| IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto l'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 febbraio 1998; Acquisito il parere della commissione bicamerale consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; Udita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; Tenuto conto delle osservazioni delle organizzazioni sindacali, sentite ai sensi dell'articolo 19 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 12 maggio 1998; Vista la definitiva deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 marzo 1998; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1. (1) (6) (( ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 30 MARZO 2001, N. 165 )) Art. 2. (6) (( ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 30 MARZO 2001, N. 165 )) Art. 3. (6) (( ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 30 MARZO 2001, N. 165 )) Art. 4. (6) (( ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 30 MARZO 2001, N. 165 )) Art. 5. (6) (( ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 30 MARZO 2001, N. 165 )) Art. 6. (6) (( ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 30 MARZO 2001, N. 165 )) Art. 7. (6) (( ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 30 MARZO 2001, N. 165 )) Art. 8. (6) (( ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 30 MARZO 2001, N. 165 )) Art. 9. (6) (( ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 30 MARZO 2001, N. 165 )) Art. 10. (6) (( ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 30 MARZO 2001, N. 165 )) Art. 11. (6) (( ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 30 MARZO 2001, N. 165 )) Art. 12. (6) (( ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 30 MARZO 2001, N. 165 )) Art. 13. (6) (( ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 30 MARZO 2001, N. 165 )) Art. 14. (6) (( ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 30 MARZO 2001, N. 165 )) Art. 15. (6) (( ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 30 MARZO 2001, N. 165 )) Art. 16. (6) (( ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 30 MARZO 2001, N. 165 )) Art. 17. (6) (( ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 30 MARZO 2001, N. 165 )) Art. 18. (6) (( ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 30 MARZO 2001, N. 165 )) Art. 19. (6) (( ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 30 MARZO 2001, N. 165 )) Art. 20. (6) (( ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 30 MARZO 2001, N. 165 )) Art. 21. (6) (( ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 30 MARZO 2001, N. 165 )) Art. 22. (6) (( ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 30 MARZO 2001, N. 165 )) Art. 23. (6) (( ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 30 MARZO 2001, N. 165 )) Art. 24. (6) (( ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 30 MARZO 2001, N. 165 )) Art. 25. (6) (( ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 30 MARZO 2001, N. 165 )) Art. 26. (6) (( ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 30 MARZO 2001, N. 165 )) Art. 27. (6) (( ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 30 MARZO 2001, N. 165 )) Art. 28. (6) (( ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 30 MARZO 2001, N. 165 )) Art. 29. (6) (( ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 30 MARZO 2001, N. 165 )) Art. 30. (6) (( ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 30 MARZO 2001, N. 165 )) Art. 31. (6) (( ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 30 MARZO 2001, N. 165 )) Art. 32. (6) (( ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 30 MARZO 2001, N. 165 )) Art. 33. (3) 1. (( Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie in materia di pubblici servizi, ivi compresi quelli afferenti alla vigilanza sul credito, sulle assicurazioni e sul mercato mobiliare, al servizio farmaceutico, ai trasporti, alle telecomunicazioni e ai servizi di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481. 2. Tali controversie sono, in particolare, quelle: a) concernenti la istituzione, modificazione o estinzione di soggetti gestori di pubblici servizi, ivi comprese le aziende speciali, le istituzioni o le societa' di capitali anche di trasformazione urbana; b) tra le amministrazioni pubbliche e i gestori comunque denominati di pubblici servizi; c) in materia di vigilanza e di controllo nei confronti di gestori dei pubblici servizi; d) aventi ad oggetto le procedure di affidamento di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, svolte da soggetti comunque tenuti alla applicazione delle norme comunitarie o della normativa nazionale o regionale; e) riguardanti le attivita' e le prestazioni di ogni genere, anche di natura patrimoniale, rese nell'espletamento di pubblici servizi, ivi comprese quelle rese nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e della pubblica istruzione, con esclusione dei rapporti individuali di utenza con soggetti privati, delle controversie meramente risarcitorie che riguardano il danno alla persona o a cose e delle controversie in materia di invalidita'. )) 3. All'articolo 5, primo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, sono soppresse le parole: "o di servizi". Art. 34. (3) 1. (( Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi per oggetto gli atti, i provvedimenti e i comportamenti delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti alle stesse equiparati in materia urbanistica ed edilizia. 2. Agli effetti del presente decreto, la materia urbanistica concerne tutti gli aspetti dell'uso del territorio. 3. Nulla e' innovato in ordine: a) alla giurisdizione del tribunale superiore delle acque; b) alla giurisdizione del giudice ordinario per le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennita' in conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa o ablativa; )) Art. 35. (3) 1. (( Il giudice amministrativo, nelle controversie devolute alla sua giurisdizione esclusiva, dispone, anche attraverso la reintegrazione in forma specifica, il risarcimento del danno ingiusto. 2. Nei casi previsti dal comma 1, il giudice amministrativo puo' stabilire i criteri in base ai quali l'amministrazione pubblica o il gestore del pubblico servizio devono proporre a favore dell'avente titolo il pagamento di una somma entro un congruo termine. Se le parti non giungono ad un accordo, con il ricorso previsto dall'articolo 27, primo comma, numero 4), del testo unico approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, puo' essere chiesta la determinazione della somma dovuta. 3. Il giudice amministrativo, nelle controversie di cui al comma 1, puo' disporre l'assunzione dei mezzi di prova previsti dal codice di procedura civile, nonche' della consulenza tecnica d'ufficio, esclusi l'interrogatorio formale e il giuramento. L'assunzione dei mezzi di prova e l'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio sono disciplinati, ove occorra, nel regolamento di cui al regio decreto 17 agosto 1907, n. 642, tenendo conto della specificita' del processo amministrativo in relazione alle esigenze di celerita' e concentrazione del giudizio. 4. Il primo periodo del terzo comma dell'articolo 7 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e' sostituito dal seguente: "Il tribunale amministrativo regionale, nell'ambito della sua giurisdizione, conosce anche di tutte le questioni relative all'eventuale risarcimento del danno, anche attraverso la reintegrazione in forma specifica, e agli altri diritti patrimoniali consequenziali". 5. Sono abrogati l'articolo 13 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, e ogni altra disposizione che prevede la devoluzione al giudice ordinario delle controversie sul risarcimento del danno conseguente all'annullamento di atti amministrativi. )) Art. 36. 1. La rubrica e il primo comma dell'articolo 410 del codice di procedura civile sono sostituiti dai seguenti: "Art. 410 (Tentativo obbligatorio di conciliazione). - Chi intende proporre in giudizio una domanda relativa ai rapporti previsti dall'articolo 409 e non ritiene di avvalersi delle procedure di conciliazione previste dai contratti e accordi collettivi deve promuovere, anche tramite l'associazione sindacale alla quale aderisce o conferisca mandato, il tentativo di conciliazione presso la commissione di conciliazione nella cui circoscrizione si trova l'azienda o la dipendenza alla quale il lavoratore e' addetto o era addetto al momento dell'estinzione del rapporto. La comunicazione della richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione interrompe la prescrizione e sospende, per la durata del tentativo di conciliazione e per i venti giorni successivi alla sua conclusione, il decorso di ogni termine di decadenza.". Art. 37. 1. Dopo l'articolo 410 del codice di procedura civile e' inserito il seguente: "Art. 410-bis (Termine per l'espletamento del tentativo di conciliazione). - Il tentativo di conciliazione, anche se nelle forme previste dai contratti e accordi collettivi, deve essere espletato entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta. Trascorso inutilmente tale termine, il tentativo di conciliazione si considera comunque espletato ai fini dell'articolo 412-bis.". Art. 38. 1. L'articolo 412 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente: "Art. 412 (Verbale di mancata conciliazione). - Se la conciliazione non riesce, si forma processo verbale con l'indicazione delle ragioni del mancato accordo; in esso le parti possono indicare la soluzione anche parziale sulla quale concordano, precisando, quando e' possibile, l'ammontare del credito che spetta al lavoratore. In quest'ultimo caso il processo verbale acquista efficacia di titolo esecutivo, osservate le disposizioni di cui all'articolo 411. L'Ufficio provinciale del lavoro rilascia alla parte copia del verbale entro cinque giorni dalla richiesta. Le disposizioni del primo comma si applicano anche al tentativo di conciliazione in sede sindacale. Delle risultanze del verbale di cui al primo comma il giudice tiene conto in sede di decisione sulle spese del successivo giudizio.". Art. 39. 1. Dopo l'articolo 412 del codice di procedura civile sono inseriti i seguenti: "Art. 412-bis (Procedibilita' della domanda). - L'espletamento del tentativo di conciliazione costituisce condizione di procedibilita' della domanda. L'improcedibilita' deve essere eccepita dal convenuto nella memoria difensiva di cui all'articolo 416 e puo' essere rilevata d'ufficio dal giudice non oltre l'udienza di cui all'articolo 420. Il giudice, ove rilevi la improcedibilita' della domanda, sospende il giudizio e fissa alle parti il termine perentorio di sessanta giorni per proporre la richiesta del tentativo di conciliazione. Trascorso il termine di cui al primo comma dell'articolo 410-bis, il processo puo' essere riassunto entro i successivi centottanta giorni. Il mancato espletamento del tentativo di conciliazione non preclude la concessione dei provvedimenti speciali d'urgenza e di quelli cautelari previsti nel capo III del titolo I del libro IV. Art. 412-ter (Arbitrato previsto dai contratti collettivi). - Se il tentativo di conciliazione non riesce o comunque e' decorso il termine previsto nel primo comma dell'articolo 410-bis, le parti possono concordare di deferire ad arbitri la risoluzione della controversia, anche tramite l'organizzazione sindacale alla quale aderiscono o abbiano conferito mandato, se i contratti o accordi collettivi nazionali di lavoro prevedono tale facolta' e stabiliscono: a) le modalita' della richiesta di devoluzione della controversia al collegio arbitrale e il termine entro il quale l'altra parte puo' aderirvi; b) la composizione del collegio arbitrale e la procedura per la nomina del presidente e dei componenti; c) le forme e i modi di espletamento dell'eventuale istruttoria; d) il termine entro il quale il collegio deve emettere il lodo, dandone comunicazione alle parti interessate; e) i criteri per la liquidazione dei compensi agli arbitri. I contratti e accordi collettivi possono, altresi', prevedere l'istituzione di collegi o camere arbitrali stabili, composti e distribuiti sul territorio secondo criteri stabiliti in sede di contrattazione nazionale. Nella pronuncia del lodo arbitrale si applica l'articolo 429, terzo comma, del codice di procedura civile. Salva diversa previsione della contrattazione collettiva, per la liquidazione delle spese della procedura arbitrale si applicano altresi' gli articoli 91, primo comma, e 92 del codice di procedura civile. Art. 412-quater (Impugnazione ed esecutivita' del lodo arbitrale). - Il lodo arbitrale e' impugnabile per violazione di disposizioni inderogabili di legge e per difetto assoluto di motivazione, con ricorso depositato entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del lodo da parte degli arbitri davanti alla Corte d'appello nella cui circoscrizione e' la sede dell'arbitrato, in funzione di giudice del lavoro. Trascorso tale termine, o se le parti hanno comunque dichiarato per iscritto di accettare la decisione arbitrale, il lodo e' depositato presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione a cura di una delle parti o per il tramite di una associazione sindacale. Il direttore, o un suo delegato, accertandone l'autenticita', provvede a depositarlo nella cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione e' stato redatto. Il giudice, su istanza della parte interessata, accertata la regolarita' formale del lodo arbitrale, lo dichiara esecutivo con decreto. La Corte d'appello decide con sentenza provvisoriamente esecutiva ricorribile in cassazione.". Art. 40. 1. Dopo il quarto comma dell'articolo 413 del codice di procedura civile sono inseriti i seguenti: "Competente per territorio per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni e' il giudice nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale il dipendente e' addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto. Nelle controversie nelle quali e' parte una Amministrazione dello Stato non si applicano le disposizioni dell'articolo 6 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.". Art. 41. 1. Dopo l'ultimo comma dell'articolo 415 del codice di procedura civile e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "Nelle controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al quinto comma dell'articolo 413, il ricorso e' notificato direttamente presso l'amministrazione destinataria ai sensi dell'articolo 144, secondo comma. Per le amministrazioni statali o ad esse equiparate, ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, si osservano le disposizioni delle leggi speciali che prescrivono la notificazione presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato competente per territorio.". Art. 42. 1. Dopo l'articolo 417 del codice di procedura civile e' inserito il seguente: "Art. 417-bis (Difesa delle pubbliche amministrazioni). - Nelle controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al quinto comma dell'articolo 413, limitatamente al giudizio di primo grado le amministrazioni stesse possono stare in giudizio avvalendosi di propri funzionari muniti di mandato generale o speciale per ciascun giudizio. Per le amministrazioni statali o ad esse equiparate, ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, la disposizione di cui al comma precedente si applica salvo che l'Avvocatura dello Stato competente per territorio, ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici, determini di assumere direttamente la trattazione della causa dandone immediata comunicazione ai competenti uffici dell'amministrazione interessata, nonche' al Dipartimento della funzione pubblica, anche per l'eventuale emanazione di direttive agli uffici per la gestione del contenzioso del lavoro. In ogni altro caso l'Avvocatura dello Stato trasmette immediatamente, e comunque non oltre 7 giorni dalla notifica degli atti introduttivi, gli atti stessi ai competenti uffici dell'amministrazione interessata per gli adempimenti di cui al comma precedente. Gli enti locali, anche al fine di realizzare economie di gestione, possono utilizzare le strutture dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno, alle quali conferiscono mandato nei limiti di cui al primo comma.". Art. 43. (2) (6) (( ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 30 MARZO 2001, N. 165 )) Art. 44. (2) (6) (( ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 30 MARZO 2001, N. 165 )) Art. 45. (2) (4) (5) 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni previgenti che conferiscono agli organi di governo l'adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti. 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni previgenti riferite ai dirigenti generali si intendono riferite ai dirigenti di uffici dirigenziali generali. 3. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in attesa del riordino di cui all'articolo 12 della legge 15 marzo 1997, n. 59, resta fermo che le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, ivi comprese quelle apportate dal presente decreto, si applicano se compatibili con i principi e le disposizioni della legge 23 agosto 1988, n. 400, come integrata dall'articolo 8 del decreto legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639. Sulla base del riordino di cui al citato articolo 12 e in coerenza con il nuovo assetto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, si provvedera' a definire la collocazione contrattuale del relativo personale. 4. Al comma 5 dell'articolo 73 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, dopo le parole: "legge 31 gennaio 1992, n. 138," sono inserite le seguenti: "legge 30 dicembre 1986, n. 936,". 5. Con riferimento ai rapporti di lavoro di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal presente decreto, non si applica l'articolo 199 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. 6. Fino all'attuazione dell'articolo 21, commi 16 e 17, della legge 15 marzo 1997, n. 59, rimane in vigore l'articolo 57, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. 7. Le disposizioni del presente decreto si applicano al personale della scuola. Restano ferme le disposizioni del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 35, e dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59. Sono fatte salve le procedure di reclutamento del personale della scuola di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. 8. Le disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal presente decreto, si applicano a decorrere dal 31 dicembre 1998 o, se anteriore, dalla data di entrata in vigore dei contratti collettivi di cui all'articolo 24 del medesimo decreto legislativo n. 29 del 1993, come modificato dal presente decreto. Dalla stessa data decorre il termine di cui al comma 8 dell'articolo 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal presente decreto. Fino alla predetta data continua a trovare applicazione l'articolo 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. 9. Le disposizioni di cui all'articolo 22, commi 17 e 18, della legge 29 dicembre 1994, n. 724, continuano ad applicarsi alle amministrazioni che non hanno ancora provveduto alla determinazione delle dotazioni organiche previa rilevazione dei carichi di lavoro. 10. Per il personale della carriera prefettizia di cui al comma 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, gli istituti della partecipazione sindacale di cui all'articolo 10 del medesimo decreto sono disciplinati attraverso apposito regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400. 11. In materia di reclutamento, le pubbliche amministrazioni applicano la disciplina prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modifiche e integrazioni, per le parti non incompatibili con quanto previsto dall'articolo 36 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal presente decreto, salvo che la materia venga regolata, in coerenza con i principi ivi previsti, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti. 12. Sono portate a compimento le procedure di reclutamento per cui, alla data di entrata in vigore del presente decreto, siano stati emanati i relativi bandi, ovvero siano stati adottati i provvedimenti autorizzativi da parte dei competenti organi, fermo restando quanto previsto dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. 13. In fase di prima applicazione, il personale in servizio presso i Gabinetti dei Ministri e le Segreterie particolari dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato, fermi restando i rispettivi provvedimenti di assegnazione ai predetti uffici, transita nel contingente degli uffici istituiti con il regolamento di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal presente decreto. Sino alla data di entrata in vigore di tale regolamento si applicano a tutti i Ministri, compresi i Ministri senza portafoglio, le disposizioni sulla costituzione dei Gabinetti e delle Segreterie particolari di cui al regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, e successive modificazioni. Il personale addetto ai Gabinetti ed alle Segreterie particolari puo' essere scelto fra estranei alle amministrazioni pubbliche in misura non superiore a un terzo. Limitatamente alla durata dell'incarico, ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche chiamati alle cariche di cui al comma 1 dell'articolo 158 della legge 11 luglio 1980, n. 312, e' assicurato lo stesso trattamento economico complessivo spettante agli estranei all'amministrazione dello Stato chiamati a ricoprire le corrispondenti cariche. E' fatto salvo l'eventuale trattamento economico piu' favorevole spettante. 14. Nei confronti delle amministrazioni pubbliche che, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano fatto le comunicazioni relative all'anagrafe delle prestazioni nei termini e secondo le modalita' previste dalla preesistente disciplina, le disposizioni di cui all'articolo 58, commi 12 e 13, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal presente decreto, si applicano a decorrere dall'anno 1999. 15. Al comma 1 dell'articolo 26 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Relativamente al personale del ruolo tecnico e professionale, l'ammissione e' altresi' consentita ai candidati in possesso di esperienze lavorative con rapporto di lavoro libero-professionale o di attivita' coordinata e continuata presso enti o pubbliche amministrazioni, ovvero di attivita' documentate presso studi professionali privati, societa' o istituti di ricerca, aventi contenuto analogo a quello previsto per corrispondenti profili del ruolo medesimo.". 16. Nell'articolo 59, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono soppresse le parole: "fatto salvo per i soli dirigenti generali quanto disposto dall'articolo 20, comma 10,". 17. Sono attribuite al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, le controversie di cui all'articolo 68 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal presente decreto, relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998. Le controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore a tale data restano attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e debbono essere proposte, a pena di decadenza, entro il 15 settembre 2000. 18. Le controversie di cui agli articoli 33 e 34 del presente decreto sono devolute al giudice amministrativo a partire dal 1 luglio 1998. Resta ferma la giurisdizione prevista dalle norme attualmente in vigore per i giudizi pendenti alla data del 30 giugno 1998. 19. Le disposizioni contenute nell'articolo 1 della legge 2 ottobre 1997, n. 334, sono prorogate fino alla data di entrata in vigore dei contratti collettivi di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal presente decreto, e comunque non oltre il 31 dicembre 1998. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, determinato in lire37 miliardi per l'anno 1998, si provvede utilizzando l'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 2, comma 10, della legge 28 dicembre 1995, n. 550. 20. Nel comma 3 dell'articolo 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59, le parole: "per i soli Ministeri" sono sostituite dalle seguenti: "per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo". 21. I limiti di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal presente decreto, non si applicano per la nomina dei direttori degli Enti parco nazionale. 22. Le disposizioni in materia di mobilita' di cui agli articoli 33 e seguenti del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificati dal presente decreto, non si applicano al personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco. 23. In tutti i casi, anche se previsti da normative speciali, nei quali enti pubblici territoriali, enti pubblici non economici o altre amministrazioni pubbliche, dotate di autonomia finanziaria sono tenute ad autorizzare la utilizzazione da parte di altre pubbliche amministrazioni di proprio personale, in posizione di comando, di fuori ruolo, o in altra analoga posizione, l'amministrazione che utilizza il personale rimborsa all'amministrazione di appartenenza l'onere relativo al trattamento fondamentale. La disposizione di cui al presente comma si applica al personale comandato, fuori ruolo o in analoga posizione presso l'ARAN a decorrere dalla completa attuazione del sistema di finanziamento previsto dall'articolo 50, commi 8 e 9, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, accertata dall'organismo di coordinamento di cui all'articolo 46, comma 5, del medesimo decreto. Il trattamento economico (( complessivo )) del personale inserito nel ruolo provvisorio ad esaurimento del Ministero delle finanze, istituito dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, in posizione di comando, di fuori ruolo o in altra analoga posizione, presso enti pubblici territoriali, enti pubblici non economici o altre amministrazioni pubbliche dotate di autonomia finanziaria, rimane a carico dell'amministrazione di appartenenza. 24. Le disposizioni dell'articolo 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si applicano fino all'entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 17, della legge 15 marzo 1997, n. 59. 25. Fino alla entrata in vigore della nuova disciplina derivante dal contratto collettivo per il comparto scuola, relativo al quadiennio 1998-2001, continuano ad applicarsi al personale della scuola le procedure di cui agli articoli 272, 484, 522, 524, 525 e 586 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 31 marzo 1998 SCALFARO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Bassanini, Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali Ciampi, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Visto, il Guardasigilli: Flick |