di Forza
armata, vincitore del relativo concorso a norma delle precedenti
disposizioni di legge, e' reinquadrato nella banda di appartenenza ai
sensi di quanto disposto dal presente decreto, con decorrenza a tutti
gli effetti dalla data di entrata in vigore; all'atto del nuovo
inquadramento conserva, ai fini dell'avanzamento di cui alla tabella
E/1, l'anzianita' di servizio fino a quel momento maturata. Per il
nuovo inquadramento si procede d'ufficio entro 90 giorni dall'entrata
in vigore del presente decreto;
b) il maestro vice direttore di ciascuna banda musicale di Forza
armata, vincitore del relativo concorso a norma delle precedenti
disposizioni di legge, e' reinquadrato nella banda musicale di
appartenenza ai sensi di quanto disposto dal presente decreto, con
decorrenza a tutti gli effetti dalla data di entrata in vigore;
all'atto della nomina a maestro vice direttore e' nominato tenente in
servizio permanente effettivo e frequenta un corso informativo di 60
giorni presso una Scuola ufficiali della Forza armata di
appartenenza. Il trattamento economico del maestro vice direttore
della banda e' regolato dall'art. 32 del decreto legislativo 27
febbraio 1991, n. 78;
c) i sottufficiali musicanti ed il sottufficiale archivista di
ciascuna banda musicale di Forza armata, comunque in servizio alla
data di entrata in vigore del presente decreto perche' vincitori
degli specifici concorsi a norma delle precedenti disposizioni di
legge, sono reinquadrati nella banda musicale di appartenenza con
decorrenza a tutti gli effetti dalla data di entrata in vigore del
presente decreto. Il nuovo inquadramento avviene in relazione allo
strumento suonato ed al periodo complessivo di servizio prestato
nella banda, nella parte o qualifica corrispondente, secondo i
criteri indicati nella tabella E/3 allegata al presente decreto
conservando ai fini della progressione economica l'anzianita' di
servizio maturata alla data di entrata in vigore del presente
decreto. Per il nuovo inquadramento si procede d'ufficio entro 90
giorni dall'entrata in vigore del presente decreto;
d) i sottufficiali musicanti ed i sottufficiali archivisti,
effettivi a ciascuna banda di Forza armata ed in servizio alla data
di entrata in vigore del presente decreto sono immessi nei ruoli dei
musicisti previo superamento di un concorso interno. A tale concorso
possono altresi' partecipare i sottufficiali musicanti in servizio
permanente delle altre musiche d'ordinanza (bande o fanfare), per la
copertura degli eventuali posti non occupati dal personale di cui al
precedente periodo;
e) il concorso interno di cui alla lettera d) e' bandito per
ciascuna Forza armata con decreto ministeriale entro 90 giorni dalla
entrata in vigore del presente decreto ed ha luogo con le seguenti
modalita':
1) i concorrenti sono valutati in base ai titoli posseduti ed
all'effettuazione di prove pratiche. I titoli sono costituiti da
eventuali diplomi o qualifiche o risultati di corsi a contenuto
musicale, nonche' dal rendimento fornito in servizio. Le prove
pratiche sono quelle previste dalle norme a regime per gli aspiranti
orchestrali e per gli aspiranti archivisti;
2) per la formazione delle graduatorie e' nominata, per ciascuna
Forza armata, con decreto del Ministro della difesa, un'apposita
commissione esaminatrice composta da: un colonnello in servizio
permanente effettivo, presidente, dal maestro direttore della banda
interessata e dal maestro vice direttore della stessa banda. Le
funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario civile del
Ministero della difesa della VII o VIII qualifica funzionale;
3) le commissioni formano due graduatorie, una per i musicanti in
servizio presso le bande musicali di Forza armata ed una per i
musicanti delle altre musiche d'ordinanza, attribuendo un punteggio
da 1 a 10 per i titoli per un punteggio da 1 a 20 per ciascuna prova;
4) per la nomina dei vincitori ed il relativo inquadramento dei
musicisti ai sensi del presente decreto si attinge prioritariamente
dalla graduatoria dei musicanti gia' in servizio presso le bande di
Forza armata e, in caso di disponibilita' di vacanze nei predetti
ruoli, dalla graduatoria relativa agli altri musicanti;
5) la nomina in ruolo avviene con decorrenza dalla data di
entrata in vigore del presente decreto;
f) il personale delle bande delle Forze armate di cui alla
lettera e), che svolga da almeno due anni, alla data di entrata in
vigore del presente decreto compiti di parte o qualifica superiore,
previo superamento di una prova pratica. L'accertamento della
corrispondenza dei compiti svolti a quelli propri della parte o
qualifica superiore, e' effettuato da commissioni nominate con
determinazione:
1) del sottocapo di Stato maggiore dell'esercito, per l'Esercito;
2) dal capo dell'ufficio affari generali dello Stato maggiore
marina, per la Marina;
3) dal sottocapo di Stato maggiore dell'aeronautica, per
l'Aeronautica;
g) le commissioni di cui alla lettera e):
1) sono composte:
per l'Esercito: dal comandante del raggruppamento operativo
dello Stato maggiore dell'esercito e dai maestri direttore e vice
direttore della banda dell'esercito;
per la Marina: dal comandante del Comando marina di Roma e dai
maestri direttore e vice direttore della banda della marina militare;
per l'Aeronautica: dal comandante del reparto servizi centrale
A.M. e dai maestri direttore e vice direttore della banda
dell'aeronautica militare;
2) comprendono, con funzioni di segretario, un ufficiale
inferiore della Forza armata interessata;
3) si esprimono nei confronti dei candidati esaminati mediante
giudizio sintetico di idoneita' o di non idoneita'. L'orchestrale
dichiarato non idoneo alla parte o qualifica superiore e' reintegrato
nella parte o qualifica di appartenenza.
4. Al personale delle bande delle Forze armate si applicano,
secondo il grado rivestito e per quanto non previsto dal presente
decreto, le disposizioni di cui alle leggi 10 aprile 1954, n. 113, 31
luglio 1954, n. 599, 12 novembre 1955, n. 1137, e 10 maggio 1983, n.
212, e successive modificazioni ed integrazioni in quanto compatibili
con le norme del presente decreto.
5. Il titolo VI e la Tabella I/2 della legge 10 maggio 1983, n.
212, non si applicano al personale del ruolo musicisti
dell'Aeronautica militare.

Note all'art. 33:
- Il decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 78, reca
norme per il "Riordinamento della banda musicale dell'Arma
dei carabinieri", ed i Capi I, II, III, IV e V del decreto
riguardano, rispettivamente, le disposizioni di carattere
generale, l'ordinamento, il reclutamento, le norme
particolari di stato, l'avanzamento ed il trattamento
economico. Si trascrive il testo dell'art. 3, comma 3, del
decreto:
"3. Le somme versate vengono, con decreto del Ministro
del tesoro, riassegnate agli appositi capitoli dello stato
di previsione della spesa del Ministero della difesa per
l'Arma dei carabinieri".
- Si riportano il testo degli articoli 4 e 5 e della
tabella A allegata al decreto:
"Art. 4 (Organizzazione strumentale). - 1.
L'organizzazione strumentale della banda, la ripartizione e
la suddivisione degli strumenti stessi sono quelle
risultanti dalla tabella A allegata al predetto decreto.
"Art. 5 (Organico). - 1. La dotazione organica della
banda musicale dell'Arma dei carabinieri e' cosi'
determinata:
a) un maestro direttore;
b) un maestro vice direttore;
c) centodue orchestrali;
d) un archivista.
2. Il personale della banda e' compreso nell'organico
dell'Arma dei carabinieri.
3. Alla banda non possono essere assegnati, nemmeno in
qualita' di orchestrali aggregati o di allievi orchestrali,
militari in eccedenza all'organico stabilito al comma 1".
- Si trascrive il testo dell'art. 23 del decreto:
"Art. 23 (Corsi di istruzione militare e
tecnico-professionali). - 1. Le modalita' di svolgimento
dei corsi di cui agli articoli 13, 16, 19 e 22 ed i
relativi programmi di insegnamento sono stabiliti con
determinazione del comandante generale dell'Arma".
- Si trascrive il testo dell'art. 27, comma 1, del
decreto legislativo n. 78 sopra citato:
"Art. 27 (Inidoneita' tecnica). - 1. L'ufficiale
direttore e l'ufficiale vice direttore della banda
dell'Arma dei carabinieri, che per fondati motivi non siano
piu' ritenuti in grado di assicurare un soddisfacente
rendimento artistico, su proposta del comandante generale,
sono sottoposti ad accertamenti da parte di apposite e
distinte commissioni nominate e composte a norma degli
articoli 12 e 15".
- Il testo dell'art. 32 del decreto predetto e' il
seguente:
"Art. 32 (Trattamento economico del maestro vice
direttore). - 1. Il maestro vice direttore, dopo quattro
anni e sei mesi dalla nomina a capitano, e' inquadrato, ai
soli fini economici, nell'ottavo livello.
2. Nei confronti dell'ufficiale maestro vice direttore
non si applica il disposto di cui al comma 7 dell'art. 1
del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito con
modificazioni dalla legge 14 novembre 1987, n. 468".
- Le leggi n. 113 del 1954 e n. 599 del 1954, e quelle
n. 1137 del 1955 e n. 212 del 1983 contengono norme
riguardanti, rispettivamente, lo stato e l'avanzamento
degli ufficiali e dei sottufficiali delle Forze armate.
- Il titolo VI della legge 10 maggio 1983, n. 212 (per
l'argomento della legge si veda nelle note all'art. 11,
comma 6) reca "Norme particolari per i sottufficiali
musicanti"; e la Tabella 1/2 allegata alla legge citata
concerne le "Gradualita' delle promozioni da sergente a
maresciallo di prima classe dei sottufficiali della banda
dell'Aeronautica".

CAPO VII
NORME TRANSITORIE

Art. 34.
Inquadramento nel ruolo dei marescialli
1. I sottufficiali, in servizio alla data del 1 settembre 1995,
sono inquadrati in ordine di ruolo, mantenendo l'anzianita di
servizio posseduta e l'anzianita' di grado maturata nel grado di
provenienza, nei seguenti gradi del ruolo dei marescialli:
a) nel grado di aiutante, i marescialli maggiori o gradi
corrispondenti, compresi quelli con qualifica di "aiutante" o di
"scelto", nonche' i marescialli capi e gradi corrispondenti utilmente
inseriti nei quadri d'avanzamento formati entro la data del 31 agosto
1995;
b) nel grado di maresciallo capo e gradi corrispondenti, i
marescialli capi, nonche' i marescialli ordinari e gradi
corrispondenti inseriti nei quadri d'avanzamento formati entro la
data del 31 agosto 1995;
c) nel grado di maresciallo ordinario e gradi corrispondenti, i
marescialli ordinari, nonche' i sergenti maggiori e gradi
corrispondenti utilmente inseriti nei quadri d'avanzamento formati
entro la data del 31 agosto 1995.
2. Sono determinate al 31 agosto 1995 aliquote straordinarie di
valutazione in cui sono ricompresi i sottufficiali che hanno maturato
i periodi prescritti dalla tabella "C" allegata alla legge 10 maggio
1993, n. 212, nell'arco temporale dal 1 giugno al 31 agosto 1995.
3. I marescialli capi e i sergenti maggiori, iscritti ai quadri di
avanzamento ordinari e straordinari relativi agli anni 1994 e 1995 ma
non promossi, sono inquadrati, rispettivamente, nei gradi di aiutante
e di maresciallo ordinario e gradi corrispondenti con decorrenza 31
agosto 1995, prendendo posto nel ruolo dopo l'ultimo promosso dei
quadri ordinari e straordinari.
4. L'inquadramento dei sottufficiali di cui ai precedenti comma 1,
lettere b) e c), e commi 2 e 3 avviene previa rideterminazione
dell'anzianita' assoluta di grado precedentemente maturata, aumentata
di anni due ai soli fini giuridici.
5. I sottufficiali, che alla data del 1 settembre 1995 rivestano il
grado di sergente maggiore e gradi corrispondenti con almeno quattro
anni di anzianita di grado, sono inquadrati alla medesima data nel
grado di maresciallo e gradi corrispondenti, in ordine di ruolo senza
mantenere l'anzianita' di grado maturata nel grado di provenienza.
6. I sottufficiali, che alla data del 1 settembre 1995 rivestano il
grado di sergente maggiore e gradi corrispondenti con meno quattro
anni di anzianita' di grado, sono inquadrati alla data del 1
settembre 1996 nel grado di maresciallo e gradi corrispondenti, in
ordine di ruolo senza mantenere l'anzianita' di grado maturata nel
grado di provenienza.
7. I sottufficiali di cui ai precedenti commi 5 e 6 vengono
inquadrati ai soli fini giuridici, all'atto della successiva
promozione al grado di maresciallo ordinario e gradi corrispondenti,
con una anzianita' assoluta di grado pari alla meta' di quella a suo
tempo maturata nel grado di sergente maggiore e gradi corrispondenti
e ridotta comunque nella misura necessaria affinche' non venga
scavalcato nel ruolo l'ultimo sottufficiale inquadrato ai sensi del
comma 3.
8. I sottufficiali, che alla data del 1 settembre 1995 rivestano il
grado di sergente e gradi corrispondenti, gia' arruolati ai sensi
della legge 10 maggio 1983, n. 212, sono alla predetta data immessi
nel servizio permanente con il grado posseduto e conseguono ad
anzianita', previo giudizio di idoneita', il grado di sergente
maggiore e gradi corrispondenti, dopo due anni dal reclutamento. A
tal fine non si tiene conto dell'anno di rafferma eventualmente
contratta ai sensi del comma 2 dell'art. 20 della legge 10 maggio
1983, n. 212.
9. I sergenti che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 22
della legge 10 maggio 1983, n. 212, al cessare delle cause impeditive
sono sottoposti al giudizio delle commissioni di avanzamento di cui
all'art. 31 della legge stessa e, se giudicati idonei, immessi nel
servizio permanente con le stesse decorrenze attribuite ai pari grado
con i quali sarebbero stati valutati in assenza delle cause
impeditive e successivamente inquadrati ai sensi delle presenti
disposizioni.
10. Gli allievi sottufficiali, gia' arruolati alla data del 1
settembre 1995 e da reclutare nel corso del 1995 ai sensi della legge
10 maggio 1983, n. 212, conseguono ad anzianita', previo giudizio di
idoneita', il grado di Sergente e gradi corrispondenti al compimento
del dodicesimo mese dal reclutamento e sono immessi in servizio
permanente. Il grado di sergente maggiore e gradi corrispondenti e'
conferito ad anzianita', previo giudizio di idoneita', dopo due anni
dal reclutamento.
11. I sottufficiali di cui ai commi 8 e 10 sono promossi al grado
di maresciallo e gradi corrispondenti, previo giudizio di idoneita',
ed inquadrati nel ruolo dei marescialli dopo cinque anni dal
reclutamento.
12. I sergenti e gradi corrispondenti in ferma volontaria
raffermati, ai sensi dell'art. 36, comma 3, della legge 24 dicembre
1986, n. 958, e dell'art. 15 della legge 10 maggio 1983, n. 212, che
al 1 settembre 1995 abbiano ultimato la ferma triennale, sono a tale
data immessi in servizio permanente e conseguono ad anzianita',
previo giudizio di idoneita', il grado di sergente maggiore e gradi
corrispondenti, dopo tre anni e sei mesi dal reclutamento. I sergenti
maggiori e gradi corrispondenti di cui al presente comma sono
promossi al grado di maresciallo e gradi corrispondenti, previo
giudizio di idoneita', ed inquadrati nel ruolo dei marescialli il
giorno successivo alla promozione a maresciallo e gradi
corrispondenti dell'ultimo sottufficiale di cui al comma 8.
13. L'inquadramento dei sottufficiali di complemento con rapporto
di impiego e' effettuato secondo le disposizioni del presente
articolo.
14. La nomina a maresciallo e gradi corrispondenti degli allievi,
reclutati nel 1998 ai sensi del precedente art. 11, e' disposta dal
giorno successivo alla promozione a maresciallo e gradi
corrispondenti dell'ultimo sottufficiale di cui al comma 10.
15. Gli esclusi a qualsiasi titolo dalle aliquote determinate
secondo i criteri di cui alla legge 10 maggio 1983, n. 212, o di cui
a leggi previgenti, ivi comprese le aliquote straordinarie di cui al
comma 2, o sospesi dalla valutazione o cancellati dai quadri di
avanzamento, al venir meno delle cause impeditive, sono valutati con
i medesimi criteri fissati dalle predette leggi e, nell'avanzamento,
prendono posto, se idonei nella graduatoria di merito dei pari grado
con i quali sarebbero stati valutati in assenza delle cause
impeditive. Gli stessi sono promossi secondo le modalita' indicate
dalla citata legge n. 212 del 1983 e successivamente inquadrati ai
sensi del presente articolo.

Note all'art. 34:
- Si riporta la tabella C allegata alla legge n. 212 del
1993 (per l'argomento della legge si veda nelle note
all'art. 11, comma 6):

 


"TABELLA C
                    FORME DI AVANZAMENTO DEI SOTTUFFICIALI
   ===============================================================
           GRADI O QUALIFICA             |  Forme di    |   Periodi
   _____________________________________| Avanzamento |  minimi di
          DA         |      A             |              | permanenza
                    |                    |              |  nel grado
   _________________|_________________