| [testo in vigore dal: 1-2-1996 al: 1-4-1996] IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni per il personale del settore sanitario, al fine di garantire la piena efficienza e funzionalita' dei servizi dirigenziali delle aziende sanitarie ed ospedaliere, nonché' per finanziare le borse di studio dei medici specializzandi; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 gennaio 1996; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro della sanita', di concerto con i Ministri delle finanze e, ad interim, del bilancio e della programmazione economica, dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e per la funzione pubblica e gli affari regionali; E M A N A il seguente decreto-legge: Art. 1. - Guardia medica, servizi di emergenza e territoriali 1. Fino al completamento sul territorio nazionale dei servizi di emergenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31 marzo 1992, ed alla definizione di nuovi modelli organizzativi della medicina generale, le unita' sanitarie locali e le aziende ospedaliere, in deroga a quanto previsto dall'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, per i servizi di guardia medica, di emergenza e territoriali, di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1991, n. 41, e 14 febbraio 1992, n. 218, utilizzano i medici di guardia medica convenzionati con il Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e i sostituti alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino alla attribuzione delle titolarita' delle zone carenti al 31 dicembre 1994, a cui le regioni devono provvedere entro sessanta giorni dalla medesima data; le regioni potranno altresì' utilizzare, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, altri sostituti resi necessari dalle carenze in particolari ambiti territoriali. Le regioni a statuto speciale e le province autonome che non utilizzano contributi dello Stato possono organizzare servizi di guardia medica con proprie norme. 2. - Per l'accesso alle funzioni di medico di medicina generale del Servizio sanitario nazionale i requisiti previsti dalle norme vigenti quali diritti acquisiti sono equipollenti all'attestato di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256. Ai medici che hanno superato il corso di formazione specifica in medicina generale di cui al decreto legislativo n. 256 del 1991 viene riconosciuto un adeguato punteggio in sede di rinnovo convenzionale. Art. 2. - Giudizi di idoneita' al primo livello dirigenziale in soprannumero 1. L'accesso ai giudizi di idoneita' previsti dal comma 8 dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, e' consentito anche agli psicologi, ai biologi ed ai chimici di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 13 marzo 1992, n. 261, 13 marzo 1992, n. 262, e 18 giugno 1988, n. 255. Art. 3. - Finanziamento della formazione specialistica dei medici del Servizio sanitario nazionale 1. Per le finalità' previste dal decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, gli stanziamenti di cui all'articolo 6, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, come modificati dall'articolo 4, comma 14, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, sono integrati di lire 75 miliardi per l'anno 1995, 150 miliardi per l'anno 1996, 225 miliardi per l'anno 1997 e successivi. All'onere di cui al presente articolo si provvede con quote del Fondo sanitario nazionale allo scopo vincolate. Art. 4. - Formazione specialistica e riconoscimento titolo cittadini extracomunitari 1. Il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, d'intesa con i Ministeri della sanita' e del tesoro, previa verifica oggettiva da parte del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e del Ministero della sanita' delle capacita' recettive delle strutture universitarie e di quelle convenzionate con le universita', puo' autorizzare le scuole di specializzazione in medicina e chirurgia ad ammettere, in soprannumero, medici stranieri laureati in Italia che siano destinatari, per l'intera durata del corso, di borse di studio dei Governi dei rispettivi Paesi o di istituzioni italiane o straniere, riconosciute idonee. Per l'ammissione in soprannumero i medici devono aver superato le prove di ammissione previste dall'ordinamento della scuola. Limitatamente all'anno accademico 1994-1995, qualora le prove siano state già' effettuate e sia stata ottenuta l'idoneita', l'ammissione e' disposta direttamente. 2. Con decreto del Ministero della sanita' di concerto con il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, sono riconosciuti i titoli abilitanti all'esercizio delle professioni infermieristiche, tecniche e della riabilitazione, conseguiti all'estero dai cittadini extracomunitari e dagli apolidi residenti legalmente in Italia o autorizzati a soggiornare temporaneamente in Italia. Fino a quando non sara' data attuazione agli accordi ratificati con la legge 29 dicembre 1994, n. 747, al riconoscimento si provvede ai sensi delle disposizioni della legge 8 novembre 1984, n. 752. Art. 5. - Nomina direttori sanitari e amministrativi delle UU.SS.LL. e delle aziende ospedaliere 1. L'incarico di direttore sanitario dell'unita' sanitaria locale e di direttore sanitario dell'azienda ospedaliera potra' essere conferito ad un direttore sanitario ospedaliero di ruolo, ad un dirigente apicale dell'area di igiene e sanita' pubblica di ruolo, in servizio alla data del 31 dicembre 1994. 2. Fino alla pubblicazione dell'elenco dei candidati che hanno superato i primi esami di idoneita' nazionale all'esercizio delle funzioni di direzione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, l'incarico di direttore sanitario dell'unita' sanitaria locale e di direttore sanitario dell'azienda ospedaliera potra' essere conferito in mancanza degli organici di personale di cui al comma 1, rispettivamente, ad un coadiutore sanitario o ad un vice direttore sanitario, che siano in possesso della specializzazione in una delle discipline comprese nell'area dell'igiene e di una anzianita' di servizio di sei anni nella medesima posizione funzionale. L'incarico di direttore sanitario dell'unita' sanitaria locale potra' inoltre essere conferito ad un medico appartenente ad una posizione funzionale di livello apicale, in possesso di un curriculum comprovante un iter formativo ed esperienze professionali nel campo della programmazione o gestione di servizi sanitari. L'incarico di dirigente medico di presidio ospedaliero potra' essere conferito al personale inquadrato nella posizione funzionale di vice direttore sanitario che presenti maggiori titoli da valutare con i criteri previsti, per il relativo concorso, dal decreto del Ministro della sanita' in data 30 gennaio 1982, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 22 febbraio 1982. 3. Gli incarichi di cui ai commi 1 e 2 cessano alla scadenza del novantesimo giorno dalla data di pubblicazione dell'elenco degli idonei e comunque non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 4. Sono revocati i concorsi per la posizione funzionale apicale dei ruoli sanitario, professionale, tecnico e amministrativo, banditi ai sensi del decreto del Ministro della sanita' 30 gennaio 1982, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 22 febbraio 1982, per i quali alla data di entrata in vigore del presente decreto non siano iniziate le prove di esame. I concorsi di cui siano state iniziate le prove devono essere espletati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 5. Il settimo periodo del comma 7 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, e' sostituito dal seguente: "Il direttore amministrativo e' un laureato in discipline giuridiche o economiche che non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di eta' e che abbia svolto per almeno cinque anni una qualificata attivita' di direzione tecnica o amministrativa in enti pubblici o privati o strutture sanitarie pubbliche o private di media o grande dimensione". 6. Dopo il settimo periodo del comma 7 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, e' inserito il seguente: "Comunque nella stessa struttura ospedaliera o unita' sanitaria locale non potranno coesistere un direttore generale ed un direttore amministrativo provenienti entrambi da strutture non a carattere sanitario: uno dei due deve provenire da enti o strutture a carattere sanitario". 7. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, dopo le parole: "medici di medicina generale" sono inserite le altre: ", gli specialisti ambulatoriali". Art. 6. - Medici e veterinari dipendenti 1. Nel triennio 1996-1998, per l'attuazione dell'articolo 18, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517 e dall'articolo 26, comma 2-ter, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, si provvede, in base ai criteri che saranno stabiliti in sede contrattuale e nei limiti delle disponibilita' del Fondo sanitario nazionale appositamente vincolate, nella misura di lire 70 miliardi per il 1996, di lire 140 miliardi per il 1997 e di lire 165 miliardi per il 1998 e per gli anni successivi, con corrispondente riduzione dei programmi riferiti agli interventi di emergenza e dell'accantonamento destinato all'indennita' di abbattimento animali di cui alla legge 2 giugno 1988, n. 218, per una quota di lire 25 miliardi limitatamente all'anno 1998 e successivi. 2. Per il potenziamento delle funzioni distrettuali e delle attivita' della medicina e della pediatria di base, ivi compresa la necessaria strumentazione, e' vincolata, limitatamente al 1996, la somma di lire 40 miliardi a valere sul Fondo sanitario nazionale di parte corrente, con corrispondente riduzione dei programmi riferiti agli interventi di emergenza. 3. Per la copertura dei posti vacanti di personale medico e non medico delle strutture di ricovero per malattie infettive realizzate nell'ambito dei programmi di cui alla legge 5 giugno 1990, n. 135, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono avvalersi delle procedure concorsuali previste dall'articolo 4 della stessa legge, con le integrazioni di cui al comma 4 dell'articolo 18 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. Art. 7. - Asilo nido del Ministero della sanita' 1. Il Ministro della sanita' e' autorizzato a corrispondere agli aventi diritto le somme occorrenti per il funzionamento dell'asilo nido del Ministero della sanita'. 2. All'onere derivante dal comma 1, valutato in lire 449 milioni per l'anno 1995, comprensivo di debiti pregressi ammontanti a lire 299 milioni, e in lire 160 milioni a decorrere dall'anno 1996, si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 1121 dello stato di previsione del Ministero della sanita' per l'anno 1995 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi. Art. 8. - Disposizioni per le commissioni mediche periferiche del Ministero del tesoro 1. Il personale assunto a norma dell'articolo 3-bis del decreto-legge 20 gennaio 1990, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 marzo 1990, n. 52, e dell'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1991, tuttora in servizio ed in possesso dei relativi requisiti per la nomina, e' inquadrato, a domanda e previo giudizio di idoneita' da espletarsi con le modalita' fissate con decreto del Ministro del tesoro, nel ruolo speciale di cui all'articolo 2 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, e al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 novembre 1994, in posizione non superiore a quella rivestita nel rapporto a tempo determinato. Detto personale e' assegnato alle segreterie delle commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidita' civile con le modalita' previste dalle norme vigenti. La domanda e' presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione; in mancanza il rapporto di lavoro cessa alla data di scadenza originariamente prevista. Fino al perfezionamento dell'inquadramento nel ruolo speciale sono prorogati i rapporti in corso. 2. I posti che rimangono vacanti nel ruolo speciale dopo la trasformazione dei rapporti di lavoro di cui al comma 1, sono coperti, ai sensi della vigente normativa, con la mobilita' del personale delle altre amministrazioni pubbliche in eccedenza. Art. 9. - Assistenza sanitaria agli stranieri extracomunitari 1. Per l'anno 1996 i cittadini extracomunitari, regolarmente residenti in Italia ed iscritti nelle liste di collocamento, sono equiparati ai cittadini italiani non occupati, iscritti nelle liste di collocamento, per quanto attiene all'assistenza sanitaria erogata in Italia dal Servizio sanitario nazionale ed al relativo obbligo contributivo di cui all'articolo 63 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni ed integrazioni. 2. I soggetti di cui al comma 1, assicurati presso il Servizio sanitario nazionale, sono iscritti alla unita' sanitaria Art. 10. - Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì' 31 gennaio 1996 SCALFARO DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro GUZZANTI, Ministro della sanita' FANTOZZI, Ministro delle finanze e, ad interim, Ministro del bilancio e della programmazione economica SALVINI, Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica FRATTINI, Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali Visto, il Guardasigilli: DINI home |